di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Direttore di International Lawyers Associates. Presidente dell’ISNITS. Aggiornato: giugno 2026.

Riassunto

In sintesi. In Italia i reati di droga sono regolati da un’unica grande legge, il DPR 309/1990. I due articoli che contano di più sono l’art. 73 (chi cede, detiene per spaccio, importa o produce) e l’art. 74 (chi fa parte di un’organizzazione per il traffico). Le pene sono tra le più severe d’Europa e cambiano molto in base al tipo di sostanza e alla gravità del fatto. Capire dove si colloca il tuo caso fa una differenza enorme: in questa guida ti spiego come funziona e dove la difesa incide davvero.

In breve

  • Il DPR 309/1990 disciplina sostanze stupefacenti e psicotrope: l’art. 73 punisce la condotta del singolo (cessione, detenzione a fini di spaccio, importazione, produzione), l’art. 74 l’associazione finalizzata al traffico.
  • Corte cost. n. 32/2014 ha ripristinato la distinzione tra droghe leggere e pesanti, dichiarando incostituzionali gli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 272/2005 (Fini-Giovanardi).
  • La legge n. 79/2014 ha trasformato la lieve entità (art. 73 comma 5) in autonomo titolo di reato.
  • Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito ripetutamente i confini tra spaccio, detenzione per uso personale e ipotesi di lieve entità.
  • Il traffico internazionale di stupefacenti è disciplinato anche dalla Convenzione ONU di Vienna del 1988 e dai trattati di cooperazione doganale.
  • Il sistema sanzionatorio italiano resta tra i più severi d’Europa: sei mesi il minimo per la lieve entità (art. 73 comma 5), vent’anni il massimo per il comma 1 dell’art. 73 in caso di droghe pesanti.

Una premessa: perché ho scelto questa materia

Mi sono occupato di reati in materia di stupefacenti, come avvocato, fin dai primi anni di esercizio. È una materia che ho scelto: ho deciso, dopo alcuni fascicoli, che valeva la pena specializzarsi. Tre ragioni mi hanno spinto.

La prima: è una materia in cui la difesa fa la differenza. La distanza, in concreto, tra una difesa preparata e una difesa improvvisata si misura in anni di pena. La seconda: è una materia in cui la giurisprudenza è viva. Cambia ogni anno, le Sezioni Unite intervengono periodicamente, la Corte costituzionale tiene aperto il dibattito sui confini. La terza: è una materia in cui il diritto comparato è inevitabile. I miei clienti sono spesso stranieri, le contestazioni sono spesso transnazionali, le procedure di cooperazione giudiziaria sono parte ordinaria del lavoro.

Nel 2024 ho fondato l’ISNITS — Istituto Superiore per la Difesa Specializzata in tema di Normativa Nazionale e Internazionale sul Traffico degli Stupefacenti — proprio per dare struttura formale a questo lavoro.


Il quadro normativo: il DPR 309/1990

Il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (DPR 9 ottobre 1990 n. 309) raccoglie, in un unico testo, la disciplina amministrativa e penale della materia. È il riferimento operativo per ogni procedimento.

Le tabelle

Il sistema italiano è tabellare: il decreto ministeriale di tabellazione, periodicamente aggiornato, classifica le sostanze in quattro tabelle (I, II, III, IV) e in una tabella separata per i medicinali. La rilevanza penale del fatto dipende dalla collocazione della sostanza nella tabella e dalla qualificazione del fatto come cessione, detenzione, traffico, produzione.

Sostengo da anni, nei miei studi, che il sistema tabellare italiano è rigido e tecnicamente debole: nuove sostanze (NPS — Nuove Sostanze Psicoattive) sfuggono periodicamente alla tabellazione fino al successivo aggiornamento del decreto ministeriale, e questo crea zone di incertezza che la giurisprudenza fatica a coprire. È una delle aree in cui auspico una riforma.

