In breve. Una società sportiva non vive solo di campo: dietro ci sono bilanci, plusvalenze, scommesse, capitali che arrivano da lontano. Quando qualcosa non torna, a rischiare non sono soltanto i dirigenti, ma anche il club come ente. La giustizia sportiva e quella penale corrono su binari distinti, e si può finire dentro a entrambe. La differenza la fa muoversi per tempo: prima con la prevenzione, poi, se l’indagine arriva, con una difesa coordinata.

La telefonata arriva quasi sempre lo stesso giorno

Chi mi cerca, di solito, ha appena ricevuto una visita che non si aspettava. La Guardia di Finanza nella sede del club al mattino presto, i computer dell’area amministrativa sotto sequestro, un avviso di garanzia recapitato al presidente o al direttore sportivo. La telefonata che mi arriva è quasi sempre la stessa: “Avvocato, ma noi le sanzioni le abbiamo già prese dalla giustizia sportiva, com’è possibile che adesso ci sia anche un’inchiesta penale?”.

È la prima cosa che chiarisco, perché è il malinteso più diffuso e più pericoloso. La giustizia sportiva — quella delle federazioni, fatta di deferimenti, squalifiche, penalizzazioni di punti — e la giustizia penale dello Stato sono due mondi separati. Puoi essere assolto davanti al giudice sportivo e indagato dalla Procura. Puoi patteggiare una penalizzazione e ritrovarti, mesi dopo, con un sequestro che blocca i conti. Non sono lo stesso procedimento e non si chiudono a vicenda. Per questo, quando entro in un caso del genere, la prima cosa che guardo non è solo il fascicolo sportivo: è la cornice penale, che spesso è quella più ruvida.

Per anni si è pensato che i guai di un club si risolvessero “dentro” lo sport. Le inchieste degli ultimi anni — su bilanci, plusvalenze gonfiate, flussi di scommesse — hanno cambiato lo scenario. Il diritto penale è entrato negli spogliatoi e, soprattutto, nelle sale dirigenziali.

Dove nascono davvero i rischi

Se mi chiedi quali sono i reati che vedo più spesso quando assisto una società sportiva, non ti faccio l’elenco da manuale. Ti dico dove, nella pratica, i problemi nascono.

Nascono quando il risultato di una gara viene “aggiustato”: è la frode in competizioni sportive, prevista dall’articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Non serve essere un calciatore in campo per finirci dentro. Un dirigente che ha favorito un accordo, un intermediario, una persona vicina alla società che ha sfruttato un risultato pilotato per le scommesse: tutti possono entrare nelle indagini. La stessa legge punisce anche l’esercizio abusivo del gioco e delle scommesse, ed è il terreno su cui le Procure scavano più a fondo, perché i flussi di denaro lasciano tracce.

Nascono quando i conti del club non raccontano la verità. Le false comunicazioni sociali — l’articolo 2621 del codice civile, con la sua versione più grave per le società quotate — sono il cuore di molte inchieste recenti. È qui che si inserisce il tema delle plusvalenze: scambi di giocatori a valori “gonfiati” che servono a far quadrare un bilancio possono trasformarsi, secondo l’accusa, in falso in bilancio. Sottolineo “secondo l’accusa”, perché stabilire il valore reale di un cartellino è tutt’altro che automatico, ed è proprio lì che spesso si gioca la difesa.

Nascono sul fronte fiscale, attorno a stipendi, diritti d’immagine, sponsorizzazioni. Nascono con il doping, che ha un suo binario penale autonomo nella legge 14 dicembre 2000, n. 376. E nascono, nei casi più seri, quando il club o la sua proprietà vengono usati per ripulire capitali di origine illecita: parliamo di riciclaggio, l’articolo 648-bis del codice penale, e di autoriciclaggio, l’articolo 648-ter.1, particolarmente delicati quando entrano in scena investitori stranieri e operazioni con l’estero di cui è difficile ricostruire l’origine.

Non esiste il “reato dello sport”. Esistono reati comuni — falso in bilancio, fiscali, riciclaggio — che nel mondo dello sport assumono una forma riconoscibile. Capirlo cambia il modo di difendersi.

Non rischia solo il dirigente: rischia il club

C’è una cosa che quasi tutti i presidenti e i direttori sportivi sottovalutano, finché non gliela spiego davanti a un sequestro. A rispondere non è soltanto la persona. Risponde anche la società in quanto ente.

