di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Presidente ISNITS. Aggiornato: giugno 2026.
Riassunto
In sintesi. Quando un fatto di droga è “piccolo” — per quantità, modo in cui è avvenuto e circostanze — la legge prevede pene molto più basse: è l’ipotesi di lieve entità dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/1990. Per anni è stata la valvola di sfogo del sistema, la differenza tra una vita rovinata e una seconda possibilità. Dal 2023, e ancora di più con la legge del 2026, quella valvola si è stretta: chi spaccia “in modo continuativo e abituale” è oggi escluso del tutto dalla lieve entità. In questa pagina racconto come leggo il caso, cosa guarda davvero il giudice e dove si gioca la difesa.
Una telefonata, di sabato sera
Quasi sempre comincia così. Un ragazzo fermato con qualche grammo in tasca, un padre che mi chiama il sabato sera con la voce che trema, una domanda che è sempre la stessa: «Avvocato, finisce in galera?». La risposta onesta è che dipende — e dipende da una manciata di parole dell’art. 73 comma 5, quelle che separano il “piccolo fatto” dal traffico vero.
L’art. 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 è il cuore della disciplina penale degli stupefacenti. Nella sua forma piena punisce con anni di reclusione chiunque, senza autorizzazione, coltivi, produca, venda, ceda o anche solo detenga a fini di spaccio sostanze stupefacenti: pene severe per le droghe pesanti (tabelle I e III), pene più contenute per le cosiddette droghe leggere (tabelle II e IV).
Poi c’è il comma 5, ed è lì che si combatte gran parte delle mie cause. La norma dice che «quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità», la pena scende drasticamente. È una clausola che guarda all’episodio nel suo insieme: non basta il peso della sostanza, contano il come, il dove, il perché. E vale a prescindere dalla tabella: anche un fatto che riguarda cocaina può essere “lieve” se l’intero contesto lo è.
Cosa è cambiato: dal 2014 al 2026
Per capire dove siamo oggi bisogna ripercorrere una linea che, in pochi anni, ha cambiato volto a questa norma.
Fino al 2014, la lieve entità era una semplice circostanza attenuante. Conseguenza pratica devastante: finiva nel bilanciamento ex art. 69 c.p. con le aggravanti. Bastava una recidiva perché il giudice dichiarasse l’equivalenza e la pena risalisse a quella, ben più alta, del reato pieno. La difesa vinceva sulla qualificazione e perdeva sul risultato.
La legge 16 maggio 2014 n. 79 ha rotto questo meccanismo trasformando il comma 5 in autonomo titolo di reato. Da quel momento la lieve entità è stata sottratta al bilanciamento: anche in presenza di aggravanti, la cornice resta quella ridotta, con propri termini di prescrizione e propri effetti penitenziari. L’ho sempre considerata una delle riforme più sensate degli ultimi vent’anni: riconosceva che il piccolo spaccio e il traffico organizzato sono fenomeni diversi e meritano risposte diverse.
Negli anni successivi, però, il pendolo è tornato indietro. Il decreto Caivano (d.l. 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023 n. 159) ha alzato il massimo edittale del comma 5 da quattro a cinque anni di reclusione e ha introdotto un’aggravante per le condotte che assumono «caratteri di non occasionalità», punite con reclusione da diciotto mesi a cinque anni e multa da 2.500 a 10.329 euro. Restavano dentro la lieve entità, ma con un minimo più pesante.
La riforma del 2026: la stretta sulle condotte continuative e abituali
Il passaggio più recente — e quello che oggi cambia di più la mia strategia — è la legge 24 aprile 2026 n. 54, il cosiddetto Decreto Sicurezza 2026. La novità non tocca le pene: introduce una clausola di esclusione. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte risultano poste in essere «in modo continuativo e abituale».
