In breve. Italia e Singapore non sono legate da un trattato bilaterale di estradizione: quando Singapore, alla fine del 1999, ha rifiutato di considerarsi vincolata dal vecchio accordo Italia-Regno Unito, il rapporto è rimasto privo di base pattizia. Questo non chiude la porta alla collaborazione, ma la rende discrezionale: passa per la cortesia internazionale e per le grandi convenzioni multilaterali a cui aderiscono entrambi i Paesi. C’è poi un nodo che cambia tutto: Singapore applica ancora la pena di morte, e l’Italia non può consegnare una persona che rischia il patibolo. Più solido, invece, è il terreno dell’assistenza giudiziaria, cioè lo scambio di prove e atti.

Chi mi scrive da Singapore, o da chi a Singapore ha un familiare, di solito comincia con la stessa frase: “C’è un procedimento in Italia, e ho paura che mi vengano a prendere”. Oppure il contrario: un italiano che teme di essere consegnato all’Italia mentre vive là. La prima domanda che pongo, prima ancora di guardare le carte, è una sola: di che reato stiamo parlando? Perché con Singapore la risposta a quella domanda pesa più di qualunque altra.

Perché non basta chiedersi “c’è un trattato?”

La risposta breve è no, non c’è. Tra Italia e Singapore non esiste un trattato bilaterale di estradizione in vigore. La storia è curiosa: per anni si è ragionato sull’eredità dei vecchi accordi coloniali britannici, ma con una nota del dicembre 1999 il governo di Singapore ha chiarito di non ritenersi vincolato dal trattato che a suo tempo l’Italia aveva stipulato con la Gran Bretagna. Da allora il rapporto è scoperto.

Tradotto: nessun automatismo. Senza trattato, la consegna non è un diritto che uno Stato può pretendere dall’altro, ma una scelta che ciascuno è libero di fare o di negare. Il nostro ordinamento questa possibilità la contempla. L’art. 696 del codice di procedura penale stabilisce che, in mancanza di convenzioni applicabili, la materia è regolata dalle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, dalle disposizioni interne sull’estradizione; e affida al Ministro della Giustizia il potere di non dare corso alla cooperazione quando lo Stato richiedente non offra adeguate garanzie di reciprocità. È qui che entra la cosiddetta cortesia internazionale: lo Stato collabora non perché obbligato da un patto, ma in nome della reciproca disponibilità.

Per questo, quando un cliente mi chiede se “rischia l’estradizione”, la mia risposta onesta è che, in assenza di trattato, molto si gioca su un terreno che non è solo giudiziario ma anche politico-diplomatico. Ed è un terreno su cui la difesa può, e deve, muoversi.

Le convenzioni che riempiono il vuoto

Il fatto che manchi il trattato bilaterale non significa che fra i due Paesi non esista alcun appiglio. Italia e Singapore aderiscono a un nucleo di convenzioni multilaterali delle Nazioni Unite che contengono clausole di cooperazione, comprese quelle estradizionali, per i reati che vi rientrano: la Convenzione di Palermo del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, la Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico di stupefacenti e la Convenzione di Merida del 2003 contro la corruzione.

Quando l’accusa cade dentro il perimetro di una di queste convenzioni, la cooperazione diventa più prevedibile, perché esiste una cornice giuridica condivisa a cui le autorità possono ancorarsi. Fuori da quel perimetro, si torna alla pura cortesia, con tutta l’incertezza che porta con sé.

Il vero spartiacque: la pena di morte

E veniamo al punto che, nella mia esperienza, ribalta qualunque ragionamento. Singapore è uno dei pochi Paesi al mondo che applica ancora la pena di morte, e la applica con particolare durezza nei reati di droga: il Misuse of Drugs Act prevede la pena capitale per il traffico di stupefacenti oltre certe soglie. Va detto che, dopo le riforme del 2012-2013 (l’attuale section 33B del Misuse of Drugs Act), la condanna a morte non è più automaticamente obbligatoria: il giudice può infliggere l’ergastolo con pena corporale quando l’imputato dimostra di aver avuto un ruolo limitato a quello di semplice corriere e, in più, o ha ricevuto dal pubblico ministero un certificato di sostanziale collaborazione con le autorità, oppure soffre di un disturbo mentale che ne ha ridotto in modo rilevante la responsabilità. Resta però la regola di fondo: oltre soglia, la pena di morte è l’esito di default, e fuori da quelle strette eccezioni torna a essere inevitabile. Non è teoria. Anche negli anni più recenti Singapore ha eseguito condanne a morte, in larga parte per reati di droga.

Per l’Italia questo è un muro. La nostra Costituzione, all’art. 27, vieta in modo assoluto la pena di morte: dal 2007 non esiste più nemmeno l’antica eccezione delle leggi militari di guerra. E la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 223 del 1996, aveva spazzato via il vecchio meccanismo per cui si poteva consegnare una persona a uno Stato “forcaiolo” purché questo offrisse garanzie ritenute sufficienti che la condanna non sarebbe stata inflitta o eseguita. La Corte disse chiaramente che un divieto costituzionale assoluto non si accontenta di promesse: pretende una certezza.

Il legislatore ne ha preso atto. Oggi l’art. 698 del codice di procedura penale, nel testo riformato nel 2016, consente l’estradizione verso uno Stato dove il fatto è punito con la morte solo se l’autorità giudiziaria accerta che è già stata adottata una decisione irrevocabile che applica una pena diversa, oppure che la pena capitale, se inflitta, è stata commutata. Non bastano più le rassicurazioni diplomatiche: serve una decisione definitiva. In concreto, per i reati per i quali Singapore prevede la pena di morte, una consegna dall’Italia è di fatto preclusa.

