In breve. Se qualcuno ha scritto online frasi false e offensive che danneggiano il tuo nome, puoi reagire. La diffamazione resta un reato anche quando passa da un post, una recensione o un commento, e la rete può perfino aggravarla. Ma il tempo è poco: la querela va presentata, di regola, entro tre mesi da quando scopri il fatto. La prima cosa da fare non è rispondere: è mettere al sicuro la prova.

La telefonata tipo

Chi mi cerca per una cosa del genere, di solito, ha appena letto qualcosa che gli ha tolto il sonno. Una recensione che lo dà per truffatore. Un post che lo accusa di un fatto che non ha mai commesso. Un commento, in un gruppo che frequentano i suoi clienti, che lo demolisce davanti a tutti.

La prima domanda che pongo è quasi sempre la stessa: “Lo hai già fotografato? Hai salvato il link?”. Perché online un contenuto si cancella in dieci secondi, e con lui se ne va la prova. La seconda domanda è: “Da quanto tempo lo sai?”. Perché su questo tipo di reato il tempo non è un dettaglio: è la differenza tra poter agire in sede penale e non poterlo più fare.

Se ti riconosci in quella telefonata, questo articolo è per te.

Quello che ti hanno scritto è diffamazione?

Diffamazione vuol dire offendere la reputazione di una persona comunicando con più persone, mentre quella persona non è presente per difendersi. È il caso classico di chi scrive di te su un social, lascia una recensione pubblica, posta in un forum o in un gruppo: lo legge un pubblico, non sei lì a replicare. La norma che la punisce è sempre la stessa, l’articolo 595 del codice penale, esista o meno un computer di mezzo.

La novità, online, è che la rete tende ad aggravare il reato. Quando l’offesa è recata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa — e una bacheca Facebook, un profilo aperto, una recensione visibile a chiunque rientrano esattamente in questa categoria — la cornice di pena si alza: si arriva alla reclusione da sei mesi a tre anni o alla multa, e non più alla sola sanzione pecuniaria. La logica è semplice: una falsità detta a voce a una persona resta lì; la stessa frase, scritta in pubblico, può essere letta da chiunque, in qualsiasi momento, e continua a fare danno mentre tu dormi.

Attenzione però a un punto su cui vedo molta confusione: non ogni messaggio “digitale” porta con sé questa aggravante. La Cassazione distingue. Un messaggio in una chat di gruppo chiusa, riservata a un numero definito di partecipanti, non è automaticamente diffusione “al pubblico”: resta diffamazione, ma non necessariamente quella aggravata. Una bacheca social aperta, invece, sì. È una delle cose che valuto per prima, perché cambia il peso della vicenda.

Quando, invece, è solo critica

Qui devo essere onesto, perché è la parte che più spesso fa cadere le pretese di chi si rivolge a me convinto di avere ragione. Non tutto ciò che ci ferisce è reato. La legge tutela anche la libertà di parola, il diritto di critica e quello di cronaca. E non c’è diffamazione quando ciò che viene scritto è vero, quando resta nei limiti della misura — niente insulti gratuiti, niente attacchi alla persona fini a se stessi — e quando c’è un interesse reale a dirlo.

Te lo spiego con l’esempio che faccio sempre. “Sono stato in quel ristorante, il servizio era lento e sgarbato”: è un’esperienza, è critica, è lecita, per quanto ti dispiaccia leggerla. “Quel ristorante avvelena i clienti”, scritto senza uno straccio di fondamento: è un fatto inventato e offensivo, e lì la diffamazione c’è. La linea passa tutta sui fatti e sui toni. Prima di scrivere una querela, è esattamente questo che ti aiuto a capire: se hai davanti un reato o un’opinione che, semplicemente, non ti piace.

Perché ti chiedo subito da quanto tempo lo sai

La diffamazione si persegue a querela della persona offesa. Tradotto: senza la tua querela, non parte nulla. Non basta che il fatto sia grave, non basta che lo sappiano in molti. Devi essere tu a chiedere che si proceda.

E qui arriva il termine che mi fa correre. La querela va presentata, di regola, entro tre mesi dal giorno in cui sei venuto a conoscenza del fatto e di chi lo ha commesso. Tre mesi passano in fretta, soprattutto se prima provi a risolvere da solo, scrivi all’autore, aspetti che cancelli, ti illudi che si sgonfi. Scaduto quel termine, la porta del penale si chiude e non si riapre. Per questo, quando mi chiami, la data in cui hai letto quel contenuto è una delle prime cose che annoto.

