In breve. Quando una persona viene fermata in un altro Paese Schengen sulla base di una segnalazione informatica, dietro quel fermo c’è quasi sempre il Sistema d’Informazione Schengen e un Mandato d’Arresto Europeo. La segnalazione di “arresto in vista della consegna” prevista dall’art. 26 del Regolamento (UE) 2018/1862 — la versione del SIS pienamente operativa dal 7 marzo 2023 — vale, in concreto, come la proiezione digitale del mandato. Si viene fermati prima sulla base di quella segnalazione, e solo dopo si apre la procedura di consegna disciplinata in Italia dalla legge n. 69 del 2005. I tempi sono strettissimi: per chi vuole difendersi, le ore contano.
Chi mi chiama in queste situazioni di solito non chiama dall’Italia. Chiama un familiare, di notte, da una città in cui non era mai successo nulla: un controllo di frontiera, una verifica all’aeroporto, e all’improvviso la polizia di un altro Stato dice che esiste una segnalazione e che la persona è trattenuta. Quasi nessuno, in quel momento, sa di essere finito dentro un meccanismo che si chiama SIS, e quasi nessuno sa che quella segnalazione è già, di fatto, un ordine di consegna verso un altro Paese.
La prima cosa che spiego è proprio questa. Il SIS non è un archivio passivo. È la rete operativa che mette in comunicazione in tempo reale le polizie di tutta l’area Schengen, Paesi associati compresi come Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein. Quando un’autorità giudiziaria emette un Mandato d’Arresto Europeo, l’ufficio nazionale SIRENE inserisce nel sistema una segnalazione “ai fini dell’arresto e della consegna”. È quella segnalazione, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento 2018/1862, che produce l’effetto pratico: chiunque, in qualunque Stato Schengen, venga intercettato da un controllo, può essere fermato all’istante. Non serve che il mandato cartaceo sia già lì. La segnalazione vale come mandato per il momento dell’arresto; il documento formale arriva subito dopo, attraverso i canali SIRENE.
Quando può scattare: la soglia del mandato
Non tutto finisce nel SIS. Il Mandato d’Arresto Europeo presuppone una soglia di gravità. Se serve a eseguire una condanna già definitiva — il cosiddetto mandato esecutivo — la pena ancora da scontare deve essere di almeno quattro mesi. Se invece serve a celebrare un processo ancora aperto — mandato processuale — il reato contestato deve essere punito, nello Stato che emette il mandato, con una pena massima non inferiore a dodici mesi. Sono i limiti fissati dalla decisione quadro 2002/584/GAI, da cui tutto il sistema discende.
Sotto quelle soglie il MAE non può essere emesso, e quindi non può esserci la segnalazione SIS che lo veicola. È uno dei primi controlli che faccio quando arriva un fascicolo: capire se il titolo che ha generato il fermo regge davvero la cornice che gli viene attribuita.
Cosa succede dopo il fermo, se avviene in Italia
Quando è l’Italia a dover eseguire la consegna — perché la persona è stata trovata sul nostro territorio — la legge n. 69 del 2005 impone tempi rigidi. Entro quarantotto ore dall’arresto la persona deve essere sentita dal Presidente della Corte d’Appello (o da un magistrato della corte da lui delegato), con l’assistenza obbligatoria di un difensore e, se serve, di un interprete. Se emerge subito che si è trattato di un errore di identità o di un arresto fuori dai casi di legge, la liberazione è immediata; altrimenti l’arresto viene convalidato e si entra nella procedura di consegna vera e propria.
Da qui in avanti la difesa lavora su due binari paralleli. Da un lato c’è la decisione della Corte d’Appello, che deve intervenire in tempi serrati: la legge chiede che si decida nel più breve tempo possibile, con termini interni di pochi giorni prorogabili solo per ragioni oggettive. Dall’altro c’è il termine complessivo che l’Unione impone all’intera procedura — in linea generale sessanta giorni dall’arresto, estensibili a novanta in casi eccezionali — superato il quale lo Stato emittente deve esserne informato. Sono finestre temporali che, in un primo colloquio, sorprendono sempre: chi pensa che ci siano mesi per organizzare una difesa scopre di averne settimane.
Va corretto un equivoco molto diffuso, perché qui un errore costa caro. Contro la decisione della Corte d’Appello sulla consegna si può ricorrere per cassazione, e il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. Ma il termine non è quello ordinario: è di soli cinque giorni dalla conoscenza legale della decisione. Chi continua a ragionare con i quindici giorni del processo penale “normale” rischia di lasciar diventare definitiva una consegna che si sarebbe potuta contestare.
Dove si gioca davvero la difesa
Il punto che ripeto a chi mi affida questi casi è che il binomio SIS-MAE non si combatte con una sola mossa, ma su più fronti contemporaneamente.
Si parte dalla tempestività della convalida: se le quarantotto ore non sono rispettate, l’arresto è illegittimo. Poi si analizza la segnalazione in sé — chi l’ha inserita, su quale titolo, con quali dati identificativi — perché un dato sbagliato o un titolo non più attuale possono far cadere il presupposto. Si verifica il mandato sottostante nella sua forma e nel suo contenuto. E si esaminano, uno per uno, i motivi di rifiuto della consegna.
