La telefonata arriva quasi sempre nello stesso modo. Dall’altra parte c’è una voce che fa fatica a dirlo a voce alta: “Avvocato, credo di aver messo dei soldi in qualcosa che non torna”. A volte è la vittima che ha capito troppo tardi. Altre volte è chi, in buona fede, ha fatto entrare amici e parenti in quel “qualcosa” e adesso si ritrova con il telefono che squilla e la paura di essere il prossimo a finire in una denuncia.
In entrambi i casi la prima domanda che pongo è la stessa: da dove arrivavano i guadagni? Perché lì, in quella risposta, si nasconde tutta la differenza tra un investimento sfortunato e un reato.
Il meccanismo, sotto qualsiasi travestimento
Lo schema è sempre quello, cambiano solo i vestiti. Ti hanno promesso un rendimento alto e “sicuro”, magari legato a criptovalute, a un sistema di trading, a un prodotto da rivendere o a un “club di investimento” riservato a pochi. In realtà nessuno produce davvero quei profitti: i soldi che ti tornano indietro come “rendimento” sono semplicemente quelli versati da chi è entrato dopo di te.
Finché arrivano persone nuove, il castello regge e tutto sembra funzionare. Nel momento in cui il flusso rallenta, crolla, e la gran parte degli aderenti perde tutto. È la logica dello schema Ponzi, dal nome di chi lo rese celebre un secolo fa, ed è la stessa che muove la vendita piramidale, dove il guadagno nasce dal reclutamento di nuovi membri più che dalla vendita reale di un bene o di un servizio.
I segnali, quando li si guarda con freddezza, sono quasi sempre gli stessi: rendimenti troppo belli per essere veri, pressione costante a portare dentro amici e parenti, opacità totale su come si generino i profitti. Il problema è che dentro ci si entra con l’entusiasmo, non con la freddezza.
Dove finisce l’affare e comincia il reato
In Italia le strutture di vendita piramidale sono vietate. Lo dice una legge del 2005, la n. 173, che traccia il confine tra il marketing multilivello lecito e lo schema piramidale illecito: il sistema è fuorilegge quando l’incentivo economico principale di chi vi aderisce sta nel reclutare nuovi soggetti, e non nella reale capacità di vendere beni o servizi. La stessa legge punisce chi promuove o realizza queste strutture, con una sanzione che va dalla reclusione fino a un anno alla multa, che nei casi più seri arriva a cifre molto alte.
Ma raramente la storia si chiude qui. Quando i numeri sono importanti, sul tavolo arriva la truffa dell’art. 640 del codice penale: chi, con artifici e raggiri, induce altri a versare denaro procurandosi un ingiusto profitto. Tengo a precisare un punto che molti danno per scontato e sbagliano: la truffa semplice, dopo la riforma del 2022 entrata in vigore alla fine di quell’anno, è procedibile a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio nelle ipotesi aggravate. Tradotto: nelle vicende più piccole se la vittima non si muove, spesso non si muove nessuno. Un motivo in più per non restare fermi.
Se poi qualcuno raccoglieva denaro o offriva “investimenti” senza alcuna autorizzazione, entra in gioco l’abusivismo finanziario dell’art. 166 del Testo unico della finanza, che prevede pene detentive serie, fino a diversi anni di reclusione. E quando i proventi vengono ripuliti, spostati, reinvestiti per nasconderne l’origine, si affacciano il riciclaggio e l’autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter.1 del codice penale), tra le contestazioni più pesanti che possano arrivare in queste vicende.
Quello che ripeto sempre è una cosa sola: non conta il nome che gli organizzatori hanno dato all’iniziativa. “Community”, “progetto crypto”, “club” sono etichette. Conta la sostanza economica. Se i guadagni vengono da chi entra dopo, il sistema è quello, e la legge lo sa leggere.
Se sei la vittima: il tempo gioca contro di te
Mi è capitato più di una volta di assistere persone che avevano capito tutto, ma avevano aspettato. Speravano che i soldi tornassero, che fosse solo un ritardo, che chiamare un avvocato significasse “ammettere” di essere stati ingenui. Ogni settimana persa, in queste vicende, è denaro che si allontana, spesso verso l’estero, dove recuperarlo diventa un’impresa.
