In sintesi. L’aggravante della transnazionalità (oggi art. 61-bis del codice penale) fa salire la pena e non riguarda solo la droga: può colpire qualsiasi reato punito con almeno quattro anni nel massimo, e quindi quasi tutti i reati economici, che oggi hanno spesso una parte all’estero. Il rischio è che venga applicata troppo facilmente. La mia tesi è l’opposto: prima di farla scattare bisogna verificare davvero che dietro ci sia un vero gruppo criminale organizzato, e che non sia la stessa impresa già accusata. In questa nota racconto come la contesto.

di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Presidente ISNITS. Aggiornato: giugno 2026.


L’imprenditore seduto davanti a me non riusciva a capacitarsene. Aveva sfogliato il capo d’imputazione tre volte, e ogni volta si fermava sulla stessa riga. Accanto a una contestazione fiscale e societaria — la materia che si aspettava — c’era una parola che non gli apparteneva: transnazionalità. «Ma io non ho mai trafficato niente», mi disse. «Ho una controllata in Romania e un conto in Lussemburgo. È questo il mio crimine organizzato?»

Era esattamente la domanda giusta. E la risposta, nella stragrande maggioranza dei casi che mi passano sul tavolo, è no.

La clausola che vale per tutti

Quasi tutti pensano alla transnazionalità come a una faccenda da narcotraffico. È comprensibile: nelle aule, l’aggravante nasce e cresce nei processi sulla droga, dove il gruppo all’estero è quasi un dato di partenza. Ma la norma non parla mai di stupefacenti. Parla di qualsiasi reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, alla cui commissione abbia dato un contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più di uno Stato. Quando questo accade, la pena sale da un terzo alla metà.

Vale la pena, qui, una precisazione tecnica che a molti sfugge. Per anni questa aggravante è vissuta nell’art. 4 della legge 146 del 2006, la legge con cui l’Italia ha dato attuazione alla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale. Dal 2018 quella disposizione è stata trasferita, senza cambiamenti di sostanza, nell’art. 61-bis del codice penale, per effetto della riforma sulla cosiddetta riserva di codice. La fonte è cambiata, l’aggravante è la stessa. Le definizioni — cosa sia un «gruppo criminale organizzato», quando un reato sia «transnazionale» — restano invece nella legge 146 e nella Convenzione. Lo ricordo perché un atto difensivo che ancora oggi cita solo «l’art. 4» tradisce un aggiornamento mancato, e questi dettagli, in giudizio, pesano.

Tornando all’imprenditore: il problema è proprio quella formula, «qualsiasi reato sopra i quattro anni». Provi a calarla nel diritto penale dell’economia. Bancarotta, false comunicazioni sociali, frode fiscale, abusi di mercato, riciclaggio: quasi tutti superano la soglia. E quasi tutti, oggi, hanno una componente estera — una controllata, un conto, un fornitore, una piattaforma fuori dai confini. Se ci si ferma qui, l’aggravante scatta sempre. Diventa la regola, non più l’eccezione.

L’automatismo che voglio frenare

È questo l’automatismo che combatto, fascicolo dopo fascicolo. Una clausola pensata come eccezione non può trasformarsi, per via interpretativa, nella regola applicabile a ogni impresa con una dimensione internazionale. Il diritto penale dell’economia vive già di una fisiologica proiezione oltre frontiera: trattare quella proiezione come indizio di transnazionalità criminale significa confondere la struttura ordinaria dell’attività d’impresa con la struttura del crimine organizzato. Sono due cose diverse, e il diritto lo sa.

La chiave per tenerle distinte me la consegnano le Sezioni Unite. Nella sentenza Adami del 2013 — un punto fermo da oltre un decennio — la Cassazione ha chiarito che il «gruppo criminale organizzato» richiesto dall’aggravante è un quid pluris rispetto al semplice concorso di persone e un minus rispetto all’associazione per delinquere. In altre parole: serve qualcosa di più di tre persone che commettono insieme un reato, ma non occorre arrivare alla soglia dell’associazione vera e propria. Serve una struttura, anche non rigidamente formalizzata, che dia un apporto causalmente rilevante.

Letta al rovescio — ed è qui il cuore della mia difesa — questa definizione diventa uno scudo. Dove la dimensione estera è fisiologica all’attività d’impresa, e non c’è una struttura ulteriore che opera in più Stati con finalità criminali proprie, manca proprio quel quid pluris. Una holding con sedi in tre Paesi non è un gruppo criminale organizzato per il solo fatto di essere multinazionale. L’organigramma lecito non si trasforma in banda solo perché parla più lingue.

