In breve. Chi mi chiama in questi casi non è quasi mai un trafficante d’armi. È un imprenditore del settore difesa, un intermediario, un broker che si ritrova un fascicolo addosso per un’operazione che credeva regolare. La difesa, qui, non si gioca sull’innocenza astratta: si gioca su tre domande tecniche. Cos’era davvero il materiale spedito. Dove era diretto sul serio. E se chi ha fatto da tramite sapeva, o poteva sapere, di star aggirando un divieto. In questa pagina ti spiego come ragiono quando arriva un fascicolo del genere.

La telefonata tipo

Chi mi cerca per una vicenda di esportazione di armi raramente arriva tranquillo. Di solito ha già ricevuto un avviso di garanzia, oppure la Guardia di Finanza si è presentata in azienda, oppure un partner estero è finito in un’indagine e lui teme di esserne trascinato dentro. La prima cosa che mi dice, quasi sempre, è la stessa: «Avvocato, ma io avevo le autorizzazioni».

E la prima domanda che pongo è altrettanto secca: avevi le autorizzazioni per cosa, esattamente, e verso chi. Perché in questa materia la differenza tra un’attività perfettamente lecita e un reato grave non sta nell’intenzione, ma in dettagli che a un occhio non specialistico sembrano formali e che invece decidono tutto: la classificazione del bene, il certificato di destinazione finale, la presenza o meno di un embargo sul Paese di arrivo.

Voglio spiegarti come funziona, perché se ti trovi in questa situazione hai bisogno di capire subito su quale terreno si combatte.

Perché un’esportazione “regolare” può diventare un reato

In Italia l’esportazione, l’importazione e il transito di materiali di armamento sono governati dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, il testo che ha messo ordine in una materia prima lasciata a una prassi opaca. La logica è semplice: questi traffici non sono liberi, sono autorizzati. Serve il via libera dell’autorità competente — oggi rilasciato tramite l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) presso il Ministero degli Affari Esteri — e serve che il Paese di destinazione non sia sotto embargo dell’ONU o dell’Unione europea.

Chi opera senza quell’autorizzazione, o in violazione dei suoi termini, entra nel campo penale. L’art. 25 della legge 185/1990 punisce con la reclusione da tre a dodici anni — o, in alternativa, con una multa — l’esportazione, l’importazione o il transito di materiali di armamento senza la prescritta autorizzazione. È una cornice severa, e quel “da tre a dodici” dice già che il legislatore tratta la materia come una questione di sicurezza dello Stato, non come una banale irregolarità doganale.

Attenzione a un equivoco che incontro spesso. Non tutto ciò che spari o che ha un uso militare è “materiale di armamento” in senso stretto. C’è una seconda categoria, quella dei beni a duplice uso — prodotti nati civili ma che possono avere impiego militare — disciplinata a livello europeo dal Regolamento (UE) 2021/821. E poi ci sono le armi comuni da sparo, soggette alla disciplina della legge 18 aprile 1975, n. 110. Tre regimi diversi, tre apparati sanzionatori diversi. Far cadere un’imputazione dalla categoria più grave a quella meno grave è, molto spesso, il cuore della difesa.

La novità che cambia il quadro: le sanzioni per la violazione delle misure restrittive UE

Se hai letto su altri siti che la materia è ferma alla legge del 1990 e al Trattato ONU sul commercio delle armi (l’ATT del 2013, che l’Italia ha ratificato con la legge 4 ottobre 2013, n. 118), sappi che il quadro è cambiato da pochi mesi, ed è cambiato in modo pesante.

Con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211 — in vigore dal 24 gennaio 2026 — l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2024/1226 e ha introdotto nel codice penale un intero nuovo capo dedicato ai reati di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea. Non è un ritocco: è un sistema nuovo, che colloca stabilmente nel penale ciò che prima era spesso affidato a strumenti amministrativi o settoriali.

Perché ti riguarda. Tra le condotte ora punite c’è l’importazione, l’esportazione e il commercio di prodotti militari e di beni a duplice uso in violazione di una misura restrittiva europea. E — punto che cambia la prospettiva difensiva — è stata introdotta anche una forma colposa: chi, per colpa grave, opera in violazione delle sanzioni rischia comunque una conseguenza penale. Significa che non basta più dire «non lo sapevo»: bisogna dimostrare di aver fatto i controlli che un operatore diligente, in quel settore, avrebbe fatto. La giurisdizione, inoltre, è stata estesa anche a fatti commessi all’estero da cittadini italiani, e per le aziende si apre il fronte della responsabilità da reato dell’ente. Chi opera nell’export della difesa, oggi, deve avere una compliance sanzioni seria, non un certificato in un cassetto.

Si può essere processati in Italia per un affare concluso all’estero?

È la domanda che spaventa di più, e la risposta onesta è: spesso sì. L’art. 6 del codice penale considera commesso in Italia il reato la cui azione si sia svolta qui anche solo in parte: basta che una telefonata, un bonifico, un documento partano dal territorio italiano. A questo si aggiunge l’art. 7 c.p., che radica la giurisdizione italiana per certi reati anche se interamente realizzati all’estero. E, come ho detto, il nuovo capo del codice penale sulle misure restrittive estende espressamente la punibilità ai fatti commessi fuori dai confini da nostri connazionali. Insomma: l’idea che “fuori dall’Italia non mi possono toccare” è, nella maggior parte dei casi, un’illusione pericolosa.

