In breve. Essere accusati di stalking (art. 612-bis c.p.) significa, quasi sempre, vedersi recapitare prima ancora del processo una misura cautelare: il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, oggi quasi sempre col braccialetto elettronico. La pena va da uno a sei anni e sei mesi. Ma non tutto ciò che viene denunciato è stalking: la legge pretende condotte reiterate che provochino davvero un grave stato di ansia, un timore fondato o un cambiamento forzato delle abitudini di vita. La difesa parte proprio da questa distinzione. E parte dal primo, decisivo errore da non commettere: scrivere a chi ti ha denunciato.

Chi mi cerca per un’accusa di stalking, nove volte su dieci, arriva spaventato e con una cosa già fatta che non avrei voluto sentirmi raccontare: “Le ho mandato un messaggio per chiarire.” È la mossa più naturale del mondo e la più rovinosa. Dopo una denuncia, ogni telefonata, ogni “fammi spiegare”, ogni messaggio recapitato anche tramite un amico comune non chiarisce nulla: diventa una prova in più, l’ennesima condotta che la pubblica accusa allinea per dimostrare che il comportamento persecutorio è continuato. Per questo la prima domanda che pongo a chi entra nel mio studio non riguarda i fatti, ma il presente: hai avuto contatti con lei dopo la denuncia? Se la risposta è sì, da lì cominciamo a riparare.

Questa guida è per te che hai ricevuto una notifica, o che temi di stare per riceverla. Ti spiego come funziona davvero il reato, cosa rischi prima ancora del processo e come si imposta una difesa seria.

Cosa dice davvero la legge

L’art. 612-bis del codice penale non punisce un litigio, né un corteggiamento insistente, né un singolo gesto sgradevole. Punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno fino a cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per la propria incolumità o quella di una persona cara, oppure fino a costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita. Sono tre eventi alternativi: ne basta uno, ma uno deve esserci, e va provato. La pena è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

Qui si gioca quasi tutta la difesa. La Cassazione ha costruito negli anni una giurisprudenza fine proprio sul requisito del “perdurante e grave stato di ansia”: non basta che la persona offesa dichiari di essersi sentita turbata, occorre che quel turbamento sia serio, documentabile, e causalmente legato alle condotte contestate. Allo stesso modo va dimostrata la reiterazione: anche due episodi possono bastare, ma devono inserirsi in una sequenza dotata di un significato persecutorio, non essere due fatti isolati e scollegati.

C’è poi il versante delle aggravanti, che pesano molto in concreto. La pena aumenta se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è stato legato alla vittima da una relazione affettiva, e aumenta se si usano strumenti informatici o telematici, il cosiddetto cyberstalking. Aumenta fino alla metà se la persona offesa è un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona con disabilità. Sono le situazioni in cui il quadro si fa più severo e in cui anche le misure cautelari diventano più probabili.

Come si procede, e perché conta

Lo stalking si procede di regola a querela della persona offesa, da presentare entro sei mesi. È un termine più lungo di quello ordinario, segno di quanto il legislatore voglia tutelare chi denuncia. Una volta presentata, la querela può essere ritirata solo davanti al giudice, in sede processuale, e diventa addirittura irrevocabile quando il fatto è stato commesso con minacce reiterate e gravi. Verificare la tempestività e la validità della querela è uno dei primi controlli che faccio: a volte è proprio lì che si annida un’eccezione decisiva.

Si procede invece d’ufficio, senza bisogno di querela, in alcuni casi precisi: quando la vittima è un minore o una persona con disabilità, quando il fatto è connesso a un altro reato perseguibile d’ufficio e quando l’autore era già stato destinatario dell’ammonimento del questore. Quest’ultimo punto è importante: l’ammonimento è una misura amministrativa che la persona offesa può chiedere come alternativa alla denuncia, e se chi è stato ammonito persiste nelle condotte, il procedimento penale parte da solo.

Sullo sfondo opera il cosiddetto Codice Rosso (L. 69/2019), che ha imposto al pubblico ministero una corsia accelerata per i reati di violenza di genere e domestica: deve sentire la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato. Tradotto: nei casi di stalking le indagini si muovono in fretta, e la difesa deve muoversi altrettanto in fretta. La L. 168/2023, entrata in vigore il 9 dicembre 2023, ha poi ulteriormente irrigidito il quadro, potenziando l’ammonimento, accelerando i procedimenti e rafforzando le misure cautelari, come vedremo subito.

Le misure cautelari: il problema vero, prima del processo

La verità che racconto sempre è che, nei procedimenti per stalking, la partita spesso si decide prima del processo. Perché la cautela arriva presto e può cambiarti la vita da un giorno all’altro.

La misura tipica è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.): non ti puoi avvicinare a determinati luoghi o alla persona, mantenendo una distanza minima che la legge fissa di norma in cinquecento metri. E qui c’è una novità che molti ignorano: con la L. 168/2023 il giudice, nel disporre questa misura, deve di regola prevedere anche le particolari modalità di controllo dell’art. 275-bis c.p.p., cioè il braccialetto elettronico. Attenzione però: l’applicazione resta subordinata al consenso dell’indagato e alla fattibilità tecnica dello strumento. Se l’indagato nega il consenso, o se l’accertamento tecnico ne rivela la non fattibilità, il braccialetto non si applica, ma il giudice dispone in sua vece una misura anche più grave. Se l’indagato convive con la persona offesa, scatta invece l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), con l’obbligo di lasciare immediatamente l’abitazione. Nei casi più gravi si arriva agli arresti domiciliari e, quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata, alla custodia in carcere.

