In sintesi. Chi fa da tramite in un traffico di droga può rispondere penalmente anche solo per aver “messo in contatto” venditore e acquirente. Ma mettere in contatto due persone è anche il mestiere di tanti professionisti del tutto onesti. Per questo il semplice contatto non basta: serve la prova che chi lo ha fatto sapesse a cosa serviva e volesse contribuire al reato. In questa nota spiego perché quel punto è quasi sempre la chiave della difesa.
di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Presidente ISNITS. Aggiornato: giugno 2026.
Voglio parlare a chi, un giorno, si trova indagato per traffico di stupefacenti senza aver mai toccato un grammo di droga. Non il corriere, non il custode, non lo spacciatore: il tramite. Quello che ha presentato due persone, che ha fatto una telefonata, che ha riferito un nome. È una figura che torna di continuo nei miei fascicoli, ed è anche quella su cui l’accusa, a mio avviso, prende più spesso una scorciatoia.
Ricordo un assistito al quale era contestato il concorso nel traffico per aver semplicemente messo in contatto due persone che, peraltro, già si conoscevano. Nessuna sostanza nelle sue mani, nessun denaro, nessun ruolo organizzativo: solo un contatto. L’accusa lo costruiva sulla formula che ricorre in tutte le sentenze in materia — è reato “qualsiasi contributo che collega le parti”. Su quella frase, e su nient’altro, poggiava l’intera richiesta. Da lì sono partito, e a quel caso tornerò, perché spiega meglio di ogni teoria dove sta il vero crinale.
La premessa di diritto è netta e va detta con onestà al cliente, anche quando non gli piace. La Cassazione, sull’intermediazione nel traffico di droga, è davvero ampia: la condotta di chi fa da tramite è punibile ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990 anche quando l’acquirente conosce già personalmente il fornitore, perché è sufficiente qualsiasi contributo, materiale o psicologico, destinato a collegare venditore e acquirente (in questo senso, Cass. pen., sez. IV, n. 36130 del 27 settembre 2024). L’intermediazione rientra nel più ampio “procurare ad altri” e si consuma nel momento in cui l’agente si rende disponibile a facilitare la cessione, a prescindere dalla materiale consegna della sostanza. Da qui l’immagine, cara alla giurisprudenza, del nuncius: il trait d’union tra un fornitore e un acquirente abituali. Basta, si legge, anche la sola indicazione del nome di un possibile venditore.
Letta così, isolata, quella massima sembra chiudere ogni discorso. È esattamente l’effetto che produce su molti colleghi, e su non pochi giudici. Ma io la leggo all’opposto, e provo a spiegare perché.
Prendiamo quella formula — “qualsiasi contributo che collega le parti” — e portiamola fuori dalla droga, là dove collegare qualcuno a qualcun altro è il pane quotidiano di mestieri perfettamente leciti. Il consulente che redige un contratto collega due parti. Il commercialista che struttura un’operazione collega due parti. L’intermediario finanziario che presenta due controparti, la piattaforma digitale che fa incontrare domanda e offerta: tutti, in senso puramente causale, “collegano le parti”. Se quel “qualsiasi contributo” bastasse davvero, da solo, il concorso in corruzione, in riciclaggio, nei reati tributari diventerebbe una responsabilità da posizione: rispondi per il ruolo che occupi, non per quello che hai voluto. È una deriva che il diritto penale non può accettare.
Il punto è che una formula nata per il traffico di stupefacenti — dove il collegamento tra fornitore e acquirente ha un significato univoco, perché non esiste un modo “lecito” di mettere in contatto due persone per cedere cocaina — non può essere trapiantata tale e quale nei reati economici, dove il collegamento tra controparti è l’essenza stessa dell’attività professionale onesta. Senza un correttivo, finiremmo per punire chi fa, in modo neutro, semplicemente il proprio lavoro.
Quel correttivo, in dottrina e nella giurisprudenza più avvertita, ha un nome: la categoria delle condotte neutrali. È lo strumento che serve precisamente a impedire che il contributo causale, da solo, fondi la responsabilità concorsuale. L’atto esteriormente lecito e professionalmente standard non diventa concorso solo perché, di fatto, ha agevolato un reato altrui. Occorre dimostrare un di più: che l’agente sapeva e voleva agevolare proprio quel reato. Dove il contributo è professionalmente neutro e non specificamente diretto allo scopo illecito, la logica del nuncius non può mordere senza la prova di questo coefficiente ulteriore.
