di Avv. Alexandro Maria Tirelli Cassazionista. Fondatore e presidente delle Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale. Aggiornato: giugno 2026.
Quando arriva la telefonata
Quasi sempre comincia così: una persona che vive e lavora in Italia da anni — magari ci ha messo su famiglia — viene fermata a un controllo, oppure si presenta spontaneamente perché ha saputo di “qualcosa” a suo carico in un altro Paese europeo. Nel giro di poche ore mi chiama un familiare, spaventato, e mi fa la domanda che sento più spesso: “Avvocato, lo riportano via subito?”.
La risposta breve è no, non subito, e quasi mai automaticamente. Ma il tempo per costruire una difesa è strettissimo, e chi non si muove nei primi giorni rischia di perdere proprio gli argomenti che potevano fermare la consegna.
Voglio spiegarti, in questa pagina, come funziona davvero il Mandato d’Arresto Europeo quando lo si vive da imputato o da familiare. Non un compendio di articoli, ma quello che conta quando sei tu la persona richiesta.
Cos’è, in due parole
Il MAE è lo strumento con cui, tra Paesi dell’Unione europea, un giudice di uno Stato chiede a un altro Stato di consegnargli una persona: o per processarla, o per farle scontare una pena già decisa. Rispetto alla vecchia estradizione, la differenza che si sente subito è la velocità. Non c’è più il passaggio politico del Ministro della Giustizia che decideva se concedere o negare la consegna; decide un giudice, e lo fa in termini brevissimi.
Questo cambiamento sembra tecnico, ma in realtà è una piccola rivoluzione. Per duemila anni, consegnare una persona da uno Stato all’altro è stata una scelta politica. Il MAE l’ha trasformata in una decisione giudiziaria che viaggia da un tribunale all’altro, fondata su un presupposto preciso: gli Stati dell’Unione si fidano l’uno dell’altro, perché — si presume — rispettano tutti i diritti fondamentali allo stesso livello. La decisione quadro europea del 2002 (la 2002/584/GAI) lo dice apertamente: l’autorità che riceve il mandato non rivaluta il merito dell’accusa, lo riconosce. In Italia questa logica è stata recepita con la legge n. 69 del 2005, poi riscritta in profondità dal decreto legislativo n. 10 del 2021, che l’ha avvicinata di molto al testo europeo.
Per anni questa “fiducia reciproca” è stata trattata come un dogma. Poi è arrivato il 2016, ed è cambiato tutto — ne parlo più avanti, perché è esattamente lì che si gioca buona parte delle difese che porto avanti.
Le prime settimane: cosa succede, giorno per giorno
Quando l’Italia è lo Stato chiamato a consegnare (quello che chiamiamo MAE “passivo”), la sequenza è questa, e conviene conoscerla per non farsi cogliere impreparati.
Il mandato arriva quasi sempre attraverso il Sistema d’Informazione Schengen, e a quel punto la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona segnalata, ovunque si trovi sul territorio. Da lì il tempo corre. Entro 48 ore l’arresto deve essere convalidato dal Presidente della Corte d’Appello competente: in quella sede si verifica l’identità della persona, l’esistenza del mandato, l’assenza di cause ostative evidenti. Già qui un difensore presente può fare la differenza, perché è il primo momento in cui si possono segnalare profili che incidono sulla libertà personale.
Il cuore della partita, però, è l’udienza camerale davanti alla Corte d’Appello, che si tiene entro pochi giorni dall’arresto. È lì che si discute la consegna nel merito: i motivi di rifiuto, le garanzie sui diritti fondamentali, le condizioni delle carceri del Paese che ti richiede. La Corte d’Appello deve decidere entro 60 giorni dall’arresto, prorogabili a 90 nei casi previsti. Contro la decisione si può ricorrere in Cassazione entro 10 giorni, e la Suprema Corte decide in tempi rapidi. Se alla fine la consegna è disposta, la persona viene materialmente trasferita allo Stato richiedente entro pochi giorni dalla decisione definitiva, salvo cause di forza maggiore.