La distinzione tra droghe “leggere” e “pesanti”

La distinzione tra droghe leggere (cannabis e derivati) e pesanti (cocaina, eroina, sostanze sintetiche pesanti) è stata abolita dalla legge Fini-Giovanardi (d.l. 272/2005, conv. in l. 49/2006) e ripristinata dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 272/2005 per eccesso di delega.

L’effetto è doppio: dal 2014 il sistema italiano è tornato a distinguere tra le due categorie, con pene diverse a seconda del tipo di droga. Il dibattito su una nuova riforma organica resta aperto.


L’art. 73 — La condotta del singolo

L’art. 73 DPR 309/1990 punisce, al comma 1, chiunque, senza autorizzazione, “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene” sostanze stupefacenti o psicotrope. È un reato a condotta multipla e a forma libera.

Il comma 1 e le pene previste

Le pene previste oggi (dopo Corte cost. 32/2014 e gli interventi di adeguamento) variano in funzione della tabella:

  • per le sostanze delle tabelle I e III (droghe pesanti): reclusione da 6 a 20 anni e multa.
  • per le sostanze delle tabelle II e IV (droghe leggere): reclusione da 2 a 6 anni e multa.

Le aggravanti del comma 6 (quantità ingente, attività in danno di minori, attività di tipo associativo non riconducibile all’art. 74) fanno salire in modo significativo la pena.

L’aggravante della “ingente quantità”

L’aggravante della ingente quantità dell’art. 80 comma 2 DPR 309/1990 è uno dei punti più dibattuti della materia. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Biondi del 2012 (Cass. SS.UU. n. 36258/2012), hanno dettato i criteri tabellari per la sua applicazione: l’aggravante scatta quando la sostanza supera di un certo multiplo (variabile per principio attivo) un valore-soglia. È una pronuncia che ha portato chiarezza in una materia che, per anni, era stata applicata con criteri disomogenei dai diversi uffici.

Cass. pen. SS.UU. n. 36258/2012 (Biondi) — L’aggravante dell’ingente quantità ex art. 80 comma 2 DPR 309/1990 ricorre quando il quantitativo di principio attivo supera di un determinato multiplo, variabile per tipo di sostanza, un valore-soglia tabellare. Il criterio è oggettivo e tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale.

Ho sostenuto, in più occasioni, che il criterio tabellare Biondi andrebbe aggiornato — i valori-soglia restano ancorati al decreto ministeriale 11 aprile 2006, mentre i quantitativi di sostanze sequestrate sono cresciuti. La Cassazione, però, ha riaffermato la validità di quel criterio anche dopo la riforma del 2014: le Sezioni Unite n. 14722/2020 hanno confermato che il rapporto-soglia fissato dalla Biondi resta il parametro oggettivo di riferimento, ribadendo per le droghe leggere la soglia indicativa dei 2 kg di principio attivo. Più di recente, la Cassazione, Sez. III, n. 20017/2024 ha precisato che, quando il numero di dosi ricavabili è obiettivamente rilevante, il giudice non deve motivare ulteriormente sull’estrema offensività della condotta — un approccio che la stessa pronuncia colloca in continuità, e non in contrasto, con i criteri Biondi.


L’art. 73 comma 5 — La “lieve entità”

La lieve entità è il nodo politico-criminale della materia. Il comma 5 dell’art. 73 prevede pene ridotte (reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa) quando il fatto, “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”.

Da circostanza attenuante a reato autonomo

La storia processuale del comma 5 è significativa. Per anni la giurisprudenza la qualificava come circostanza attenuante, esposta al bilanciamento con eventuali aggravanti — con il risultato che, in molti casi, il giudizio di equivalenza neutralizzava l’effetto della “lieve entità” e la pena restava elevata.

La legge n. 79/2014 ha trasformato la lieve entità in autonomo titolo di reato, sottraendola al bilanciamento. È stata una riforma che ho seguito con convinzione: il legislatore ha riconosciuto che il piccolo spaccio non ha la stessa cifra criminologica del traffico organizzato e merita una risposta sanzionatoria propria.

