Nota editoriale. Questo testo nasce da un articolo del 2020 che aveva una componente politica esplicita. Ne ho conservato l’unica parte che mi appartiene davvero: la riflessione sullo Stato di diritto e sulla responsabilità di chi governa le istituzioni. Della polemica di partito non resta nulla, e va bene così.

C’è una frase che ripeto spesso, e non per vezzo retorico: lo Stato di diritto non è un dato di natura, è una conquista. Si può perdere. Lo si perde lentamente, una garanzia alla volta, senza che quasi nessuno se ne accorga, finché un giorno ti accorgi che il processo è diventato la pena, che la libertà personale dipende dall’umore di chi indaga, che la presunzione di innocenza vale fino al primo titolo di giornale.

Mi occupo di diritto penale da molti anni, anche fuori dai confini italiani. È un mestiere che ti porta a guardare le cose dal lato sbagliato del banco: dal lato di chi è accusato, di chi è detenuto, di chi aspetta. Da quel punto di osservazione la giustizia non è un’idea astratta. È il tempo che passa. È la cella. È la motivazione di un’ordinanza letta alle due di notte. E proprio da lì si capisce, meglio che da qualsiasi trattato, quanto sia fragile il sistema di garanzie che diamo per scontato.

La libertà personale come limite, non come concessione

Parto sempre dallo stesso punto. L’articolo 13 della Costituzione dice che “la libertà personale è inviolabile”. Non è una dichiarazione di principio messa lì per fare bella figura: è un limite invalicabile al potere dello Stato. Significa che nessuno può toccare la mia o la tua libertà se non rispettando una procedura precisa.

Quando ragiono su un caso, riduco tutto a quattro domande. La restrizione è prevista da una legge come reato, o stiamo improvvisando? L’ha disposta un giudice, o un’autorità che non ne ha il potere? È motivata, cioè spiega perché era necessaria? E si può impugnare davanti a un altro giudice? Se anche una sola di queste risposte è no, c’è un problema. Questo “test” — riserva di legge, riserva di giurisdizione, motivazione, controllo successivo — è la spina dorsale di ogni misura cautelare e di ogni esecuzione di pena. Le stesse garanzie tornano nell’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul diritto alla libertà e alla sicurezza, e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Non è retorica europeista: sono i binari su cui ci si muove davvero, anche davanti a una Corte d’appello di provincia.

Il vero problema italiano è il tempo

Se mi chiedi qual è la patologia più grave della nostra giustizia penale, non ti rispondo “le leggi sbagliate”. Ti rispondo: il tempo.

Un processo che attraversa tre gradi può durare anni. E il tempo produce due ingiustizie opposte. Chi è innocente paga comunque, perché vive sospeso, marchiato, spesso rovinato economicamente, prima ancora dell’assoluzione. Chi è colpevole, a volte, riesce a scivolare via. Per anni la valvola di sfogo è stata la prescrizione. Poi è arrivata la riforma Cartabia, il decreto legislativo 150 del 2022, che ha cambiato le regole del gioco: per i reati commessi dal 2020 in poi, dopo la sentenza di primo grado la prescrizione si ferma e, nei gradi di impugnazione, entra in scena un meccanismo diverso, l’improcedibilità dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale. In pratica: l’appello deve concludersi entro due anni, la Cassazione entro uno, salvo proroghe motivate nei processi complessi. Se i termini saltano, il processo si chiude.

Attenzione a non confonderla con la prescrizione: l’improcedibilità non estingue il reato, blocca il processo. È una scelta tecnica precisa, discussa, con luci e ombre. Da avvocato ne vedo l’utilità e il rischio: costringe il sistema a darsi un orologio, ma scarica sull’organizzazione degli uffici un problema che è anzitutto di risorse. Una norma non fa miracoli se mancano i magistrati e il personale.

Quando la giustizia tocca chi non può difendersi

Il banco di prova di un sistema penale non è il processo al colletto bianco con i grandi avvocati. È quello che succede a chi sta in carcere e non fa rumore.

L’Italia su questo ha un precedente che porta ancora cicatrici: la sentenza Torreggiani contro Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, del gennaio 2013. Strasburgo ci ha condannati per violazione dell’articolo 3 della Convenzione — il divieto di trattamenti inumani e degradanti — perché in alcune carceri i detenuti vivevano in meno di quattro metri quadrati a testa. Fu una “sentenza pilota”: non riguardava sette persone, riguardava un problema di sistema, e impose all’Italia di trovare rimedi, sia preventivi sia compensativi. Sono passati più di dieci anni e il sovraffollamento resta una ferita aperta. Non è un tema da convegno: è la dignità di chi ha già perso la libertà.

