In breve. Quando arriva un mandato d’arresto europeo dalla Romania, la prima cosa che dico a chi mi chiama è che la consegna non è automatica: la Corte d’Appello deve compiere un vaglio vero, e uno dei terreni di difesa più seri riguarda le condizioni delle carceri rumene, su cui la Corte di giustizia UE ha costruito una linea precisa (la giurisprudenza Aranyosi/Căldăraru). Il caso pubblico dei fratelli Mocanu mi serve qui solo come esempio di scuola per spiegare come funziona davvero, in base alla legge n. 69 del 2005.
Nota editoriale. Il caso Mocanu è citato unicamente come richiamo a un fatto già noto dalla cronaca. L’analisi resta di taglio giuridico generale: non aggiungo dettagli processuali, esiti o ricostruzioni che non risultino da quanto è pubblicamente documentato.
Chi mi cerca per un mandato d’arresto europeo arriva quasi sempre nello stesso modo. Una telefonata concitata, di solito da un familiare: “Lo hanno fermato stamattina, c’è un mandato dalla Romania, dicono che lo consegnano”. La persona è già in una camera di sicurezza, la famiglia è terrorizzata, e nella testa di tutti c’è una sola idea: che ormai sia deciso, che la consegna sia questione di giorni e che non ci sia niente da fare.
La prima domanda che pongo, allora, è semplice: vive in Italia? Da quanto tempo? Lavora qui, ha qui i figli? Perché la risposta a queste domande, molto più del clamore della cronaca, è ciò che orienta una difesa.
Il mandato non è un timbro automatico
Il mandato d’arresto europeo nasce dalla decisione quadro 2002/584/GAI e, da noi, vive nella legge 22 aprile 2005, n. 69, profondamente rimaneggiata dal decreto legislativo n. 10 del 2021. È uno strumento costruito sulla fiducia reciproca tra Stati membri: l’idea è che la consegna debba essere rapida e che il giudice italiano non rifaccia il processo dello Stato richiedente. Dopo la riforma del 2021, infatti, la Corte d’Appello non sindaca più i “gravi indizi di colpevolezza”: quel controllo è stato soppresso, e la valutazione del merito dell’accusa resta all’autorità che ha emesso il mandato.
Detto questo, “fiducia reciproca” non significa consegna a occhi chiusi. Il giudice italiano conserva un vaglio sostanziale sui presupposti e sui motivi di rifiuto, e qui si gioca tutta la difesa.
Vale la pena fare una precisazione, perché la confusione è frequente: il MAE non è l’estradizione. L’estradizione classica riguarda i Paesi extra-UE e passa per canali diplomatici e per il Ministro. Il MAE è una procedura interamente giurisdizionale tra Stati membri dell’Unione, più rapida e con regole proprie. Tra Italia e Romania ci muoviamo sempre sul terreno del mandato europeo.
Perché la Romania ricorre così spesso
Il flusso di mandati tra Italia e Romania è tra i più intensi che mi capitino. La ragione è semplice: la comunità rumena in Italia è ampia e radicata, e questo produce richieste in entrambe le direzioni. L’Italia esegue mandati emessi da Bucarest — spesso esecutivi, cioè per dare esecuzione a condanne già definitive, tipicamente per reati contro il patrimonio o fatti di violenza — e a sua volta emette mandati verso la Romania, di frequente in materia di stupefacenti, reati associativi e frodi economiche.
Aggiungo un dato che torna spesso utile: la Romania è ormai pienamente dentro Schengen. I controlli alle frontiere aeree e marittime interne sono caduti il 31 marzo 2024, quelli alle frontiere terrestri il 1° gennaio 2025. Questo rende ancora più fluida la circolazione — e, di riflesso, la cooperazione giudiziaria.
Il vero campo di battaglia: le carceri
Se c’è un punto su cui la difesa nel MAE rumeno trova spazio, è quello delle condizioni di detenzione. E non è un argomento da convegno: nasce da una linea precisa della Corte di giustizia dell’Unione.