Bisogna leggerla con attenzione, perché disegna ormai una scala a tre gradini. Alla base, l’episodio occasionale: lieve entità “semplice”. Sopra, la condotta non occasionale del 2023: ancora lieve entità, ma aggravata. In cima, la condotta continuativa e abituale: non più lieve entità affatto, con il salto secco alle pene ordinarie del comma 1. La distanza tra il secondo e il terzo gradino può valere molti anni di reclusione, ed è interamente affidata a tre aggettivi — “non occasionale”, “continuativa”, “abituale” — che la legge non definisce e che persino la dottrina più attenta ha definito un rompicapo. È esattamente su quel confine ambiguo che si decide oggi la sorte di tanti imputati.
Come legge il giudice: i criteri di valutazione
Davanti a questo quadro mobile, un punto fermo resta la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ho richiamato in numerose difese.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 35737 del 24 giugno 2010 (depositata il 5 ottobre 2010), hanno fissato il principio cardine: la lieve entità va accertata con un giudizio complessivo su tutti i parametri della norma — mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità — senza che uno solo possa, di regola, decidere da solo l’esito. La quantità è un indice, non l’indice. Un fatto dalle modalità non strutturate — una cessione occasionale, senza organizzazione, senza strumenti tecnici — può rientrare nella lieve entità anche con quantità non minime. Vale anche il rovescio, e va detto con onestà: le stesse Sezioni Unite ammettono che un singolo dato possa avere valore così negativo da assorbire tutti gli altri ed escludere la lieve entità.
Dopo la riforma del 2014, le Sezioni Unite n. 51063 del 27 settembre 2018 (depositata il 9 novembre 2018) sono tornate sul tema con un principio prezioso nella pratica: la diversità delle sostanze detenute non è di per sé ostativa alla lieve entità. Anche chi tiene insieme più tipi di droga può rientrare nel comma 5, purché la valutazione d’insieme deponga per la marginalità del fatto. È un argomento che uso spesso, perché l’accusa tende a leggere la pluralità delle sostanze come prova automatica di un’attività di spaccio strutturata.
C’è poi la tendenza più recente delle sezioni semplici, che ha irrigidito i criteri ancorandoli a soglie quantitative indicative. Lo dico apertamente nei miei scritti: questo irrigidimento tradisce lo spirito della norma. La legge parla di valutazione d’insieme, non di una bilancia. E oggi, con la clausola del 2026, il rischio è doppio: che il dato quantitativo torni a fare da grimaldello per riqualificare come “continuativa e abituale” una condotta che continuativa non è.
La linea difensiva, oggi
La mia difesa sulla lieve entità si muove su tre direttrici, e dopo il 2026 una di esse è diventata decisiva.
La prima è riportare il giudice ai parametri integrali del comma 5. L’errore ricorrente delle requisitorie è far prevalere in modo assoluto la quantità. Pochi grammi di hashish ceduti in modo non organizzato, magari per consumo di gruppo, restano tendenzialmente lieve entità, e la Cassazione conferma questa lettura. Il mio compito è ricostruire l’episodio nella sua interezza, non lasciarlo schiacciare sul peso netto.
La seconda è valorizzare le modalità non strutturate: una cessione gratuita o a prezzo non remunerativo, l’assenza di bilancini di precisione e di dosi già confezionate, un contesto relazionale chiuso tra amici o conviventi. Sono elementi che orientano verso la marginalità del fatto e che vanno estratti con pazienza dal materiale probatorio — intercettazioni, perquisizioni, dichiarazioni.
La terza, oggi la più delicata, è contestare l’etichetta di continuatività e abitualità. È qui che la legge del 2026 sposta il baricentro. La difesa deve dimostrare che la condotta è un episodio, o pochi episodi slegati, e non una pratica organizzata e ripetuta nel tempo: contestare che l’allestimento di mezzi e strumenti raggiunga quella stabilità, che le cessioni siano davvero una serie e non frammenti isolati, che non si stia costruendo un’abitualità su una prognosi anziché su fatti accertati. Distinguere “non occasionale” da “continuativo e abituale” non è un esercizio teorico: è la linea che separa la lieve entità aggravata dal reato pieno. E sullo stesso piano resta cruciale contrastare la qualificazione associativa ex art. 74 quando i contatti tra correi sono occasionali, non gerarchici, non finalizzati alla ripartizione del provento.
