In breve. Il SIS è la grande banca dati europea che le polizie e gli uffici di frontiera consultano in tutta l’area Schengen. Se sei “segnalato”, rischi di essere fermato in qualsiasi Paese. La notizia buona è che una segnalazione non è per sempre: si può ottenere la cancellazione quando il motivo che l’aveva generata è venuto meno, quando era illegittima fin dall’inizio o quando i tuoi dati sono trattati in modo scorretto. Qui ti spiego come si chiede, a chi, e cosa puoi fare se ti dicono di no.

Chi mi cerca per questo problema, di solito, l’ha appena scoperto nel modo peggiore. Una persona normale, con un lavoro e una vita ordinata, viene fermata al controllo passaporti di un aeroporto europeo — Madrid, Vienna, Francoforte — e nel giro di pochi minuti capisce che il suo nome “suona” da qualche parte. A volte la trattengono qualche ora, a volte la lasciano andare ma le sequestrano l’idea stessa di poter viaggiare tranquilla. La domanda che mi rivolge poi, al telefono, è quasi sempre la stessa: “Avvocato, ma io non ho fatto niente. Come faccio a togliere questa cosa?”

La prima cosa che le dico è di non farsi prendere dal panico, perché una segnalazione SIS si può aggredire. La seconda è che non basta “chiedere gentilmente”: bisogna capire da dove arriva quella segnalazione, chi l’ha inserita e su quale base. È da lì che parte tutto il lavoro.

Che cos’è davvero il SIS, e perché ti riguarda

Il Sistema d’Informazione Schengen nasce con l’Accordo di Schengen del 1985, è cresciuto nella sua seconda generazione — il famoso “SIS II” — ed è poi stato profondamente rifuso. La versione oggi in funzione, il cosiddetto SIS recast, è pienamente operativa dal 7 marzo 2023 sulla base di tre regolamenti del 2018: il Reg. (UE) 2018/1862 per la cooperazione di polizia e giudiziaria penale, il Reg. (UE) 2018/1861 per le verifiche di frontiera e il Reg. (UE) 2018/1860 per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi.

Tradotto: è una banca dati condivisa da decine di Stati, consultata milioni di volte al giorno, in cui possono finire categorie diverse di “allerta”. Alcune sono pesanti — penso alla segnalazione ai fini dell’arresto e della consegna, prevista dall’art. 26 del Reg. 2018/1862, che è di fatto la proiezione europea di un mandato d’arresto europeo. Altre sono più subdole, come la segnalazione per controllo discreto, che non ti fa arrestare ma fa scattare una comunicazione alle autorità ogni volta che attraversi una frontiera. La riforma ha esteso anche i dati biometrici utilizzabili (impronte, immagini del volto) e ha rafforzato, sulla carta, i diritti di chi viene segnalato. Quei diritti sono l’arma con cui si lavora.

Quando una segnalazione si può cancellare

Nella mia esperienza le strade per arrivare alla cancellazione si riducono, semplificando, a tre.

La prima, e la più lineare, è che sia venuto meno il motivo che reggeva la segnalazione. Ogni allerta è agganciata a un titolo: un mandato d’arresto, un ordine di rimpatrio, una ricerca di persona scomparsa. Se quel titolo cade — il mandato viene ritirato, la consegna rifiutata, la persona ritrovata — la segnalazione perde la propria base e va rimossa. Lo Stato che l’ha inserita è tenuto a cancellarla quando non sussistono più le condizioni che la giustificavano.

La seconda è che la segnalazione fosse illegittima fin dall’origine: inserita senza un provvedimento valido a monte, per fatti che non rientrano nelle categorie ammesse, oppure con dati semplicemente sbagliati. Qui non si discute se il motivo è cessato: si contesta che un motivo legittimo non c’è mai stato.

La terza riguarda il trattamento dei dati. Anche una segnalazione astrattamente fondata può diventare illecita: dati inesatti, conservazione oltre i termini consentiti, finalità sproporzionate rispetto a quanto dichiarato. Su questo terreno l’interessato ha diritti precisi — accesso ai propri dati, rettifica di quelli errati, cancellazione di quelli trattati in violazione delle regole — che il Reg. 2018/1862 riconosce all’art. 67.

La procedura, raccontata come la imposto io

Quando prendo in mano un caso del genere non scelgo un solo canale: li uso in parallelo, perché ciascuno ha tempi e logiche diverse e la sovrapposizione, spesso, è ciò che sblocca la situazione.

Il primo canale è quello amministrativo, diretto verso lo Stato che ha inserito la segnalazione. In Italia, le richieste di accesso, rettifica e cancellazione dei dati nel SIS si presentano al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, divisione che cura la sezione nazionale del sistema (l’N.SIS); sul piano operativo lo scambio di informazioni con gli altri Paesi passa per l’ufficio SIRENE. La richiesta va costruita, documentata, motivata: non è un modulo da compilare, è un atto difensivo. I tempi di riscontro non sono istantanei e variano a seconda della complessità e dello Stato segnalante, ma esiste l’obbligo di rispondere in termini ragionevoli e di motivare un eventuale rifiuto.

