In sintesi. Truffa e frode informatica sono due reati diversi: nella truffa (art. 640 c.p.) si inganna una persona, nella frode informatica (art. 640-ter c.p.) si manipola un sistema. Con l’intelligenza artificiale la distinzione si complica, perché oggi a “decidere” può essere il software. La domanda giusta non è “c’è di mezzo un computer?”, ma “chi ha deciso davvero sul denaro: una persona o un sistema?”. Capirlo cambia il reato contestato e quindi la pena. In questa nota spiego perché.
di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Presidente ISNITS. Aggiornato: giugno 2026.
Arriva un cliente con un fascicolo già voluminoso. Gli contestano la frode informatica, e nel suo racconto la parola “computer” ricorre a ogni riga: un software, un accesso, un sistema gestionale. Mi chiede, con la rassegnazione di chi ha già letto il capo d’imputazione, se la presenza della macchina basti a fissare il reato. È la prima cosa che provo a togliergli dalla testa.
Perché in queste vicende il rischio è esattamente questo: lasciarsi ipnotizzare dalla tecnologia e dimenticare la domanda che conta. Truffa (art. 640 c.p.) e frode informatica (art. 640-ter c.p.) sono reati diversi, e la differenza non sta nel mezzo. Sta in chi viene ingannato e in chi compie l’atto che muove il denaro.
Il criterio classico, e perché reggeva
Il confine, sulla carta, è nitido. Nella truffa l’inganno cade su una persona: la si induce in errore e la si porta a compiere un atto dispositivo che la danneggia. Nella frode informatica, invece, si interviene direttamente su un sistema — se ne manipola il funzionamento o se ne alterano i dati — senza che nessuno venga ingannato e senza bisogno che la vittima disponga alcunché.
È un criterio che la Cassazione ha consolidato proprio sui casi di phishing. La Corte ha spiegato che la frode informatica si distingue dalla truffa perché l’attività fraudolenta investe direttamente il sistema informatico, attraverso la manipolazione del suo funzionamento o l’intervento sui dati, senza richiedere l’induzione in errore di una persona né un atto dispositivo della vittima (Cass. pen. sez. II, sent. n. 48553/2018).
Quella massima nasce per macchine “cieche”: il conto corrente, la carta, l’home banking. Sistemi che registrano ed eseguono, ma non valutano. Lì la distinzione tiene benissimo, perché tra l’agente e il denaro non c’è alcuna decisione: c’è solo un’esecuzione automatica. Il problema comincia quando la macchina smette di limitarsi a eseguire.
Quando il sistema decide
Oggi il software non si limita più a registrare: valuta. Lo scoring creditizio che concede o nega il fido, i controlli antifrode che bloccano o lasciano passare un pagamento, le verifiche d’identità automatizzate, gli agenti basati su intelligenza artificiale, il trading algoritmico — tutti compiono scelte che un tempo spettavano a un impiegato in carne e ossa.
Qui il baricentro si sposta, e la giurisprudenza classica quel movimento non l’aveva previsto. Se il 640-ter punisce la manipolazione del sistema senza induzione in errore di una persona, allora là dove l’atto dispositivo lo compie l’algoritmo la frode informatica si allarga e la truffa arretra. Ingannare il modello che decide sul credito somiglia più a manomettere un sistema che a raggirare un uomo: il sistema non è più solo lo strumento della frode, ne diventa il bersaglio.
Lo dico ai miei assistiti senza giri di parole: quando dietro lo schermo non c’è più nessuno che decide, la qualificazione cambia, e con essa cambiano procedibilità, aggravanti e strategia.
Il confine opposto: dove resta una persona
Ma il ragionamento vale anche al contrario, ed è la parte che da difensore mi interessa di più. Dove dietro il sistema resta una persona che valida l’esito — l’operatore che, sulla scorta di un documento falso o di un deepfake, autorizza il bonifico — l’inganno torna a cadere su di lei. E si torna alla truffa.
La sofisticazione del mezzo, qui, non conta nulla. Il deepfake è tecnologicamente prodigioso, ma se serve a convincere un essere umano che poi dispone il pagamento, la struttura dell’inganno è quella di sempre: una persona indotta in errore. Non muta la qualificazione il fatto che la voce clonata sia indistinguibile dall’originale. Muta solo l’oggetto su cui l’inganno agisce.
I due casi limite, speculari
Da qui due ipotesi che amo accostare perché ribaltano l’intuizione comune. Il prompt injection che dirotta un agente di intelligenza artificiale è, tecnicamente, banale rispetto a un deepfake: eppure è frode informatica, perché colpisce la macchina che decide. Il deepfake che convince un dirigente a disporre un pagamento è un prodigio tecnico: eppure resta truffa, perché colpisce l’uomo che decide.