La sentenza che ha aperto la strada è Aranyosi e Căldăraru (cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, 5 aprile 2016). La Corte ha stabilito che l’autorità di esecuzione può, e anzi deve, rifiutare o sospendere la consegna quando esiste un rischio concreto che la persona subisca un trattamento inumano o degradante per le condizioni carcerarie dello Stato emittente. Il divieto sancito dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dall’art. 3 della CEDU è assoluto, e la fiducia reciproca si ferma davanti a esso.
Il controllo, ha precisato la Corte, si svolge in due fasi: prima si verifica se esiste una carenza sistemica o generalizzata nelle carceri dello Stato richiedente; poi, se quel rischio c’è, si scende sul concreto e si valuta se proprio quella persona, in quell’istituto, correrebbe un pericolo reale. La sentenza Dorobantu (C-128/18, 15 ottobre 2019) ha poi affinato i criteri, fino al dettaglio dello spazio personale minimo per detenuto, dei servizi igienici, della libertà di movimento.
La Romania, su questo, è un Paese sotto osservazione. La Corte europea dei diritti dell’uomo l’ha condannata con una sentenza pilota — Rezmiveș e altri c. Romania, 25 aprile 2017 — proprio per il sovraffollamento cronico e le condizioni di molti istituti. È la ragione per cui le Corti d’Appello italiane, prima di consegnare, chiedono con regolarità garanzie scritte e individualizzate all’autorità rumena: non rassicurazioni generiche, ma l’indicazione concreta dell’istituto, dello spazio in cella, del tempo trascorribile fuori.
Nel preparare questa parte della difesa lavoro sui materiali oggettivi: le relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, i report delle organizzazioni indipendenti, la giurisprudenza CEDU aggiornata sulle singole carceri. Sono questi documenti, non le impressioni, a convincere un collegio.
Le altre leve della difesa
Le condizioni detentive sono il fronte più visibile, ma non l’unico. Verifico sempre la specialità, cioè che il mandato copra solo i fatti per cui la consegna è ammessa. Controllo la doppia incriminazione: per i reati che non rientrano nelle trentadue categorie elencate dalla decisione quadro — quelle per cui la doppia incriminazione non si verifica, purché lo Stato emittente preveda una pena massima di almeno tre anni — occorre che il fatto sia reato sia in Italia sia in Romania. Guardo alla prescrizione, che corre con tempi diversi nei due ordinamenti, e al ne bis in idem, perché la persona non può essere consegnata per un fatto già giudicato altrove.
E poi c’è la leva che, nei casi rumeni, mi capita di usare più spesso: il radicamento. Per i mandati esecutivi, la legge consente di rifiutare la consegna del cittadino italiano, o del cittadino di un altro Stato UE che risieda o dimori legittimamente e stabilmente in Italia, disponendo che la pena sia scontata qui. Per chi ha costruito qui la propria vita, è spesso la differenza tra essere strappato dalla famiglia e poter espiare la condanna nel proprio Paese.
Tre casi che racconto sempre
Il radicamento che ha vinto. Ho difeso un cittadino di un altro Stato dell’Unione, residente in Italia da oltre dieci anni e con una famiglia stabile, raggiunto da un mandato esecutivo per una pena detentiva definitiva. Il radicamento era il dato decisivo. Ho invocato il motivo di rifiuto previsto per chi vive stabilmente in Italia, chiedendo l’esecuzione della pena nel nostro Paese anziché la consegna. La Corte d’Appello ha disposto la conversione del mandato in esecuzione interna.
La doppia incriminazione che mancava. In un altro procedimento il mandato era processuale e riguardava un reato fuori dalle categorie a controllo escluso: si riapriva quindi il vaglio della doppia incriminazione. Ho dimostrato che, al di là della qualificazione formale data dallo Stato emittente, la condotta concreta non integrava un reato secondo il codice italiano. La Corte d’Appello ha negato la consegna proprio per il difetto di quel requisito.
