In sintesi. Le chat Sky ECC, intercettate e decifrate all’estero, possono entrare nel processo italiano: per le Sezioni Unite (n. 23756/2024) la loro trasmissione è circolazione probatoria ex art. 270 c.p.p., non una nuova intercettazione, e il pubblico ministero può acquisirle senza l’autorizzazione preventiva del giudice. Ma le stesse Sezioni Unite hanno posto un limite: l’utilizzo va escluso quando lede diritti fondamentali. È lì, sulle modalità di formazione della prova all’estero, che si costruisce la difesa.
di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Presidente ISNITS. Aggiornato: giugno 2026.
C’è un fascicolo che conosco bene anche quando non l’ho ancora aperto. È quello dell’assistito che arriva con un’imputazione costruita, in larga parte, su messaggi che lui non ha mai consegnato a nessuno: chat scambiate su un telefono criptato, sequestrate e decifrate da un’autorità di un altro Paese, poi spedite in Italia con un ordine europeo di indagine. Le legge per la prima volta nel verbale dell’accusa. Vorrebbe sapere come hanno fatto a leggerle, e se questo è permesso. Sono due domande diverse, e la seconda è quella su cui si gioca il processo.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23756/2024 sulle chat Sky ECC — gemella della n. 23755/2024 dello stesso giorno — hanno dato alla prima domanda una risposta che a molti difensori è suonata come una porta che si chiude. La trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, di comunicazioni già acquisite e decrittate da un’autorità giudiziaria straniera non integra una nuova attività di intercettazione: è una forma di circolazione probatoria tra procedimenti, riconducibile alla disciplina degli artt. 238 e 270 c.p.p. Da qui la conseguenza pratica che pesa sull’imputato: il pubblico ministero italiano può acquisire quei dati senza la preventiva autorizzazione del giudice. La qualificazione regge per una ragione precisa — la prova è considerata già formata altrove, e ci si limita a farla circolare.
Il limite scritto nella stessa sentenza
Mi fermo proprio su quel “già formata altrove”, perché è lì che la sentenza, più che chiudere una porta, ne lascia socchiusa un’altra. Se la legittimità della circolazione dipende dal fatto che la prova è nata regolarmente in origine, allora dove l’acquisizione all’estero è stata viziata — una raccolta generalizzata, indiscriminata, priva di indizi concreti, contraria a diritti fondamentali — l’etichetta della circolazione non sana il vizio a monte. Non si ripulisce una prova illecita facendola transitare per l’art. 270 c.p.p.
Non è una mia forzatura difensiva: è un limite che le stesse Sezioni Unite hanno scritto. La n. 23756/2024 afferma che l’utilizzabilità delle comunicazioni decrittate all’estero e trasmesse con ordine europeo di indagine deve essere esclusa se il giudice italiano accerta che il loro impiego determinerebbe una violazione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — tra cui il diritto di difesa e l’equo processo. Con un’avvertenza che cambia il lavoro del difensore: l’onere di allegare e provare i fatti da cui desumere quella violazione grava sulla parte interessata.
È un equilibrio scomodo ma onesto. La circolazione presuppone una prova legittimamente formata; dove la formazione è viziata, non c’è nulla di legittimo da far circolare. E il banco di prova naturale di quel vizio è il rispetto, all’origine, delle garanzie che presidiano le intercettazioni transfrontaliere — comprese quelle dell’art. 31 della direttiva 2014/41/UE, che disciplina la notifica allo Stato membro sul cui territorio l’intercettazione produce effetti.
Perché non riguarda solo i criptofonini
Conviene spostare lo sguardo oltre Sky ECC, perché il problema non vive solo nelle chat criptate. Per la stessa via passano oggi i dati conservati nel cloud, i tabulati, i dati bancari e finanziari, i profili biometrici e genetici acquisiti all’estero e trasmessi con ordine europeo di indagine. La logica è identica per tutti: ciò che conta non è la forma del trasferimento, ma la legittimità di come la prova è nata.