Lo dico ai miei assistiti senza giri di parole: se l’accusa rischia di portare al patibolo, quello che per altri è un ostacolo per loro diventa, paradossalmente, lo scudo più forte. Diverso il caso di reati per i quali Singapore non commina la pena capitale: lì il muro non c’è, e la cooperazione di cortesia può procedere.

Quando l’estradizione non serve: l’assistenza giudiziaria

C’è un equivoco che incontro spesso: si pensa che, se non c’è estradizione, non possa succedere nulla. Non è così. Anche dove la consegna fisica della persona è impraticabile, resta pienamente operativa l’assistenza giudiziaria, quella che gli addetti ai lavori chiamano MLA, mutual legal assistance.

È lo scambio di prove e atti tra autorità: acquisizione di documenti, audizioni, perquisizioni, notifiche di atti del procedimento estero e, soprattutto, misure sul patrimonio, dal blocco dei conti alla confisca dei beni. A volte lo Stato che indaga si accontenta proprio di questo: della collaborazione investigativa e patrimoniale, più che del corpo dell’imputato. Singapore ha una rete di accordi di assistenza con numerosi Stati e applica anche le clausole di cooperazione delle convenzioni ONU. Per la difesa è un dato decisivo, perché sposta il campo di battaglia: spesso il vero rischio per il cliente non è la consegna, ma il sequestro di ciò che ha costruito.

Come imposto la difesa

Quando assisto qualcuno in un rapporto Italia-Singapore, lavoro su alcune costanti. Senza trattato, la cortesia internazionale è prerogativa discrezionale: si può incidere anche sul piano diplomatico, non solo davanti al giudice. Sul fronte della pena di morte, per i reati esposti, l’ostacolo è strutturale e va fatto valere fino in fondo. C’è poi la cittadinanza: Singapore, come molti ordinamenti, di regola non consegna i propri cittadini. E c’è la scelta, spesso obbligata, di coordinarsi con un legale locale, perché su certe materie la partita si gioca contemporaneamente nei due Paesi.

Due casi che ho seguito

Mi è capitato di seguire la posizione di un imprenditore italiano residente in un Paese asiatico non legato all’Italia da un trattato di estradizione, di cui l’Italia chiedeva la consegna per una vicenda finanziaria. In assenza di trattato, la richiesta poteva fondarsi solo sulla cortesia internazionale, che lo Stato di residenza non era tenuto ad accogliere. Quella richiesta non è stata accolta. La vicenda si è poi incanalata sul terreno dell’assistenza giudiziaria e di una soluzione concordata sul versante patrimoniale in Italia, evitando la consegna del mio assistito.

Ricordo poi un procedimento in cui un cittadino italiano era coinvolto in un’indagine condotta in un Paese asiatico in materia di stupefacenti, dove la cornice sanzionatoria può essere severissima. La difesa è stata necessariamente coordinata con un counsel locale, in un quadro di cooperazione multilaterale. Il mio contributo si è concentrato sul versante italiano e sul raccordo strategico tra le due difese, con l’obiettivo prioritario di tutelare il mio assistito rispetto alle conseguenze più gravi previste dalle leggi di quel Paese.

FAQ

Italia e Singapore hanno un trattato di estradizione? No. Non esiste un trattato bilaterale in vigore. La collaborazione passa per la cortesia internazionale e per le convenzioni multilaterali a cui entrambi i Paesi aderiscono.

Posso essere estradato da Singapore all’Italia? In teoria sì, attraverso la cortesia internazionale o le convenzioni multilaterali per i reati che vi rientrano. In pratica la decisione spetta alle autorità di Singapore, che non sono obbligate a concederla.

Singapore consegna i propri cittadini? Di regola no. Come molti ordinamenti, Singapore tende a non estradare i propri cittadini.

Se a Singapore rischio la pena di morte, l’Italia mi consegna? No. Per i reati puniti con la morte, l’estradizione dall’Italia è di fatto preclusa: l’art. 698 c.p.p. la consente solo a fronte di una decisione definitiva che applica una pena diversa, non di semplici garanzie. Lo impone il divieto assoluto dell’art. 27 della Costituzione.

È possibile l’assistenza giudiziaria con Singapore? Sì, ed è il canale più solido: serve ad acquisire prove, eseguire sequestri e confische, notificare atti. Spesso funziona anche dove l’estradizione non passa.

Per approfondire

Le giurisdizioni asiatiche, in particolare Singapore e Hong Kong, sono terreno di crescente attenzione per il diritto penale internazionale. Iscriviti alla mia newsletter mensile per i commenti aggiornati.

Le norme di riferimento. Estradizione del cittadino e dello straniero: art. 13 c.p.. Rapporti con autorità straniere e reciprocità: art. 696 c.p.p.; poteri del Ministro: art. 697 c.p.p.; condizioni della decisione in assenza di convenzione: art. 705 c.p.p. Divieto di estradizione verso Stati con pena di morte: art. 698, comma 2, c.p.p. (testo riformato dalla L. 149/2016); Corte cost. n. 223/1996; art. 27, comma 4, Cost. (divieto assoluto dal 2007). Convenzioni multilaterali: Palermo 2000, Vienna 1988, Merida 2003. Quadro interno di Singapore: Extradition Act 1968; Misuse of Drugs Act.

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