I criteri delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite sono intervenute ripetutamente sui confini della lieve entità. Cito le pronunce di maggiore impatto pratico:

  • SS.UU. n. 35737/2010 (Rico), che ha individuato i criteri di valutazione del fatto di lieve entità, chiarendo che la qualificazione va risolta caso per caso, sulla base di tutti gli indici previsti dalla norma, salvo che uno solo di essi assuma valore “negativamente assorbente”.
  • SS.UU. n. 51063/2018 (Murolo), secondo cui la diversità delle sostanze stupefacenti coinvolte nella condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della lieve entità: la detenzione, nel medesimo contesto, di sostanze tabellarmente eterogenee, complessivamente qualificabile come lieve, integra un unico reato e non un concorso di reati.
  • Pronunce successive sui rapporti tra art. 73 comma 5 e attività di gruppo.

Nei miei scritti sostengo che la giurisprudenza dovrebbe dare maggior peso al criterio del “mezzo” e della “modalità” rispetto a quello, oggi prevalente, della quantità. Un fatto isolato, condotto in modo non strutturato, va valutato come lieve anche se la quantità non è minima.

→ Approfondisci: Art. 73 DPR 309/90 e lieve entità


L’art. 74 — L’associazione finalizzata al traffico

L’art. 74 punisce l’associazione di tre o più persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le pene sono severissime: reclusione non inferiore a 20 anni per i promotori, non inferiore a 10 anni per i partecipi.

I rapporti con l’art. 416-bis c.p.

Il rapporto tra l’art. 74 DPR 309/1990 e l’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) è uno dei punti tecnicamente più delicati della materia. La Cassazione ha chiarito che i due reati possono concorrere, purché l’associazione presenti i caratteri della mafiosità (forza di intimidazione, omertà, assoggettamento). La pratica concorsuale è ricorrente nei procedimenti per traffico gestito da consorterie mafiose.

Il “piccolo spaccio associato” del comma 6

Il comma 6 dell’art. 74 prevede pene ridotte quando l’associazione è costituita per commettere fatti di lieve entità (si applicano, in tal caso, le pene dell’art. 416 c.p.). È un’ipotesi che la giurisprudenza ha fatto fatica ad applicare, perché la qualificazione associativa tende ad assorbire la lieve entità. Le Sezioni Unite n. 34475/2011 hanno chiarito che si tratta di una fattispecie autonoma di reato, e non di una mera ipotesi attenuata del comma 1, configurabile soltanto quando i sodali abbiano programmato in via esclusiva la commissione di fatti di lieve entità.

→ Approfondisci: Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74)


Il traffico internazionale: le convenzioni e la cooperazione

Il traffico internazionale di stupefacenti vive su tre livelli normativi che si sovrappongono:

  1. Diritto convenzionale ONU: Convenzione Unica del 1961 sugli stupefacenti, Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito (l’unica con disposizioni penali sostanziali stringenti per gli Stati firmatari).
  2. Diritto UE: decisione quadro 2004/757/GAI e successive normative armonizzanti.
  3. Diritto interno: DPR 309/1990 e leggi connesse.

Nei procedimenti per traffico internazionale, l’avvocato si trova davanti a quattro nodi tecnici che ricorrono:

  • La catena di custodia dei reperti: la cooperazione tra autorità doganali e forze di polizia di Stati diversi rende la catena di custodia vulnerabile. È un terreno difensivo dove ho ottenuto, in più occasioni, esiti rilevanti.
  • L’identificazione della sostanza: le analisi tossicologiche svolte da laboratori esteri non sempre seguono protocolli omogenei a quelli italiani. La consulenza di parte è essenziale.
  • Le rogatorie internazionali: per i Paesi UE la procedura per acquisire prove dall’estero (perquisizioni, intercettazioni, ascolto di testimoni) è oggi affidata all’ordine europeo di indagine penale, disciplinato dal d.lgs. 108/2017 (in attuazione della direttiva 2014/41/UE), che ha sostituito la rogatoria classica nei rapporti tra Stati membri; per gli altri Paesi restano la rogatoria e i trattati bilaterali.
  • Il mandato d’arresto europeo: nei procedimenti per art. 73 e art. 74 con coimputati in altri Stati membri, il MAE è strumento ordinario di consegna.