Quello che ti dico, se sei dall’altra parte di quella telefonata, è semplice. Prima di tutto conserva tutto: contratti, ricevute, bonifici, chat, email, materiale promozionale, i nomi delle persone coinvolte. È la materia prima della tua difesa. Poi si presenta denuncia-querela, descrivendo il meccanismo e chi lo gestiva. In parallelo si valutano le azioni civili per il recupero, anche aggredendo i beni dei responsabili quando ci sono. Nelle vicende più grandi ci si coordina con le altre vittime e si seguono da vicino i sequestri disposti nel procedimento penale: è spesso da lì, dal denaro bloccato dall’autorità, che passa la possibilità concreta di rivedere qualcosa. Per questo le vittime devono farsi sentire presto e bene.
Se sei indagato: non tutti i ruoli sono uguali
C’è un aspetto che chi mi cerca spesso ignora: in questi sistemi finiscono indagate anche persone che gli ideatori non li hanno mai conosciuti. Chi ha reclutato altri, gestito i pagamenti, fatto da volto e da voce dell’iniziativa può ritrovarsi coinvolto, a volte senza aver mai capito davvero che cosa stesse alimentando.
Qui la difesa lavora proprio sulla distinzione dei ruoli e sullo stato soggettivo. Una cosa è chi era a sua volta una vittima e ha fatto entrare altri in buona fede, convinto di passare loro un’opportunità; un’altra è chi organizzava sapendo. La consapevolezza del meccanismo fraudolento è l’elemento che pesa di più, e va ricostruita: cosa ti era stato detto, cosa potevi sapere, quale ruolo avevi davvero, quali documenti lo dimostrano. Trattare allo stesso modo l’organizzatore e chi è stato ingannato a sua volta sarebbe ingiusto, e una difesa fatta bene serve esattamente a evitarlo, prima che un’ipotesi accusatoria sbagliata si cristallizzi e diventi difficile da smontare.
Perché muoversi subito non è un modo di dire
In queste vicende il tempo è denaro nel senso più letterale. Se sei una vittima, agire presto moltiplica le possibilità di recuperare almeno una parte, prima che i fondi spariscano. Se sei indagato, intervenire subito ti permette di chiarire la tua posizione mentre il quadro è ancora aperto. In entrambi i casi serve leggere il meccanismo per quello che è, isolare chi è davvero responsabile e costruire la strategia giusta per la tua posizione: che è sempre diversa da quella di chiunque altro sia finito nella stessa storia.
Domande frequenti
Lo schema piramidale è reato in Italia? Sì. Le vendite piramidali sono vietate dalla legge 173/2005 e, a seconda dei casi, la vicenda può integrare truffa, abusivismo finanziario, fino al riciclaggio.
Che differenza c’è con il marketing multilivello legale? Nel multilivello lecito il guadagno viene dalla vendita reale di beni o servizi. Nello schema piramidale viene soprattutto dal reclutare nuovi partecipanti. È la sostanza che conta, non l’etichetta.
Sono una vittima: posso recuperare i soldi? È possibile, anche se mai garantito. Pesa muoversi presto, conservare tutta la documentazione, presentare querela e valutare azioni civili ed eventuali sequestri.
Posso essere indagato anche se ho solo investito? Di norma chi è solo vittima non risponde di nulla. Il rischio sale per chi ha reclutato attivamente o gestito i pagamenti, soprattutto se era consapevole del meccanismo.
Quando devo rivolgermi a un avvocato? Appena hai il sospetto di essere dentro, da vittima o da indagato. Prima si interviene, più ampi restano i margini, per recuperare somme o per chiarire la tua posizione.
Le norme di riferimento. Vendite piramidali: L. 17 agosto 2005, n. 173. Truffa: art. 640 c.p. (dopo il D.Lgs. 150/2022 procedibile a querela nella forma semplice, d’ufficio nelle ipotesi aggravate). Abusivismo finanziario: art. 166 del TUF (d.lgs. 58/1998). Riciclaggio e autoriciclaggio: artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.