La consegna sotto condizione. Una terza volta ho impostato la difesa sulle condizioni del carcere di destinazione, valorizzando la giurisprudenza europea. Non sono arrivato al rifiuto, ma a un risultato comunque rilevante: la Corte d’Appello ha subordinato la consegna all’acquisizione di assicurazioni individualizzate dall’autorità rumena sulle concrete condizioni detentive del mio assistito, autorizzandola solo a quella condizione.
Il caso “fratelli Mocanu”, per quello che è
Mi limito a richiamare la vicenda per i suoi tratti pubblici, senza aggiungervi nulla di mio. Secondo la cronaca, i due fratelli Mocanu — uno dei quali, Dani Mocanu, noto in Romania come cantante — sono stati arrestati in Italia nel novembre 2025 in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Romania per dare esecuzione a condanne definitive, e sono comparsi davanti alla Corte d’Appello di Napoli, competente sulla consegna. La difesa, stando a quanto riportato, ha insistito tra l’altro sulle condizioni di detenzione negli istituti rumeni e sul radicamento dei soggetti in Italia.
Non entro nel merito dell’esito né di dettagli che esulano da quanto pubblicamente documentato. Ma il caso, sul piano del metodo, mostra esattamente quello che provo a far capire a chi mi chiama spaventato: il mandato non è un atto dovuto, le carceri dello Stato emittente sono un terreno di difesa serio e strutturato, e il clamore mediatico di una vicenda può cambiare il modo in cui se ne parla, mai la valutazione giuridica che il giudice è chiamato a fare.
Domande che mi fanno spesso
Quanto dura una procedura MAE Romania-Italia? La Corte d’Appello deve di regola decidere entro sessanta giorni dall’arresto, prorogabili di trenta in casi particolari. Contro la decisione si può ricorrere in Cassazione entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, e la Corte decide in camera di consiglio entro quindici giorni.
Si può davvero rifiutare il MAE per le carceri rumene? Sì, se si dimostra un rischio concreto di trattamento inumano secondo la linea Aranyosi/Căldăraru. Più spesso la Corte non rifiuta, ma subordina la consegna a garanzie individualizzate sull’istituto e sullo spazio in cella.
Conta vivere in Italia? Moltissimo. Per i mandati esecutivi, chi è cittadino italiano o risiede stabilmente e legittimamente in Italia può chiedere di scontare qui la pena, evitando la consegna.
Cos’è la “lista dei 32 reati”? È l’elenco di categorie di reato per cui la decisione quadro non richiede la verifica della doppia incriminazione, a condizione che lo Stato emittente preveda una pena massima di almeno tre anni. Per tutto il resto, la doppia incriminazione resta un requisito da controllare.
E se la condanna è stata pronunciata in assenza dell’imputato? La legge prevede garanzie apposite (art. 19 L. 69/2005): la consegna può essere subordinata all’assicurazione, da parte dello Stato emittente, che la persona potrà ottenere un nuovo processo o un rimedio equivalente.
Le norme di riferimento
- L. 22 aprile 2005, n. 69 (versione vigente dopo il D.lgs. 10/2021) — disciplina italiana del MAE; artt. 18 e 18-bis sui motivi di rifiuto, art. 19 sulle garanzie e la consegna condizionata.
- Decisione quadro 2002/584/GAI — il mandato d’arresto europeo e la lista dei reati a controllo escluso.
- Decisioni quadro 2009/299/GAI (sentenze in absentia) e 2008/909/GAI (riconoscimento e trasferimento delle condanne).
- Art. 4 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 3 CEDU — divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti.
- CGUE Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, 5 aprile 2016; CGUE Dorobantu, C-128/18, 15 ottobre 2019; Corte EDU Rezmiveș e altri c. Romania, 25 aprile 2017 (sentenza pilota).
Per approfondire — il mio commento
Il MAE tra Romania e Italia è oggi uno dei flussi di consegna più frequenti che coinvolgono il nostro Paese. Iscriviti alla mia newsletter mensile per i commenti aggiornati su mandato d’arresto europeo e giurisprudenza della Corte di giustizia.