→ Per approfondire: Estradizione e cooperazione giudiziaria internazionale


Una tesi: perché ritengo necessaria una riforma

Da anni sostengo, nei miei scritti e negli interventi pubblici, che il sistema italiano del DPR 309/1990 ha bisogno di una riforma organica. Tre le ragioni.

Prima: il sistema tabellare non regge il passo delle NPS. La sostituzione molecolare costante delle sostanze sintetiche rende inseguitorio il modello “ogni sostanza nuova → nuovo decreto ministeriale”. Servirebbe un meccanismo di tabellazione strutturale, fondato sulla classe chimica e non sulla singola molecola.

Seconda: la lieve entità del comma 5 funziona, ma la cornice sanzionatoria resta troppo ampia. Riterrei più razionale una distinzione tra micro-spaccio occasionale e attività organizzata di piccola scala, con cornici sanzionatorie distinte.

Terza: il sistema italiano è isolato in Europa. Mentre molti Stati UE hanno depenalizzato la cessione a titolo gratuito, l’uso di gruppo e le ipotesi minime, l’Italia resta su un impianto puramente repressivo. Il dibattito su una nuova riforma — che io ritengo necessaria — è oggi politicamente fermo.


Le mie pubblicazioni sul tema

Negli anni mi sono occupato del diritto penale degli stupefacenti non solo in aula, ma anche nello studio e nella scrittura: monografie e saggi sul traffico internazionale di sostanze, sulla lieve entità dopo la riforma del 2014 e contributi su riviste specialistiche. L’elenco aggiornato e completo, con i riferimenti bibliografici di ciascun lavoro, è raccolto nella pagina dedicata.

→ Elenco completo delle pubblicazioni


FAQ

Qual è la differenza tra art. 73 e art. 74 DPR 309/1990? L’art. 73 punisce la condotta del singolo (cessione, detenzione a fini di spaccio, produzione, traffico individuale). L’art. 74 punisce l’associazione di tre o più persone finalizzata al traffico. I due reati possono concorrere.

Cos’è la lieve entità ex art. 73 comma 5? È un reato a sé (dal 2014) con pene ridotte (da 6 mesi a 4 anni e multa), applicabile quando il fatto, per mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza, è “di lieve entità”.

Cosa cambia tra droghe leggere e pesanti? Dopo Corte cost. n. 32/2014, il sistema italiano è tornato a distinguere tra droghe leggere (cannabis e derivati, tab. II e IV) e pesanti (cocaina, eroina, sintetiche pesanti, tab. I e III), con pene diverse per le due categorie.

Corte cost. n. 32/2014 — La declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 272/2005 (legge Fini-Giovanardi), per vizio del procedimento di conversione, ha fatto rivivere la disciplina previgente, ripristinando la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e le relative cornici sanzionatorie differenziate.

Cos’è l’aggravante dell’ingente quantità? È prevista dall’art. 80 comma 2 DPR 309/1990 e si applica quando la quantità della sostanza supera un certo multiplo del valore-soglia per principio attivo (criterio tabellare Biondi, SS.UU. 36258/2012).

Si può fare estradizione per art. 73 e 74 DPR 309/90? Sì. I reati in materia di stupefacenti sono tra le materie ordinariamente trattate in estradizione e MAE, sia attivamente sia passivamente. Vedi la guida all’estradizione.

Cosa succede se la sostanza non è ancora tabellata? Se la sostanza non è inclusa nella tabella ministeriale vigente al momento del fatto, non c’è rilevanza penale ex art. 73. È un’area che genera contenzioso nelle ipotesi di NPS (Nuove Sostanze Psicoattive).

Si può patteggiare per i reati di cui all’art. 73? Sì, fatta salva la disciplina ordinaria del patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Per le ipotesi più gravi e per l’art. 74 valgono i limiti generali al patteggiamento.