Lo dico da difensore, e lo considero il punto strategico dell’intera vicenda. La qualificazione come circolazione probatoria rischia di diventare una scorciatoia buona per ogni tipo di prova digitale raccolta fuori dai confini, svuotando il controllo sulla sua formazione. Estendere il ragionamento Sky ECC a cloud, tabulati e dati biometrici, ma dimenticare per strada il correlativo limite, significherebbe rinunciare al sindacato sulla legalità della prova proprio dove serve di più: quando l’imputato non ha mai avuto modo di assistere a come quella prova è stata costruita.
Visto così, il baricentro della vicenda non è la comoda qualificazione, ma il limite che le Sezioni Unite vi hanno apposto. È quel limite — niente raccolte generalizzate, niente violazioni di diritti fondamentali — a dover essere esteso a tutta la prova digitale transnazionale, e non trattato come clausola di stile buona per un singolo caso.
Dove si gioca davvero la difesa
Per chi assiste l’imputato, il terreno è netto. Non si contesta il transito in sé, che è lecito. Si chiede conto delle modalità di formazione all’estero, perché è lì che l’eventuale illegittimità resta e contamina ciò che circola. Questo significa pretendere che l’accusa documenti come la captazione sia stata autorizzata e selezionata nello Stato di origine, e portare al giudice gli elementi che fanno emergere una raccolta indiscriminata. È un lavoro tecnico, di carte e di tempistiche, non di slogan.
Mi è capitato, in un procedimento, di assistere una persona la cui posizione si reggeva quasi per intero su un pacchetto di messaggi decrittati e trasmessi dall’estero con ordine europeo di indagine. Non ho contestato la circolazione probatoria in sé, che è lecita: ho concentrato la difesa sulle modalità di formazione di quella prova nello Stato di origine, chiedendo conto di come la captazione fosse stata autorizzata e selezionata. L’impossibilità, per l’accusa, di documentare una raccolta non generalizzata ha portato il giudice a non utilizzare quelle risultanze nei confronti del mio assistito, con un sensibile ridimensionamento del quadro indiziario. Riferisco il caso in forma volutamente anonima e privo di ogni dettaglio identificativo, nel rispetto del segreto professionale: conta il principio, non il nome.
È, in fondo, ciò che provo a spiegare a ogni assistito che arriva con quelle chat addosso. La domanda giusta non è “come hanno fatto a leggerle”, ma “potevano leggerle così”. La differenza tra le due, in un processo, può valere tutto.
Domande frequenti
Le chat Sky ECC sono utilizzabili nel processo italiano?
Secondo le SS.UU. n. 23756/2024 la loro trasmissione è circolazione probatoria ex art. 270 c.p.p. e il PM può acquisirle senza autorizzazione del giudice. L’utilizzo, però, va escluso quando il giudice italiano accerta una lesione di diritti fondamentali.
La circolazione probatoria sana un’acquisizione illegittima?
No. La qualificazione regge perché la prova è “già formata altrove”: se la formazione originaria è viziata (raccolta generalizzata, violazione di diritti fondamentali), l’etichetta non sana il vizio a monte. Le stesse SS.UU. impongono di escludere l’utilizzo in caso di lesione dei diritti fondamentali.
A chi spetta provare la violazione?
Alla parte interessata. Le SS.UU. n. 23756/2024 pongono sul difensore l’onere di allegare e provare i fatti da cui desumere la violazione dei diritti fondamentali: per questo la difesa deve lavorare sulle modalità di formazione della prova all’estero.
Il principio vale solo per le chat criptate?
No. La stessa logica vale per cloud, tabulati, dati bancari e finanziari, profili biometrici e genetici acquisiti all’estero e trasmessi con ordine europeo di indagine. Conta la legittimità della formazione, non la forma del trasferimento.
Le norme di riferimento
- art. 270 c.p.p. — utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti (con l’art. 238 c.p.p. sulla circolazione della prova tra procedimenti)
- direttiva 2014/41/UE — ordine europeo di indagine penale; art. 31 sulle intercettazioni transfrontaliere
- Cass. pen. SS.UU., sent. n. 23756/2024 (e gemella n. 23755/2024) — Sky ECC: circolazione probatoria e limite dei diritti fondamentali