E qui arriva la parte che molti trascurano: il correttivo non è un’invenzione della difesa, è già scritto dentro la stessa massima sulla droga. Quella massima, infatti, non punisce il contatto in quanto tale, ma il contatto realizzato con la consapevolezza di contribuire al traffico illecito — quello che chiamiamo dolo specifico. È quel coefficiente psicologico a impedire che il “qualsiasi contributo” si trasformi in responsabilità oggettiva. Chi cita la frase fermandosi alla prima metà la tradisce: la legge la richiede tutta intera.
Lo stesso ragionamento regge il confine, tutt’altro che teorico, tra il concorso nel singolo episodio (art. 73) e la partecipazione stabile a un’associazione (art. 74). Ciò che distingue l’associazione dal mero concorso non è il numero dei contatti, ma la permanenza del vincolo: la stabile adesione al sodalizio, la disponibilità duratura e indeterminata a realizzarne il programma criminoso, all’interno di una struttura organizzativa che, per quanto rudimentale, presupponga una ripartizione di ruoli. Senza quel di più — senza un vincolo stabile, senza un sicuro rapporto fiduciario con il gruppo — si resta nel concorso nel singolo reato-fine. E talvolta, come nel caso del mio assistito, nemmeno in quello.
Torno allora a quel fascicolo. L’accusa aveva la sua formula — “qualsiasi contributo che collega le parti” — e su quella si era adagiata. Ma mancava tutto il resto: nessuna prova che il mio cliente sapesse a cosa servisse quel contatto, nessun elemento che dimostrasse la sua volontà di contribuire alla cessione. Mancava, in una parola, proprio il coefficiente psicologico che la stessa massima invocata dall’accusa pretende. Ho impostato la difesa esattamente lì: non contestando che il contatto ci fosse stato, ma dimostrando che il contatto, da solo, è penalmente muto. Insistendo sull’assenza del dolo specifico, ho ottenuto l’assoluzione perché il fatto non costituiva reato.
Questa è la linea che imposto ogni volta che una contestazione di concorso poggia sul solo dato del contatto. La formula va letta al rovescio rispetto a come la si cita di solito: non “basta collegare le parti”, ma “collegare le parti sapendo a cosa serve”. È il dolo specifico — già preteso per il corriere, per l’intermediario, per il nuncius — a tenere insieme il diritto penale della droga e quello dei reati economici, e a impedire che si finisca per condannare chi svolge, in modo neutro, il proprio mestiere.
Se Lei, o un Suo familiare, è indagato per aver fatto da tramite — una telefonata, una presentazione, un nome riferito — non dia per scontato che il contatto basti a fondare l’accusa. Quasi mai basta. Il punto su cui si vince o si perde è un altro, e va aggredito subito, dalle prime battute del procedimento.
Domande frequenti
Chi fa solo da tramite nel traffico di droga è sempre punibile? No. È vero che la giurisprudenza ritiene sufficiente qualsiasi contributo che colleghi venditore e acquirente, anche se questi già si conoscono. Ma la stessa giurisprudenza richiede la consapevolezza di contribuire al traffico illecito: senza la prova di questo dolo specifico, il solo contatto non è sufficiente.
Collegare due controparti basta per il concorso in un reato economico? No. Il solo collegamento causale, professionalmente neutro, non integra il concorso. Occorre la prova che l’agente sapesse e volesse agevolare proprio quel reato; diversamente si avrebbe una responsabilità da posizione, estranea al nostro ordinamento.
Che differenza c’è, per il tramite, tra l’art. 73 e l’art. 74? Il concorso nel singolo episodio rientra nell’art. 73. La partecipazione all’associazione (art. 74) richiede qualcosa di più: la stabile adesione al sodalizio e la permanenza del vincolo nel tempo. Senza un rapporto stabile con il gruppo, non si configura il reato associativo.
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Le norme di riferimento
- DPR 309/1990, artt. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti) e 74 (associazione finalizzata al traffico illecito).
- In tema di intermediazione ex art. 73, sulla sufficienza di qualsiasi contributo destinato a collegare venditore e acquirente anche quando questi già si conoscano: Cass. pen., sez. IV, n. 36130 del 27 settembre 2024.