Nessuna di queste misure è definitiva. Tutte si possono attaccare, e si attaccano in due modi: con la richiesta di revoca al giudice quando le esigenze cautelari vengono meno, e con il ricorso al Tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.) entro dieci giorni dalla notifica. È una finestra stretta, e va colta. Spesso è proprio sul riesame che si misura la solidità reale del quadro indiziario.

Due casi che ricordo

Mi è capitato di difendere una persona accusata di atti persecutori nel contesto di una separazione coniugale molto conflittuale. Il mio compito non era negare la sofferenza di chi accusava, ma verificare con rigore la fondatezza di ogni singola contestazione. Ho documentato l’estraneità del mio assistito ad alcune delle condotte attribuite e ho ricondotto altre a contatti del tutto leciti, imposti dalla gestione condivisa dei figli. Il procedimento si è chiuso con la remissione della querela, in un quadro che ha permesso di restituire al conflitto i suoi termini reali, senza la deformazione dell’accusa penale.

Un altro procedimento riguardava un mio assistito, ex partner della persona offesa, a cui era stata applicata una misura di divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Ritenevo che il quadro indiziario non avesse la gravità necessaria per una misura così afflittiva. Ho proposto ricorso al Tribunale del riesame, che ha revocato la misura per insufficienza degli indizi. Restituita la libertà al mio assistito, il procedimento è poi proseguito e si è definito in suo favore, dopo che il difetto di prova emerso in sede cautelare ha pesato sull’intera vicenda. È il classico esempio di come una battaglia vinta sulla cautela possa segnare il destino del processo.

Cosa fare, in concreto

Se ricevi una notizia di indagini, la sequenza è semplice e va rispettata. Interrompi ogni contatto con la persona offesa, anche indiretto, anche “per chiarire”. Nomina subito un difensore di fiducia e non rendere dichiarazioni alla polizia o ai carabinieri senza assistenza tecnica. Conserva in originale ogni scambio precedente alla denuncia, perché spesso è proprio lì che si dimostra il contesto reale dei fatti. Se sei estraneo a una parte delle condotte, costruiamo insieme l’alibi documentale: geolocalizzazioni, presenze altrove, tabulati. E se arriva una misura cautelare, ci muoviamo entro i dieci giorni del riesame, senza perdere un’ora.

Un’avvertenza che faccio sempre, perché online si legge il contrario: lo stalking non rientra tra i reati per cui è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova. È un reato cosiddetto ostativo, e quella strada non è praticabile. Diffida di chi te la presenta come una soluzione facile. Resta invece valutabile, caso per caso e quando i presupposti ci sono, l’accesso a riti alternativi come il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), purché la pena concordata resti entro i limiti di legge e fermo l’obbligo di notifica alla persona offesa. Ma sono scelte tecniche, da prendere solo dopo aver letto le carte.

FAQ

Ho ricevuto una notifica di indagini per stalking. Cosa faccio per prima cosa? Nomini subito un difensore di fiducia e tagli ogni contatto con la persona offesa, anche tramite terzi. L’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) di solito arriva poco dopo: meglio farsi trovare preparati.

Posso scrivere alla persona che mi ha denunciato per spiegarmi? No. È l’errore che pago più caro nei procedimenti che seguo. Ogni messaggio successivo alla denuncia può diventare una prova della prosecuzione delle condotte.

Quanto dura una misura cautelare e posso farla revocare? La durata massima è regolata dalla legge in base alla pena prevista. La revoca si può chiedere in ogni momento al giudice se le esigenze cautelari vengono meno, e contro la misura si può proporre riesame entro dieci giorni dalla notifica.

Lo stalking si può chiudere con la messa alla prova? No. È un reato ostativo e la messa alla prova non è ammessa. Le strade alternative, quando ci sono, sono altre e vanno valutate sulle carte.

Se chi mi ha denunciato ritira la querela, finisce tutto? Non sempre. La remissione vale solo in giudizio e, se il fatto è stato commesso con minacce reiterate e gravi, la querela è addirittura irrevocabile. In più, in alcuni casi si procede comunque d’ufficio.

Per approfondire — il mio commento

Lo stalking è materia tecnica, dove ogni parola della giurisprudenza di Cassazione sul “perdurante e grave stato di ansia” può spostare l’esito. Se ti interessano i commenti aggiornati alle pronunce e alle riforme, iscriviti alla mia newsletter mensile.

Articoli correlati


Le norme di riferimento. Art. 612-bis c.p. (atti persecutori); art. 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite); art. 282-bis e 282-ter c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento); art. 309 c.p.p. (riesame); art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta); L. 69/2019 (Codice Rosso); L. 168/2023; Convenzione di Istanbul, ratificata con L. 77/2013.