Ti racconto questo non per farne un manuale, ma perché il messaggio è uno solo: tra l’arresto e l’udienza decisiva passano giorni, non mesi. Chi aspetta, perde.
Il 2016, e perché ha cambiato le mie difese
Torno al punto che annunciavo. Per anni la fiducia tra Stati è stata cieca: se un mandato arrivava, si eseguiva. Poi, con la sentenza Aranyosi e Căldăraru del 5 aprile 2016 (cause C-404/15 e C-659/15), la Corte di giustizia ha detto una cosa che oggi diamo per scontata ma allora fu dirompente: la fiducia reciproca non è incondizionata. Se nello Stato che chiede la consegna c’è un rischio reale che la persona subisca un trattamento inumano o degradante — pensa alle carceri sovraffollate — l’autorità che esegue il mandato non può girarsi dall’altra parte.
La Corte ha costruito un test in due passaggi che uso costantemente. Primo: esiste, in quello Stato, un problema sistemico nelle condizioni di detenzione? Secondo: esiste, per quella specifica persona, il rischio concreto di finirci dentro? Se entrambe le risposte sono sì, la Corte d’Appello può sospendere la decisione e chiedere garanzie precise allo Stato richiedente; se le garanzie non arrivano o non sono credibili, la consegna va rifiutata.
Questa è quella che in studio chiamiamo, tra noi, l‘“Aranyosi defense”, e l’ho impiegata più volte nei mandati provenienti da Paesi con sistemi penitenziari problematici. Ma attenzione: vale anche al contrario. Quando è l’Italia a chiedere la consegna di qualcuno, ci scontriamo con la fama delle nostre carceri — un’eredità che pesa ancora oggi, da quando la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia del 2013, ha condannato l’Italia per il sovraffollamento. Conosco bene entrambi i lati del tavolo.
Da quel filone ne sono nati altri, altrettanto concreti. Con la sentenza LM del 25 luglio 2018 (causa C-216/18 PPU), nata dal contesto polacco, la Corte ha esteso lo stesso ragionamento al diritto a un giudice indipendente: se nello Stato richiedente l’indipendenza della magistratura è compromessa al punto da mettere a rischio il giusto processo di quella persona, la consegna può essere rifiutata. È la base su cui si è costruita gran parte della giurisprudenza sui mandati polacchi degli ultimi anni.
Poi è arrivata la sentenza OG e PI del 27 maggio 2019 (cause C-508/18 e C-82/19 PPU), che ha avuto un effetto quasi clamoroso: la Corte ha stabilito che le procure tedesche, esposte al potere d’istruzione del Ministro della Giustizia, non offrono garanzie sufficienti di indipendenza per emettere un MAE. La Germania ha dovuto rivedere le sue procedure. E infine, con la sentenza X e Y del 22 febbraio 2022 (cause C-562/21 e C-563/21 PPU), la Corte è tornata sull’indipendenza dei giudici, precisando i criteri con cui l’autorità di esecuzione deve passare dal difetto “di sistema” al rischio concreto per il singolo.
Non cito queste pronunce per esibizione. Le cito perché sono gli attrezzi con cui si lavora: ogni difesa seria su un MAE parte dal capire quale di questi argomenti calza al caso concreto.
Anche l’Italia ha fatto la sua parte
La nostra giurisprudenza non è rimasta a guardare. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 227 del 2010, ha corretto un profilo discriminatorio della legge italiana: la possibilità di rifiutare la consegna e far scontare la pena in Italia era riservata ai soli cittadini italiani, escludendo i cittadini di altri Stati UE che però risiedono o dimorano stabilmente da noi. La Corte ha fatto prevalere il radicamento effettivo sul dato formale della cittadinanza. Ed è esattamente il caso della persona di cui ti parlavo all’inizio — quella che in Italia ha costruito la propria vita. La Cassazione, da parte sua, ha consolidato negli anni l’applicazione dei test Aranyosi e LM nei nostri procedimenti.