Quando il “gruppo” è l’impresa stessa

C’è poi un secondo argomento, e nei reati economici è quello che spesso decide la partita. Le Sezioni Unite Adami hanno ammesso che l’aggravante possa affiancarsi persino al reato associativo, ma a una condizione precisa: che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione già contestata. Se i due si sovrappongono, l’aggravante non aggiunge nulla — duplica.

Nei reati d’impresa questo limite morde con forza. Molto spesso la «struttura» che l’accusa chiama in causa per fondare la transnazionalità è l’impresa stessa, ossia il soggetto già punito a titolo principale. Quando l’accusa costruisce il gruppo criminale sugli stessi uomini, sugli stessi rapporti, sugli stessi documenti che fondano l’imputazione di base — l’associazione ex art. 416 c.p., la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 — allora l’aggravante non descrive un disvalore autonomo. Racconta due volte lo stesso fatto, sotto due etichette. Ed è esattamente la duplicazione che la pronuncia esclude. Contestare l’aggravante perché il preteso gruppo coincide con l’ente non è un argomento contro la massima: nasce dalla massima.

Come ho difeso quell’imprenditore

Torno al mio cliente, perché il suo caso illustra il metodo meglio di qualunque schema. Gli avevano addebitato la transnazionalità per la sola presenza di controllate e conti all’estero. Ho impostato la difesa sui due binari che ho descritto. Primo: il quid pluris. Ho dimostrato che il preteso gruppo criminale organizzato non aveva alcuna autonoma capacità operativa transnazionale di stampo criminale; era, semplicemente, la fisiologia di un gruppo societario internazionale. Secondo: la coincidenza. Quegli stessi elementi materiali e personali fondavano già l’imputazione principale; l’aggravante non faceva che ripeterla.

Il giudice ha escluso l’aggravante. L’effetto sulla pena, e sui termini, è stato rilevante. Ma più del risultato conta il metodo, perché è replicabile: prima si verifica se la struttura criminale esiste davvero, poi se è autonoma rispetto all’imputazione principale. Solo se entrambe le verifiche danno esito positivo l’aggravante regge. Negli altri casi — la maggioranza, nella mia esperienza — la formula «si applica a qualsiasi reato» va maneggiata al contrario di come la si usa di solito: non come grimaldello che allarga, ma come invito a controllare, ogni singola volta, che il gruppo ci sia per davvero e che non sia la stessa cosa già contestata altrove.

Quell’imprenditore mi aveva chiesto se una controllata in Romania fosse il suo crimine organizzato. La risposta del diritto, quando lo si legge fino in fondo, è quella che gli ho dato: no, non lo è — a meno che qualcuno non lo dimostri. E l’onere di dimostrarlo non è suo.

Domande frequenti

A quali reati si applica l’aggravante della transnazionalità?

A qualsiasi reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, purché alla sua commissione abbia contribuito un gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più di uno Stato. Non è limitata al narcotraffico.

Una società multinazionale integra il “gruppo criminale organizzato”?

No. Secondo le Sezioni Unite Adami il gruppo criminale organizzato è un quid pluris rispetto al concorso: la sola presenza di sedi o controllate estere non basta. Occorre una struttura criminale ulteriore e autonoma rispetto all’organizzazione lecita dell’impresa.

L’aggravante si cumula con il reato associativo?

Solo se il gruppo criminale organizzato non coincide con l’associazione (o con l’ente) già contestata a titolo principale. Se coincide, l’aggravante duplica lo stesso fatto e va esclusa.

Perché si parla di “lettura a contrario”?

Perché la clausola «si applica a qualsiasi reato» viene di solito usata per allargare l’aggravante. Letta al contrario, impone invece di verificare caso per caso l’esistenza di un gruppo strutturato e la sua non coincidenza con l’imputazione principale.


Le norme di riferimento

  • Art. 61-bis del codice penale — circostanza aggravante del reato transnazionale (introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 21/2018, che ha trasferito nel codice l’aggravante già prevista dall’art. 4 della L. 146/2006).
  • L. 146/2006 — legge di ratifica della Convenzione ONU di Palermo; conserva le definizioni di reato transnazionale e di gruppo criminale organizzato.
  • Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale (Palermo, 2000).
  • Cass. pen. SS.UU. n. 18374/2013 (Adami, ud. 31/01/2013, dep. 23/04/2013) — l’aggravante della transnazionalità è applicabile anche al reato associativo, purché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l’associazione stessa; il gruppo costituisce un quid pluris rispetto al concorso e un minus rispetto all’associazione.