In breve. Il DASPO è il divieto, deciso dal Questore, di entrare negli stadi e nei luoghi delle partite. Spesso si porta dietro l’obbligo di presentarsi in commissariato o in caserma proprio quando gioca la tua squadra. Non è una condanna e non passa da un giudice prima di colpirti: arriva da un’autorità di polizia. Contro il provvedimento si fa ricorso al giudice amministrativo, e quando in parallelo si apre un procedimento penale per quello che è successo allo stadio la difesa va costruita sui due fronti insieme. Qui ti racconto come funziona davvero e dove si può incidere.
Chi mi cerca per un DASPO, di solito, mi chiama il lunedì mattina. Domenica c’è stata la partita, in trasferta o in casa, qualcosa è successo — un tafferuglio davanti ai tornelli, un fumogeno, un controllo finito male — e adesso si ritrova in mano un foglio del Questore che gli vieta lo stadio per anni e, nei casi peggiori, gli impone di firmare in commissariato a ogni gara. La prima domanda che mi fanno è quasi sempre la stessa: “ma io non sono stato nemmeno processato, come è possibile?”.
È possibile, e questo è il punto da cui parto sempre. Il DASPO non è una pena. È una misura di prevenzione, cioè uno strumento amministrativo che il Questore può adottare prima e a prescindere da una condanna, persino da una denuncia formale, sulla base di indizi di pericolosità. È nato con la L. 13 dicembre 1989, n. 401 e da allora è stato ritoccato a ogni ondata di violenza negli stadi: il decreto Pisanu del 2005, il decreto Amato del 2007 dopo i fatti di Catania, il decreto sicurezza-bis del 2019 e, da ultimo, gli interventi più recenti che hanno introdotto il cosiddetto “DASPO di gruppo” e inasprito le risposte alle aggressioni in occasione delle manifestazioni sportive. La logica è sempre la stessa: allontanare dagli impianti chi è considerato pericoloso, anche senza aspettare il processo.
Che cosa può importi, davvero
Se ti hanno notificato un DASPO, leggi bene cosa ti vieta. Nella forma base è un divieto di accesso: stadi, luoghi delle manifestazioni sportive, e anche le zone di sosta, transito e trasporto collegate alle partite — quindi piazzali, stazioni, talvolta i punti di ritrovo della tifoseria nelle ore prima dell’evento. Già così è una misura pesante, ma resta sul piano amministrativo.
Il salto di qualità avviene quando al divieto si aggiunge l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza negli orari delle partite. Qui non parliamo più solo di non entrare allo stadio: ti stanno imponendo di trovarti fisicamente in un certo posto a una certa ora, e questo incide sulla libertà personale tutelata dall’articolo 13 della Costituzione. Per questo la Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 193 del 1996, ha preteso un controllo del giudice: il pubblico ministero deve chiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari entro quarantotto ore dalla notifica, e il GIP deve decidere nelle successive quarantotto ore. Se questi tempi saltano, o se non ti è stato garantito il diritto di far arrivare le tue ragioni al giudice, l’obbligo di firma cade. È uno dei terreni su cui si vince più spesso, e la prima cosa che controllo quando mi portano le carte.
I “reati da stadio” che fanno scattare tutto
Il DASPO spesso non viaggia da solo: dietro c’è un’ipotesi di reato. Le contestazioni tipiche stanno dentro la stessa legge del 1989 — il lancio di materiali pericolosi, l’introduzione o il possesso di artifizi pirotecnici, gli atti di violenza o minaccia in occasione delle partite. A queste si affianca, quando ci sono di mezzo le forze dell’ordine, il delitto di lesioni dell’art. 583-quater del codice penale. Su questo articolo voglio essere preciso, perché molti lo conoscono ancora come la norma “delle lesioni allo stadio”: in realtà è stato riscritto e oggi punisce in modo aggravato le lesioni a pubblici ufficiali e agenti di polizia in servizio di ordine pubblico — anche, ma non solo, in occasione di manifestazioni sportive — con cornici di pena severe, che per le lesioni gravi partono da quattro anni e salgono molto in caso di lesioni gravissime. La Cassazione, in una pronuncia recente, aveva qualificato questa ipotesi come fattispecie autonoma di reato e non come semplice aggravante: una distinzione tecnica che pesa moltissimo sul calcolo della pena e sulle strategie difensive. La questione, però, non è chiusa: i contrasti interpretativi hanno portato a rimetterla alle Sezioni Unite, che al momento devono ancora pronunciarsi. È un terreno in movimento, e va seguito caso per caso.
Quanto dura, e perché la durata è il primo campo di battaglia
La durata ordinaria va da uno a cinque anni. In caso di reiterazione la legge è diventata più dura: il divieto può arrivare fino a dieci anni, e l’obbligo di presentazione viene di regola disposto. Sono numeri importanti, e proprio per questo la durata è quasi sempre il primo punto su cui costruisco il ricorso. Un DASPO va motivato in concreto: deve dire quali fatti ti vengono attribuiti, perché ti rendono pericoloso, e perché quella specifica durata e quell’ambito territoriale sono proporzionati alla condotta. Quando manca questo aggancio ai fatti — quando il provvedimento è una formula generica appiccicata a un nome — il vizio c’è ed è aggredibile.