Lo prevede il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto una responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio da chi li dirige o ci lavora. Per il mondo sportivo questo aspetto è diventato concreto nel 2019: con la legge 3 maggio 2019, n. 39 — quella che ha ratificato la convenzione di Macolin contro la manipolazione delle competizioni — è stato inserito l’articolo 25-quaterdecies, che porta proprio la frode sportiva e l’esercizio abusivo di gioco e scommesse dentro il perimetro della 231. Tradotto: se un dirigente altera una gara nell’interesse del club, a finire sotto procedimento può essere anche il club.

E le conseguenze, per un ente, sono pesanti: sanzioni pecuniarie calcolate in quote, sanzioni interdittive, fino al sequestro e alla confisca dei profitti. La buona notizia — quella che mi sforzo sempre di far capire prima che sia tardi — è che l’ente ha una via d’uscita. Può dimostrare di aver adottato e attuato davvero un modello organizzativo idoneo a prevenire quel tipo di reati. È qui che la prevenzione smette di essere un costo e diventa uno scudo.

La difesa migliore inizia prima del problema

Mi è capitato di assistere club che avevano un modello 231 “di carta”: un faldone fotocopiato da un’altra società, mai aggiornato, mai vissuto. In sede di indagine, un modello così non vale nulla — anzi, a volte è peggio del non averlo, perché dimostra che il rischio era noto e si è scelto di ignorarlo.

Un modello che funziona, per una società sportiva, è cucito sui rischi reali: scommesse, plusvalenze, fiscalità, riciclaggio. Significa procedure chiare su come si fanno i trasferimenti e si firmano i contratti, controlli effettivi sull’origine dei capitali — soprattutto quando l’investitore arriva dall’estero — e formazione vera di dirigenti e collaboratori, non un corso fatto una volta e dimenticato. Quando un club lavora così, in caso di indagine ha qualcosa di solido da mettere sul tavolo. E quel qualcosa può ridurre o addirittura escludere la responsabilità dell’ente.

Quando l’indagine è già partita

Se la perquisizione c’è già stata e gli avvisi di garanzia sono sul tavolo, il tempo delle prevenzioni è finito e si lavora su quello che c’è. La prima mossa che faccio è separare con chiarezza le posizioni: quella del singolo dirigente non coincide con quella della società, e confonderle è l’errore che si paga più caro. Poi coordino i fronti, perché un caso sportivo serio è quasi sempre penale, sportivo, fiscale e civilistico insieme, e trattarli a compartimenti stagni significa scoprire troppo tardi che una mossa su un tavolo ha danneggiato un altro.

Il terzo lavoro è sulle prove. Le indagini su questi temi si reggono su intercettazioni, consulenze contabili, analisi dei flussi di denaro e delle scommesse: nessuno di questi elementi è una verità assoluta, e la solidità di ciascuno va verificata. Una perizia contabile sulle plusvalenze, ad esempio, si confuta con un’altra perizia, non con le buone intenzioni. E infine c’è il patrimonio del club da proteggere di fronte a sequestri e confische, perché in questo mondo la reputazione e i conti valgono quanto i risultati, e un’indagine gestita male può distruggere il valore di una società ancor prima della sentenza.

Domande che mi fanno spesso

La giustizia sportiva e quella penale sono la stessa cosa? No, sono binari distinti. Le federazioni applicano squalifiche e penalizzazioni, lo Stato persegue i reati. Si può essere coinvolti in entrambi i fronti nello stesso momento, e l’esito di uno non chiude l’altro.

Quali reati vede più spesso nello sport? Frode sportiva, falso in bilancio legato alle plusvalenze, reati fiscali, illeciti sulle scommesse, doping e, nei casi più gravi, riciclaggio e autoriciclaggio dei capitali.

Cos’è la frode sportiva? È l’alterazione fraudolenta dello svolgimento o del risultato di una competizione, punita dall’articolo 1 della legge 401/1989, che disciplina anche il gioco e le scommesse abusive.

Può essere punita anche la società, non solo i dirigenti? Sì. Dal 2019 la frode sportiva rientra nel decreto 231/2001, attraverso l’articolo 25-quaterdecies. Il club può subire sanzioni pecuniarie e interdittive, fino al sequestro dei profitti.

Un modello organizzativo serve davvero? Se è reale e applicato, sì: può ridurre o escludere la responsabilità dell’ente. Se è solo un faldone fotocopiato, in indagine non protegge nessuno.


Le norme di riferimento. Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommesse: art. 1 e art. 4 della L. 401/1989. Responsabilità dell’ente per la frode sportiva: art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 39/2019. False comunicazioni sociali: artt. 2621 e 2622 c.c. Riciclaggio e autoriciclaggio: artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. Doping: L. 376/2000.