Profili processuali
Le pene ridotte del comma 5 rendono il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. uno strumento ordinario di definizione, con pene molto più basse di quelle del comma 1. Quando la pena finale rientra nei limiti, resta praticabile la sospensione condizionale.
Sul fronte della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la Cassazione ha chiarito che lieve entità e particolare tenuità sono istituti strutturalmente e teleologicamente distinti: il comma 5 guarda a mezzi, modalità e quantità, mentre il 131-bis richiede di valutare anche il grado di colpevolezza, l’entità del danno e — soprattutto — la non abitualità della condotta. Il 131-bis può quindi sovrapporsi a un fatto di lieve entità, ma resta confinato ai casi davvero marginali e isolati: una pluralità di cessioni che integri un’abitualità lo esclude. Non a caso è proprio il concetto di abitualità a fare da ponte con la riforma del 2026: la stessa ripetitività che esclude la tenuità rischia oggi di espellere il fatto dalla lieve entità.
Quanto alla prescrizione, le pene ridotte comportano termini più brevi, da monitorare con attenzione nei procedimenti più datati e tenendo conto degli atti interruttivi.
Una nota dottrinale
Sostengo da anni che il sistema avrebbe bisogno di una distinzione più fine, non più grossolana. Tra il micro-spaccio occasionale — cessioni isolate, senza organizzazione, per quantità minime — e il piccolo spaccio strutturato corre una differenza criminologica reale. La riforma del 2026 ha provato a tracciarla, ma lo ha fatto con la mannaia: ha espulso dalla lieve entità tutto ciò che è “continuativo e abituale” senza dare al giudice criteri chiari per riconoscerlo. Il risultato rischia di essere l’opposto di quello voluto — più incertezza, più discrezionalità, più pene piene per fenomeni che pene piene non meriterebbero. Servirebbe una graduazione interna calibrata sul disvalore effettivo, non un interruttore che accende o spegne la marginalità del fatto.
Le norme di riferimento. Art. 73 DPR 309/1990, in particolare il comma 5 (fatto di lieve entità) come modificato dal d.l. 123/2023, conv. l. 159/2023 (decreto Caivano) e dalla l. 24 aprile 2026 n. 54 (Decreto Sicurezza 2026); art. 73 l. 16 maggio 2014 n. 79 (autonomo titolo di reato); art. 69, 99 e 131-bis c.p.; art. 444 c.p.p.; SS.UU. n. 35737/2010 e SS.UU. n. 51063/2018 sui criteri di valutazione.
FAQ
Cos’è il fatto di lieve entità ex art. 73 comma 5? È l’ipotesi, oggi autonomo titolo di reato, in cui la condotta in materia di stupefacenti risulta di lieve entità per mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza. La pena base va da sei mesi a cinque anni di reclusione, oltre alla multa.
La lieve entità è un’attenuante o un reato autonomo? Dal 2014 (l. n. 79/2014) è autonomo titolo di reato, sottratto al bilanciamento con eventuali aggravanti.
Cosa è cambiato con la legge del 2026? La l. 24 aprile 2026 n. 54 ha stabilito che il fatto non si considera più di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o strumenti o per le modalità dell’azione, le condotte sono poste in essere in modo continuativo e abituale. In quei casi si torna alle pene piene del comma 1.
Quali criteri usa il giudice per qualificare il fatto come lieve? Mezzi, modalità, circostanze dell’azione, qualità e quantità. Le SS.UU. n. 35737/2010 hanno chiarito che si tratta di un giudizio complessivo, in cui di regola nessun criterio prevale automaticamente sugli altri.
Si può patteggiare per art. 73 comma 5? Sì. Le pene ridotte rendono il patteggiamento uno strumento usuale per definire il procedimento.
È applicabile la non punibilità per particolare tenuità? In casi marginali e isolati sì, ma la giurisprudenza è restrittiva e richiede la non abitualità della condotta: una serie di cessioni la esclude.
Si rischia il carcere? La pena può essere sospesa se rientra nei limiti e in assenza di precedenti. Ma con aggravanti, recidiva o, dopo il 2026, condotte ritenute continuative e abituali, il carcere resta concreto.