Sullo stesso crinale c’è la lunga vicenda dell’ergastolo ostativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, ha smontato l’idea che il rifiuto di collaborare con la giustizia potesse, da solo, chiudere per sempre ogni porta. Il legislatore è poi intervenuto con il decreto-legge 162 del 2022, convertito nella legge 199 del 2022, riscrivendo l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario: la presunzione assoluta di pericolosità è diventata relativa, e anche il condannato che non collabora può chiedere benefici, ma a condizioni stringenti. È una materia ancora in assestamento, e la tengo d’occhio perché tocca il cuore dell’articolo 27 della Costituzione: la pena deve tendere alla rieducazione, non alla vendetta.

La riforma che gli italiani hanno bocciato

Per anni si è discusso di separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. Non è più un dibattito teorico: nell’autunno del 2025 il Parlamento ha approvato la legge costituzionale, e nel marzo del 2026 gli italiani sono stati chiamati a confermarla con un referendum. Il 22 e 23 marzo 2026 ha vinto il No, con circa il 53 per cento dei voti: la riforma non è entrata in vigore.

Cito il fatto, non per schierarmi qui, ma perché è esattamente il modo in cui uno Stato di diritto risolve le sue tensioni: con una legge, un voto, una regola conosciuta in anticipo. Il merito della riforma — distinguere ruoli, ridisegnare il Consiglio superiore della magistratura, istituire un’Alta Corte disciplinare — si può discutere all’infinito. Il metodo, invece, è stato impeccabile. E il metodo, in queste cose, conta quanto il merito.

Responsabilità: la parola che tiene insieme tutto

Torno al punto da cui parte ogni mia riflessione su questi temi: la responsabilità. In un sistema sano, chi esercita un potere risponde di come lo usa. Risponde agli elettori se fa politica, alla Corte dei conti se gestisce denaro pubblico, al giudice penale se commette un reato, agli organi disciplinari se viene meno al proprio dovere. Sono piani distinti, e devono restare distinti: il segno di un sistema maturo è proprio che non si confondano tra loro.

La patologia comincia quando si sovrappongono. Quando il processo penale viene usato come arma politica, o l’inchiesta sostituisce il giudizio degli elettori, o l’accusa diventa condanna prima della sentenza. Lì non si rafforza la legalità: la si svuota. E chi, come me, sta dal lato di chi è accusato lo vede prima e meglio di chiunque altro.

Per questo continuo a pensare che la professione legale non sia un mestiere come gli altri. È una funzione di garanzia. Ogni volta che difendo qualcuno — anche, soprattutto, qualcuno che la pubblica opinione ha già condannato — non difendo solo lui: difendo la regola che vale per tutti. Lo Stato di diritto si tiene in piedi così, un caso alla volta.

Domande che mi sento fare spesso

Lo Stato di diritto è davvero a rischio in Italia? Non in modo drammatico, ma per erosione lenta: tempi lunghi, processi mediatici, garanzie date per scontate. La vigilanza serve proprio quando sembra che vada tutto bene.

La prescrizione esiste ancora dopo la riforma Cartabia? Sì, ma per i reati dal 2020 in poi si ferma dopo il primo grado. Nei gradi successivi opera l’improcedibilità dell’art. 344-bis c.p.p., che blocca il processo se l’appello supera i due anni o la Cassazione l’anno.

Che fine ha fatto la separazione delle carriere? La legge costituzionale è stata approvata dal Parlamento nel 2025, ma il referendum del 22-23 marzo 2026 l’ha respinta: ha vinto il No e la riforma non è entrata in vigore.

Perché difende anche persone accusate di reati gravi? Perché la difesa non è un favore all’imputato, è un presidio per tutti. Una garanzia che non vale per il caso più scomodo non è una garanzia.

Il sovraffollamento delle carceri è ancora un problema? Sì. Dopo la condanna di Strasburgo del 2013 (caso Torreggiani) qualcosa è cambiato, ma il problema strutturale non è risolto e resta una questione di dignità, prima che di numeri.

Per approfondire — il mio commento

Lo Stato di diritto non si difende con i proclami, ma con la cura quotidiana delle garanzie: i tempi, la motivazione, il controllo, la dignità di chi è ristretto. Se questi temi ti interessano, iscriviti alla mia newsletter mensile: ci ragiono sopra a partire dalle riforme e dai casi reali.

Le norme di riferimento

Art. 13 Cost. (libertà personale) · Art. 24 Cost. (diritto di difesa) · Art. 27 Cost. (responsabilità personale e finalità rieducativa della pena) · Art. 111 Cost. (giusto processo) · Art. 5 e 6 CEDU · Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 47-50 · Art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità) · D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) · Art. 4-bis ord. pen.; D.L. 162/2022 conv. L. 199/2022 (ergastolo ostativo) · Corte cost. n. 253/2019 · CEDU, Torreggiani c. Italia (2013).

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