In sintesi. Comprare droga sempre dallo stesso fornitore può far scattare l’accusa di far parte di un’associazione per traffico (art. 74 DPR 309/1990) — un reato gravissimo. Ma comprare sempre dallo stesso può anche voler dire l’opposto: che non hai scelta, cioè che subisci, non che fai parte del gruppo. La differenza la fa la consapevolezza, non il fatto in sé. In questa nota spiego come questo argomento può diventare una difesa, e non un’accusa.
di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Presidente ISNITS. Aggiornato: giugno 2026.
In breve
- La costante disponibilità all’acquisto di stupefacenti può integrare la partecipazione associativa ex art. 74, anche in regime di monopolio.
- La massima richiede però la consapevolezza che la stabilità del rapporto garantisce l’operatività del sodalizio.
- Il monopolio può essere letto in due modi opposti: sintomo di appartenenza o sintomo di soggezione.
- L’affectio societatis è adesione volontaria: la costrizione di fatto ne è il contrario.
- In chiave difensiva, il regime di monopolio può diventare un argomento a discarico, non a carico.
Cosa afferma la massima del 2024?
Cass. pen. sez. VI n. 10129/2024 afferma che la costante disponibilità all’acquisto di stupefacenti integra la partecipazione associativa anche quando il rapporto si svolge in regime di monopolio, cioè quando l’acquirente non può rivolgersi ad altri fornitori, purché vi sia la consapevolezza che la stabilità del rapporto garantisce l’operatività del sodalizio e assicura al reo utili proporzionati al volume d’affari. Il monopolio, qui, è letto come sintomo di appartenenza.
Cass. pen. sez. VI n. 10129/2024 — La costante disponibilità all’acquisto di sostanze stupefacenti integra la partecipazione all’associazione ex art. 74 DPR 309/1990 anche in regime di monopolio, purché l’acquirente sia consapevole che la stabilità del rapporto garantisce l’operatività del sodalizio e gli assicura utili proporzionati al volume d’affari.
Il monopolio prova davvero l’adesione?
Provo a ribaltare la lettura. Il monopolio può essere anche il sintomo dell’esatto opposto: non adesione, ma soggezione. Se compro sempre dallo stesso perché non ho scelta, l’assenza di alternative non dimostra che io aderisca al gruppo — dimostra che ne dipendo. L’affectio societatis è adesione volontaria a un progetto comune; la costrizione di fatto è il suo contrario.
La distinzione non è una sottigliezza accademica. La partecipazione associativa richiede un coefficiente psicologico preciso: la volontà di far parte del sodalizio, di contribuire al suo programma, di condividerne le sorti. Dove questa volontà manca, e c’è solo la necessità di rifornirsi da un unico interlocutore, viene meno il presupposto stesso della partecipazione.
Come si comporta lo stesso indizio in un campo diverso?
Sposto allora la massima in un campo diverso, quello dei rapporti economici coatti: usura, estorsione, dipendenza imposta con metodo mafioso, la figura del cliente “captive” che resta legato a un solo interlocutore non per scelta ma per impossibilità. In questi contesti la stessa circostanza — il rapporto esclusivo e continuativo — depone in senso inverso. Più il vincolo è forzato, meno regge l’idea di una libera condivisione dello scopo.
È un test di coerenza. Se il rapporto esclusivo, nell’usura, è la prova della soggezione della vittima, non si vede perché lo stesso rapporto esclusivo, nel narcotraffico, debba automaticamente diventare prova dell’adesione del compratore. L’identica circostanza materiale può sorreggere inferenze opposte: tutto dipende dal contesto e dalla prova del coefficiente psicologico.
Quale criterio torna al punto di partenza?
Ne discende un criterio utile anche per il narcotraffico, da cui siamo partiti. La continuità dell’acquisto non basta: occorre distinguere chi resta perché condivide l’affare da chi resta perché non può fare altrimenti. La massima del 2024 lo dice già, quando pretende la consapevolezza che la stabilità “garantisce l’operatività dell’associazione”: è quella consapevolezza, non il monopolio in sé, a fare la differenza.
Il monopolio, in altri termini, non è un elemento costitutivo della partecipazione: è al massimo un indizio, e per giunta ambiguo. Da solo non prova nulla. Diventa significativo solo se accompagnato dalla prova che l’acquirente sapeva di alimentare, con la stabilità del rapporto, la vita stessa del sodalizio.
Come si usa il monopolio in chiave difensiva?
In chiave difensiva il punto si rovescia con nettezza. Il regime di monopolio, che l’accusa porta come indizio a carico, può essere speso come argomento a discarico: la mancanza di fornitori alternativi prova la cattività del rapporto, non l’adesione al sodalizio. È un’inversione che ho utilizzato nei procedimenti in cui la contestazione ex art. 74 si fonda essenzialmente sulla continuità degli acquisti, senza prova di un coinvolgimento nella struttura, nelle decisioni o nella ripartizione dei proventi.
Ricordo un procedimento in cui al mio assistito era contestata la partecipazione al sodalizio per il solo fatto di acquistare con continuità dallo stesso fornitore. Ho rovesciato l’argomento dell’accusa: quella esclusività non dimostrava adesione, ma dipendenza, perché il mio cliente non aveva altri canali e nessun elemento lo collegava alle decisioni o alla ripartizione dei proventi del gruppo. La contestazione associativa è stata derubricata nel concorso nei singoli episodi ex art. 73, con un sensibile abbattimento della pena rispetto all’accusa originaria.
Domande frequenti
La costante disponibilità all’acquisto integra l’associazione ex art. 74?
Secondo Cass. VI n. 10129/2024 sì, anche in regime di monopolio, ma solo se l’acquirente è consapevole che la stabilità del rapporto garantisce l’operatività del sodalizio. È la consapevolezza, non la continuità in sé, a essere decisiva.
Cosa significa “regime di monopolio” in questo contesto?
Significa che l’acquirente non può rivolgersi ad altri fornitori. La giurisprudenza lo legge come indizio di appartenenza; in chiave difensiva può però provare l’opposto, cioè la soggezione del rapporto.
Perché il monopolio può essere un argomento difensivo?
Perché l’assenza di alternative dimostra dipendenza, non adesione volontaria. L’affectio societatis richiede una scelta libera: dove c’è costrizione di fatto, manca il presupposto psicologico della partecipazione.
Che differenza c’è tra concorso nel singolo acquisto e partecipazione all’associazione?
Il concorso riguarda il singolo episodio (art. 73); la partecipazione richiede l’inserimento stabile nel sodalizio e la consapevolezza di contribuire al suo programma. La sola continuità degli acquisti non basta a integrare l’art. 74.
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Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- DPR 309/1990, art. 74
- Cass. pen. sez. VI, sent. n. 10129/2024 (acquirente stabile in regime di monopolio — partecipazione ex art. 74)