Dove si vince (e dove si perde) un MAE
La difesa, in concreto, ruota intorno ai motivi per cui la consegna può essere negata. I più ricorrenti, nella mia esperienza, sono questi.
C’è il ne bis in idem: se la persona è già stata giudicata in via definitiva per lo stesso fatto in uno Stato membro, non può essere consegnata per essere processata di nuovo. C’è il radicamento in Italia — cittadinanza o residenza effettiva — che può portare a eseguire qui la pena anziché consegnare. C’è il caso della sentenza pronunciata in assenza senza adeguate garanzie processuali: se non è assicurato un nuovo processo o un’impugnazione, la consegna può cadere. Ci sono poi le linee che ho già descritto: le condizioni di detenzione incompatibili con l’art. 3 della Convenzione europea (filone Aranyosi), la violazione del giusto processo (filone LM), il difetto di indipendenza dell’autorità che ha emesso il mandato (filone OG/PI). E resta il presidio classico del reato politico o della consegna a fini discriminatori.
Ogni caso ne fa valere solo alcuni. L’errore più comune è impostare la difesa su tutti, indistintamente: si annacqua quello che davvero poteva reggere.
Perché non lo affido a chiunque
Lo dico senza giri di parole: il MAE non è più un capitolo accessorio della procedura penale. È materia di sistema, con risvolti costituzionali, europei, di diritti umani. L’avvocato penalista formato sulla sola procedura italiana, di norma, non ha gli strumenti per gestirne uno complesso — e me ne rendo conto ogni volta che mi arriva un fascicolo dopo che qualcun altro ci ha già messo le mani.
È proprio da questa constatazione che nel 2017 ho fondato le Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale: servono professionisti formati specificamente su questa materia, perché qui si difende la libertà di una persona contro un meccanismo costruito per essere veloce.
Le norme di riferimento. Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002; legge 22 aprile 2005 n. 69, come riformata dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 (artt. 18 ss. sui motivi di rifiuto; art. 18-bis su cittadino e residente; art. 18-ter sulla sentenza in assenza). Giurisprudenza CGUE: Aranyosi e Căldăraru (2016), LM (2018), OG e PI (2019), X e Y (2022). Corte costituzionale n. 227/2010; CEDU Torreggiani c. Italia (2013).
Domande che mi fanno spesso
Mi riportano via subito dopo l’arresto? No. L’arresto va convalidato entro 48 ore e la consegna la decide la Corte d’Appello dopo un’udienza, di regola entro 60 giorni (prorogabili a 90). In quel tempo si costruisce la difesa.
Che differenza c’è tra MAE ed estradizione? Il MAE è una procedura giudiziaria tra Stati UE, senza decisione politica, fondata sul mutuo riconoscimento. L’estradizione classica, verso Paesi extra-UE, mantiene una componente politica accanto a quella giurisdizionale.
L’Italia consegna i propri cittadini? Sì, ma per le pene già decise può rifiutare la consegna e far scontare la pena in Italia (art. 18-bis l. 69/2005). La stessa tutela vale per il cittadino UE che risiede stabilmente da noi, dopo la sentenza costituzionale n. 227/2010.
E se le carceri del Paese che mi richiede sono invivibili? È uno degli argomenti più forti. La giurisprudenza Aranyosi consente di rifiutare la consegna quando esiste un rischio sistemico e, insieme, un rischio concreto per quella persona di subire un trattamento inumano o degradante.
Posso impugnare la decisione della Corte d’Appello? Sì, davanti alla Cassazione, entro 10 giorni dalla notifica.
Cos’è il principio di specialità? È la regola per cui lo Stato che ti riceve non può processarti per fatti diversi da quelli per cui sei stato consegnato. È una garanzia prevista dalla decisione quadro, e va fatta valere subito.