La difesa: dove si combatte davvero

Quando prendo in mano un fascicolo di questo tipo, lavoro su pochi punti, ma decisivi.

Il primo è la qualificazione del materiale. Stabilire se quel bene fosse armamento in senso proprio, duplice uso o arma comune non è un esercizio accademico: sposta l’imputazione, la pena e a volte la competenza. Il secondo è il titolo autorizzatorio: capita che l’autorizzazione esistesse ma con qualche imperfezione, e una violazione meramente formale non equivale a operare nel vuoto. Il terzo, il più delicato, è la buona fede dell’intermediario: il dolo presuppone consapevolezza, e se il mio assistito ha agito affidandosi a una documentazione poi rivelatasi falsa, quella consapevolezza può mancare. Il quarto è la destinazione finale reale: le triangolazioni “false flag”, in cui le armi sembrano dirette a un Paese lecito ma finiscono altrove, sono frequentissime, e provare dove fossero davvero dirette — e cosa il mio cliente potesse ragionevolmente sapere — è spesso ciò che decide il processo. A fianco di tutto questo c’è la catena delle responsabilità (chi promuove, chi esegue, chi finanzia non rispondono allo stesso modo) e il coordinamento internazionale, perché questi procedimenti sono per natura multi-giurisdizionali e richiedono di lavorare con i legali delle altre giurisdizioni coinvolte. Sul piano della cooperazione, le indagini si appoggiano a Eurojust per il coordinamento giudiziario nell’UE, agli strumenti Interpol per il tracciamento delle armi e — quando il fatto tocca gli interessi finanziari dell’Unione — alla Procura europea (EPPO).

Due casi che spiegano meglio di mille articoli

Il broker e il certificato falso. Mi è capitato di difendere un intermediario al quale si contestava un’esportazione verso un Paese sotto embargo, realizzata attraverso una triangolazione est-europea. Tutto il caso girava attorno alla sua consapevolezza. Il mio assistito aveva operato sulla base di un certificato di destinazione finale che si è poi rivelato falsificato a sua insaputa. Ho ricostruito passo per passo la genuinità della sua condotta e l’affidamento ragionevole che aveva riposto in quei documenti. Il procedimento si è chiuso con un esito favorevole, una volta riconosciuta la sua estraneità al disegno di aggiramento dell’embargo.

L’imprenditore e la categoria del bene. Ricordo un altro procedimento in cui a un imprenditore del settore della difesa si contestava il concorso nella fornitura di materiale a un soggetto poi risultato legato a un’organizzazione vietata. Ho lavorato su due fronti tecnici: la qualificazione del materiale, che a mio avviso ricadeva nel duplice uso e non nell’armamento in senso stretto, e la diligenza dei controlli di compliance effettivamente adottati dall’azienda. Quella distinzione tecnica, unita alla prova della procedura seguita, ha permesso di ridimensionare in modo sostanziale la sua posizione.

Sono i due assi su cui, quasi sempre, si decide la partita: cos’era il bene, e cosa il mio cliente poteva davvero sapere.

FAQ

Cosa si intende per “materiale di armamento”? Lo definisce l’art. 1 della legge 185/1990, integrato dall’elenco aggiornato periodicamente con decreto ministeriale: armi, munizioni, sistemi d’arma, equipaggiamento militare. Se il bene non rientra in quell’elenco, il regime — e la pena — possono essere ben diversi.

Posso essere processato in Italia per un fatto avvenuto all’estero? In molti casi sì. Basta che una parte della condotta tocchi l’Italia (art. 6 c.p.), oppure si ricade nei reati per cui vale l’art. 7 c.p., e il nuovo capo del codice penale sulle misure restrittive prevede espressamente la punibilità dei fatti commessi all’estero da cittadini italiani.

La buona fede dell’intermediario esclude il reato? Esclude il dolo, se è documentata da elementi oggettivi: verifiche di compliance, un affidamento ragionevole nei documenti ricevuti. Attenzione però: dal 2026 esiste anche una forma colposa per le violazioni delle sanzioni UE, quindi la sola assenza di intenzione non basta più — conta la diligenza.

Sono ancora attuali la legge 185/1990 e l’ATT? Sì, restano la cornice di base. Ma vanno letti insieme alle nuove fattispecie penali introdotte dal d.lgs. 211/2025 in attuazione della direttiva (UE) 2024/1226, che hanno alzato sensibilmente la posta per chi opera nel settore.

Oltre al penale, cosa rischia l’azienda? Molto: revoca delle autorizzazioni, divieto di esercizio dell’attività, sanzioni amministrative e, da ora, la responsabilità da reato dell’ente. Operano in parallelo al processo penale e possono pesare quanto, o più, della condanna del singolo.

Per approfondire

Il diritto del commercio internazionale di armi è un terreno di frontiera tra penale, diritto amministrativo e diritto internazionale, e si muove in fretta — l’ultima riforma è di pochi mesi fa. Se ti occupi di export della difesa o segui questi temi, iscriviti alla mia newsletter mensile: commento le pronunce e le novità normative più rilevanti man mano che escono.

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