Il secondo è il Garante per la protezione dei dati personali, che in Italia vigila sul trattamento dei dati nella sezione nazionale del SIS. È il canale d’elezione quando il problema è la legittimità del trattamento — dati inesatti, segnalazione sproporzionata, conservazione fuori termine. Il reclamo è gratuito, e questo lo rende uno strumento prezioso da affiancare agli altri.

Il terzo è quello giurisdizionale. Chiunque può proporre un’azione davanti all’autorità competente per far rettificare o cancellare i propri dati, o per ottenere un risarcimento: è un diritto espressamente previsto dall’art. 68 del medesimo regolamento. Davanti a quale giudice si vada dipende dalla natura dell’atto contestato, ed è una valutazione che faccio caso per caso.

Quando la segnalazione dell’art. 26 è agganciata a un mandato d’arresto europeo, infine, c’è un fronte ulteriore e spesso decisivo: aggredire il MAE stesso davanti alla Corte d’appello, nelle forme della legge italiana sul mandato d’arresto europeo (L. 69/2005), che la riforma del 2021 ha allineato alla decisione quadro europea. Se cade il mandato, la segnalazione che lo riflette rimane senza fondamento.

Due casi che porto sempre come esempio

Il primo. Mi è capitato di seguire una posizione in cui una segnalazione ai fini dell’arresto era collegata a un mandato d’arresto europeo che la Corte d’appello aveva rifiutato. Venuto meno il titolo, la segnalazione non aveva più una base. Ho chiesto la cancellazione allo Stato emittente, appoggiandomi al canale italiano per documentare nero su bianco il rifiuto di consegna. La segnalazione è stata rimossa in poco più di un mese, restituendo al mio assistito una libertà di circolazione che gli era di fatto preclusa.

Il secondo è stato più faticoso. Un mio assistito era oggetto di una segnalazione per controllo discreto che ritenevo sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate. Lì ho lavorato su due fronti insieme: reclamo al Garante per la protezione dei dati e azione davanti al giudice. La strada è stata più lunga — circa undici mesi — ma alla fine la segnalazione è stata cancellata, con il riconoscimento della sua sproporzione. È la dimostrazione che anche le allerte “silenziose”, quelle che non ti fanno arrestare ma ti pedinano a ogni frontiera, si possono battere.

Domande che mi fanno più spesso

Posso sapere se sono segnalato nel SIS? Sì. Il diritto di accesso è garantito dall’art. 67 del Reg. 2018/1862: in Italia si presenta istanza alla sezione nazionale del SIS presso il Ministero dell’Interno, e in caso di problemi ci si può rivolgere al Garante.

Quanto resta in piedi una segnalazione? Dipende dal tipo. Le segnalazioni di persone ricercate per l’arresto o la consegna e quelle di persone scomparse sono soggette a riesame entro cinque anni; quelle per la presenza a un procedimento entro tre anni; quelle per il controllo discreto entro un anno. Allo scadere lo Stato può prorogarle, altrimenti vengono cancellate automaticamente.

Cosa succede se mi fermano in un altro Paese Schengen? La polizia procede al controllo e contatta l’ufficio SIRENE dello Stato che ha inserito l’allerta per istruzioni. Se è una segnalazione dell’art. 26, vale come mandato d’arresto europeo e attiva la procedura di consegna, che in Italia si svolge davanti alla Corte d’appello.

Il Garante può cancellare lui la segnalazione? Il Garante non “schiaccia un tasto”, ma può accertare l’illegittimità del trattamento e attivare i poteri conseguenti, fino alla via giurisdizionale. È un alleato potente, non un esecutore materiale.

Quanto costa muoversi? Il reclamo al Garante e la richiesta di accesso sono gratuiti. I costi sono quelli dell’assistenza legale, che però è ciò che fa la differenza tra una richiesta che si arena e una che ottiene la cancellazione.

Il mio commento

Il SIS recast è uno degli strumenti meno conosciuti dal grande pubblico e tra i più incisivi sulla libertà di movimento in Europa. Chi ci finisce dentro, spesso, non sa nemmeno di esserci. Se vuoi i miei aggiornamenti su SIS, mandato d’arresto europeo e cooperazione giudiziaria, iscriviti alla mia newsletter mensile.

Le norme di riferimento. Reg. (UE) 2018/1862 (SIS – cooperazione di polizia e giudiziaria penale): art. 26 segnalazioni ai fini dell’arresto, art. 53 durata e riesame, art. 67 diritti di accesso, rettifica e cancellazione, art. 68 mezzi di ricorso, art. 69 vigilanza dell’autorità di controllo. Reg. (UE) 2018/1861 (verifiche di frontiera) e Reg. (UE) 2018/1860 (rimpatrio). Sul versante interno: L. 69/2005 sul mandato d’arresto europeo, come modificata nel 2021; D.lgs. 51/2018 (dati di polizia e giudiziari) e Codice privacy.

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