Accanto alla strada penale ce n’è una civile, che spesso è quella che ti interessa davvero: serve a ottenere il risarcimento del danno alla reputazione, all’immagine e, quando c’è, anche del danno economico — penso a chi ha visto crollare le prenotazioni o perdere un cliente importante per colpa di quel post.

La cosa che ti chiedo di fare prima di tutto: la prova

Lo ripeto perché è la mossa che fa la differenza tra una causa che si vince e una che si arena. Prima di rispondere, prima di segnalare, prima ancora di chiamarmi: salva la prova.

Mi serve uno screenshot completo, non ritagliato: deve vedersi il testo, chi lo ha scritto, la data e l’indirizzo della pagina. Mi serve il link esatto. E, quando la posta in gioco è alta, conviene fare un passo in più: far acquisire la pagina in modo da darle una data certa, con l’intervento di un professionista, così che in giudizio quella prova regga. Una foto sgranata fatta al volo col telefono è meglio di niente, ma vale poco. Dimostrare con esattezza cosa è stato scritto, da chi e quando: è questo che convince un giudice.

Far sparire il contenuto

Mettere al sicuro la prova non vuol dire lasciare il post lì a fare danno. Quasi sempre, anzi, il primo obiettivo di chi mi cerca non è punire qualcuno: è far sparire quella frase dal web il prima possibile.

Gli strumenti ci sono. Le piattaforme, oggi, sono tenute a offrire canali chiari per segnalare i contenuti illeciti e a motivare le decisioni di rimozione: è il quadro introdotto a livello europeo dal regolamento sui servizi digitali, pienamente operativo dal 2024, che ha reso le segnalazioni meno una supplica e più un diritto. Accanto a questa via ci sono le richieste fondate sulla normativa privacy e sul diritto all’oblio, utili quando un contenuto non ha più alcuna ragione di restare online. E nei casi più gravi e urgenti si può chiedere al giudice di ordinare la rimozione e di bloccarne la ulteriore diffusione.

Anche qui vale la regola del tempo: prima si interviene, meno il contenuto si moltiplica di condivisione in condivisione, e più è semplice arginare il danno.

Quando ha senso chiamare un avvocato

Mi è capitato di seguire imprenditori la cui attività stava affondando per una sequenza di recensioni false, professionisti accusati pubblicamente di fatti mai avvenuti, persone bersagliate da profili anonimi creati apposta per colpirle. In tutti questi casi il punto non era reagire d’istinto, ma costruire una strategia: capire se c’era davvero reato, identificare l’autore quando si nascondeva dietro l’anonimato, presentare la querela nei termini, coordinare le richieste di rimozione, quantificare il danno.

Vale la pena rivolgersi a un legale quando la diffamazione ti sta facendo male sul serio — alla persona, alla reputazione professionale, all’azienda — quando non sai chi sia l’autore, o quando i contenuti sono pubblicati all’estero e bisogna muoversi su più fronti. In una vicenda online, dove tutto corre, una mossa ordinata vale più di dieci reazioni impulsive.

Domande che mi fanno spesso

Una recensione negativa è sempre diffamazione? No, e per fortuna. Se racconta un’esperienza vera e resta nei toni, è critica lecita. Diventa diffamazione quando inventa fatti falsi e offensivi.

Quanto tempo ho per agire? Per la querela, di regola tre mesi da quando vieni a conoscenza del fatto e dell’autore. È poco. Non aspettare di aver “provato a sistemare” prima di muoverti.

Posso far rimuovere il post o la recensione? Sì. Si parte dalla segnalazione alla piattaforma, si usano gli strumenti privacy e il diritto all’oblio, e nei casi gravi si chiede al giudice la rimozione.

E se non so chi ha scritto? Si può agire lo stesso. Esistono strade per provare a identificare l’autore anonimo e, nel frattempo, ottenere la rimozione dei contenuti dalle piattaforme.

Mi basta uno screenshot? È il punto di partenza, non l’arrivo. Meglio rafforzarlo con un’acquisizione che dia data certa e completezza — testo, autore, link, data — per farlo reggere in giudizio.


Le norme di riferimento. Diffamazione: art. 595 del codice penale, con l’aggravante del mezzo di pubblicità (comma 3) per i contenuti diffusi al pubblico online. Termine per la querela: tre mesi dalla conoscenza del fatto e dell’autore (art. 124 c.p.). Rimozione dei contenuti: regolamento UE sui servizi digitali (Digital Services Act, operativo dal 2024), normativa privacy e diritto all’oblio.