La legge n. 69 del 2005 li distingue in obbligatori e facoltativi. Tra quelli obbligatori, all’art. 18, ci sono l’amnistia per il fatto quando sussiste la giurisdizione italiana, il divieto di doppio giudizio (ne bis in idem) e la minore età non imputabile. Tra quelli facoltativi, all’art. 18-bis, rientrano situazioni che incontro spesso: un procedimento già pendente in Italia per lo stesso fatto, e soprattutto il radicamento della persona nel nostro Paese, che per i mandati esecutivi consente di chiedere che la pena sia scontata in Italia anziché essere consegnati. Questa è una corsia che vale la pena percorrere ogni volta che ne ricorrono i presupposti.
Accanto ai motivi codificati c’è poi la frontiera più importante degli ultimi anni, quella dei diritti fondamentali. La Corte di giustizia dell’Unione, con la giurisprudenza nata dalle vicende Aranyosi e Căldăraru, ha chiarito che la consegna può e deve essere negata quando esiste un rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti nelle carceri dello Stato che chiede la persona. Non è un’obiezione di stile: è una verifica individualizzata, sulle condizioni reali di quel detenuto in quel sistema penitenziario.
Due casi che spiegano meglio di ogni norma
Mi è capitato di seguire la posizione di un cittadino italiano fermato in un altro Stato membro a seguito di una segnalazione collegata a un mandato d’arresto europeo esecutivo emesso dall’Italia. Coordinandomi con un collega locale, ho verificato il titolo posto a base del mandato e ho fatto valere l’intervenuta prescrizione del reato secondo le leggi del Paese chiamato a eseguire la consegna. L’autorità giudiziaria estera ha pronunciato una declinatoria della consegna, riconoscendo l’estinzione del reato e restituendo la libertà al mio assistito.
In un altro procedimento, un mandato d’arresto europeo proveniva da uno Stato dell’Unione con un sistema penitenziario problematico. Ho impostato la difesa proprio sulle condizioni di detenzione, secondo la giurisprudenza europea che impone di accertare il rischio concreto di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La difesa non ha portato al rifiuto della consegna, ma a un esito comunque significativo: la Corte d’Appello ha autorizzato la consegna solo dopo aver ottenuto dall’autorità emittente garanzie specifiche e individualizzate sulle condizioni di detenzione del mio assistito.
Entrambi i casi dicono la stessa cosa. La consegna non è mai automatica solo perché c’è una segnalazione nel SIS. C’è uno spazio di difesa, ma è uno spazio che si apre solo se lo si occupa subito.
E la segnalazione, di per sé?
C’è infine un fronte che molti trascurano: la segnalazione SIS è un trattamento di dati personali, e come tale ha le sue tutele. Il Regolamento 2018/1862 riconosce all’interessato, all’art. 67, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di chiederne la rettifica se inesatti e la cancellazione se illegittimi. In Italia ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali. È una leva che, affiancata all’impugnazione del mandato, in più di un caso si è rivelata decisiva per smontare il presupposto stesso del fermo.
Con la versione del SIS in vigore dal 2023, del resto, la posta in gioco è cresciuta: il sistema gestisce ora più dati biometrici, dalle impronte al riconoscimento facciale, notifica in tempo reale allo Stato emittente l’avvenuta individuazione della persona e ha ampliato le categorie di segnalazione. Ragione in più per non sottovalutare la dimensione “dati” della difesa.
Le norme di riferimento
- Regolamento (UE) 2018/1862 (SIS per la cooperazione di polizia e giudiziaria), in particolare l’art. 26 (segnalazione ai fini dell’arresto e della consegna) e l’art. 67 (diritti dell’interessato sui dati). Operativo dal 7 marzo 2023.
- Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’Arresto Europeo.
- Legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificata dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10: convalida e audizione entro 48 ore; motivi di rifiuto obbligatori (art. 18) e facoltativi (art. 18-bis); ricorso per cassazione con effetto sospensivo, da proporre entro 5 giorni (art. 22).
- Direttiva 2012/13/UE — diritto all’informazione nei procedimenti penali.
- Giurisprudenza CGUE — Aranyosi e Căldăraru sui rischi per i diritti fondamentali nello Stato emittente.
FAQ
La segnalazione SIS è già un mandato d’arresto? Ai fini del fermo sì: la segnalazione dell’art. 26 vale come MAE e consente l’arresto in qualunque Stato Schengen. La consegna, però, passa sempre dalla procedura formale del mandato.
Entro quanto dev’essere convalidato l’arresto in Italia? Entro quarantotto ore, davanti alla Corte d’Appello e con un difensore. Oltre quel termine, l’arresto è illegittimo.
Posso ricorrere in Cassazione contro la consegna? Sì, e il ricorso sospende l’esecuzione. Ma il termine è di cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza: pochissimi. È l’errore in cui non bisogna cadere.
Sono cittadino italiano: posso evitare di essere consegnato? Per i mandati esecutivi si può chiedere di scontare la pena in Italia, valorizzando la cittadinanza o il radicamento nel nostro Paese (art. 18-bis). Va impostato subito.
Si può intervenire sulla segnalazione in sé? Sì. Si può chiedere accesso, rettifica e cancellazione dei dati (art. 67 Reg. 2018/1862), anche rivolgendosi al Garante. È un binario di difesa che affianco regolarmente all’impugnazione del mandato.
Per approfondire
Il binomio SIS-MAE è la spina dorsale digitale della cooperazione penale europea, e la giurisprudenza che lo riguarda cambia in fretta. Per ricevere i miei commenti sulle decisioni più rilevanti della Corte di giustizia in materia, puoi iscriverti alla mia newsletter mensile.