Come si difende: i due fronti
Sul fronte amministrativo si impugna il provvedimento del Questore davanti al TAR del Lazio, entro sessanta giorni dalla notifica, con la possibilità di chiedere subito la sospensiva in via d’urgenza per non subire gli effetti del divieto mentre il giudizio va avanti. I motivi che funzionano sono quasi sempre tre, intrecciati tra loro: il difetto di motivazione, la sproporzione tra il fatto e la misura, la carenza dell’istruttoria che dovrebbe sorreggere l’attribuzione dei fatti. Quando c’è l’obbligo di firma, si aggiunge il controllo serrato sulla convalida e sul rispetto dei termini di cui ti dicevo.
Sul fronte penale la difesa lavora in parallelo, perché l’esito del processo retroagisce su tutto. Qui si entra nel merito della prova: le riprese video, l’identificazione sulla scena — sempre più delicata con la folla e i fumogeni —, la regolarità di perquisizioni e sequestri di striscioni o materiali. E poi ci sono le vie d’uscita, quando il fatto e la persona lo consentono. Per gli imputati incensurati e per le contestazioni meno gravi guardo spesso alla messa alla prova ex art. 168-bis c.p., accessibile per i reati puniti nel massimo fino a quattro anni: significa lavoro di pubblica utilità e, se va bene, estinzione del reato senza condanna. Altrove può convenire il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. La scelta del rito non è mai automatica: la decido sul caso concreto.
Una precisazione che faccio sempre, perché genera confusione: il DASPO “urbano” — quello che vieta l’accesso a certe zone della città fuori dal contesto sportivo, il DACUR dell’art. 9 del D.L. 14/2017 — è una cosa diversa, con presupposti e regole proprie. Non lasciarti spaventare da un termine usato a sproposito.
Due casi che porto con me
Mi è capitato di assistere un tifoso colpito da un DASPO pluriennale, con obbligo di firma, per un episodio avvenuto durante una trasferta. La misura mi appariva del tutto sproporzionata rispetto a quello che aveva fatto davvero. Ho impugnato davanti al giudice amministrativo puntando tutto sulla sproporzione tra il fatto, la durata del divieto e l’afflittività dell’obbligo di presentazione. Il giudice ha ridotto in modo sensibile la durata e cancellato l’obbligo di firma: la prescrizione originaria, ha riconosciuto, era eccessiva.
Ricordo poi un ragazzo giovane, incensurato, a cui erano contestate violazioni della normativa sugli eventi sportivi e delle lesioni. Fatto non grave, vita pulita alle spalle. Ho orientato la difesa sulla messa alla prova, con lavoro di pubblica utilità. È andata a buon fine: reato estinto, casellario pulito, nessuna condanna a pesargli addosso per il resto della vita. Per un ventenne, fa la differenza tra un incidente di percorso e un marchio.
Domande che mi fanno più spesso
Posso reagire subito al DASPO? Sì. Hai sessanta giorni dalla notifica per ricorrere al TAR del Lazio, e puoi chiedere contestualmente la sospensione del provvedimento in via d’urgenza. Prima mi porti le carte, meglio è.
Cosa rischio se lo violo? È reato. La violazione del divieto o dell’obbligo di firma è punita con la reclusione e una multa, ed è uno degli errori che peggiorano di più la posizione: non farlo mai senza prima sentire il tuo difensore.
Il DASPO finisce sul certificato penale? No, è una misura amministrativa e non si iscrive nel casellario. Può però emergere in accertamenti specifici di sicurezza, ad esempio per le armi.
Posso avere o tenere il porto d’armi con un DASPO in corso? Difficile. Il DASPO è un elemento che gioca contro la concessione e può motivare la revoca di una licenza già rilasciata.
Quanto dura, oggi? Da uno a cinque anni di norma; in caso di reiterazione si può arrivare fino a dieci, con l’obbligo di presentazione che di regola viene disposto.
Le norme di riferimento
- L. 401/1989 — la legge madre sul DASPO e sui reati in occasione di manifestazioni sportive (artt. 6 e seguenti: divieto di accesso, obbligo di presentazione, condotte violente, materiali e artifizi pirotecnici).
- Art. 583-quater c.p. — lesioni a pubblici ufficiali e agenti di polizia in servizio di ordine pubblico, anche in occasione di eventi sportivi.
- Art. 168-bis c.p. — sospensione del procedimento con messa alla prova.
- Art. 9 D.L. 14/2017 conv. L. 48/2017 — DACUR, il “DASPO urbano” fuori dal contesto sportivo.
- Corte cost. n. 193/1996 — sui limiti dell’obbligo di presentazione e sulla convalida del giudice.
Per approfondire
I reati da stadio sono un osservatorio prezioso sul rapporto tra misure di prevenzione e diritti fondamentali. Se la materia ti interessa, iscriviti alla mia newsletter mensile di diritto penale: commento la giurisprudenza del TAR Lazio e della Cassazione man mano che esce.