La qualificazione segue il decisore, non il mezzo. Più la macchina è autonoma, più ci si avvicina al 640-ter; più resta un uomo a tirare le somme, più si resta nella truffa. Tutto il resto — l’estetica della frode, la sua raffinatezza — è rumore.
In un procedimento che ho seguito, al mio assistito era contestata la frode informatica per una vicenda di pagamenti deviati che, guardata da vicino, nasceva dall’inganno di un dipendente indotto a disporre un bonifico dopo una comunicazione fraudolenta. Ho sostenuto che il mezzo tecnologico non spostava il baricentro: a decidere l’atto dispositivo era stata una persona, non un sistema. Il giudice ha riqualificato il fatto nella truffa, con conseguenze concrete sulla procedibilità e sulle aggravanti.
L’aggravante che cambia la posta
C’è poi una novità che oggi va messa sul tavolo prima ancora di discutere la qualificazione. La legge sull’intelligenza artificiale (L. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025) ha inserito tra le aggravanti comuni dell’art. 61 c.p. una nuova ipotesi: l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando questi abbiano costituito un mezzo insidioso, ovvero abbiano ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato.
È un’aggravante trasversale, che si applica a prescindere dal reato base — dunque tanto alla truffa quanto alla frode informatica. E qui la difesa ha un secondo fronte. Il legislatore non ha voluto punire più severamente ogni reato che abbia un’IA “sullo sfondo”: serve un nesso qualificato tra l’impiego dell’algoritmo e l’aumento dell’offesa. Non basta che da qualche parte ci fosse un sistema di intelligenza artificiale; occorre che quel sistema abbia reso il fatto più insidioso, più difficile da contrastare, più dannoso.
Lo dico perché è esattamente lo spazio in cui si lavora. Tra il “c’era un’IA, quindi aggravante” e il “l’IA ha effettivamente accresciuto il disvalore” corre la stessa distanza che, sul piano della qualificazione, separa la frode informatica dalla truffa. In entrambi i casi non basta la presenza della tecnologia: conta ciò che la tecnologia ha davvero fatto.
La domanda da porsi per prima
La massima nata per il phishing sui conti, insomma, non va rottamata: va riletta tenendo fermo il suo criterio e cambiando l’oggetto. Non “c’è di mezzo un computer, quindi 640-ter”, ma “chi ha preso la decisione patrimoniale, una persona o un sistema?”. È la prima domanda che pongo in ogni procedimento per frodi a base tecnologica, perché da essa dipende il reato contestato, la procedibilità, le aggravanti — compresa quella nuova sull’IA — e l’intera linea difensiva.
Davanti al cliente del fascicolo voluminoso, alla fine, la conversazione si riduce sempre a questo. Togliamo di scena il computer e chiediamoci chi ha deciso. La risposta a quella domanda, non l’inventario degli strumenti digitali, dice quale reato si sta davvero discutendo.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra truffa e frode informatica?
Nella truffa (art. 640 c.p.) l’inganno cade su una persona, che compie l’atto dispositivo. Nella frode informatica (art. 640-ter c.p.) si manipola direttamente il sistema, senza induzione in errore di una persona.
Il deepfake che inganna un dirigente è frode informatica?
No: è truffa. Il deepfake, per quanto sofisticato, agisce sulla psiche di una persona che poi dispone il pagamento. È l’inganno della persona a qualificare il reato, non il mezzo tecnologico.
Il prompt injection contro un agente AI come si qualifica?
Come frode informatica: la condotta agisce direttamente sul sistema che decide, senza induzione in errore di una persona.
L’uso dell’intelligenza artificiale aggrava il reato?
Può aggravarlo. La L. 132/2025 ha introdotto un’aggravante comune (art. 61 c.p.) per chi commette il fatto con sistemi di IA usati come mezzo insidioso. Non basta però la presenza dell’IA: deve avere reso il fatto più offensivo, più difficile da contrastare o più dannoso.
Approfondimenti correlati
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- Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter)
- Cybercrime — guida completa
Le norme di riferimento
- art. 640 c.p. — truffa
- art. 640-ter c.p. — frode informatica
- art. 61 c.p. — circostanze aggravanti comuni (aggravante IA introdotta dalla L. 132/2025)
- L. 23 settembre 2025, n. 132 — disposizioni in materia di intelligenza artificiale (in vigore dal 10 ottobre 2025)
- Cass. pen. sez. II, sent. n. 48553/2018 (ud. 24/10/2018, phishing — frode informatica vs truffa)