In breve. Insistere dopo un “no” non è automaticamente reato, ma può diventarlo. La linea che separa il corteggiamento dallo stalking (art. 612-bis c.p.) non si misura sul numero dei messaggi: la Cassazione guarda se le condotte si sono ripetute nel tempo, se erano davvero capaci di generare un grave stato d’ansia o di costringere l’altra persona a cambiare vita, e se quel malessere è stato effettivamente provocato proprio da quei comportamenti. Tre cose, non una. E vanno provate, non presunte.
Chi mi chiama per questa storia di solito esordisce così: “Avvocato, le ho scritto, sì, magari troppe volte. Ma io non l’ho mai minacciata. Volevo solo parlarle. Adesso mi è arrivata una querela per stalking e non capisco.” A volte è una separazione finita male, a volte una frequentazione che per uno era una relazione e per l’altra un equivoco. Quasi sempre c’è una telefonata fatta di smarrimento sincero: la persona davanti a me non si riconosce nella parola “persecutore”.
La prima domanda che pongo non è “quante volte le hai scritto”, ma “che cosa è successo dopo il suo no”. Perché è lì, in quel “dopo”, che si gioca tutto.
Dove finisce l’insistenza e comincia il reato
Lo stalking, che il codice chiama atti persecutori, non punisce il sentimento, nemmeno quando è goffo, ostinato, fastidioso. Punisce una cosa precisa: condotte ripetute di minaccia o molestia che, prese insieme, producono uno di tre effetti. Un perdurante e grave stato di ansia o di paura. Un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara. Oppure la costrizione a cambiare le proprie abitudini di vita: cambiare strada, numero di telefono, orari, a volte lavoro.
Sono tre eventi alternativi: ne basta uno. Ma quell’uno deve esserci davvero, e deve essere collegato a ciò che hai fatto. È qui che la difesa lavora, perché la legge non si accontenta del disagio dichiarato: chiede la prova che quel disagio sia un effetto delle condotte, e non, per dire, dello stress di una separazione già di per sé dolorosa.
C’è poi un terzo elemento che spesso viene trascurato e che invece per me è centrale: la reiterazione. Il reato è abituale, vive nella ripetizione. La Cassazione (Sez. V, sentenza n. 51718 del 2014) ha chiarito che possono bastare anche due soli episodi, purché idonei a comporre quel quadro persecutorio in cui il malessere si accumula fino a degenerare. Ma un atto isolato, per quanto sgradevole, non è stalking. E neppure due episodi slegati, buttati lì senza che l’uno tenga insieme l’altro.
Il “no” che cambia tutto
Quando provo a spiegare a chi mi siede davanti perché la sua posizione è seria, parto sempre dallo stesso punto: il rifiuto chiaro dell’altra persona.
Il corteggiamento, anche insistente, di per sé non è reato. Lo diventa quando prosegue nonostante un no esplicito e si trasforma in pressione: messaggi che non smettono, presenze non volute sotto casa o sul posto di lavoro, contatti cercati attraverso amici e parenti, controllo della vita social, profili creati apposta per aggirare un blocco. La Cassazione ha detto a chiare lettere che la “sbandata” non giustifica l’assillo: la cotta non è una scriminante. Il punto di svolta è la consapevolezza. Da reato basta il dolo generico, cioè sapere che stai ripetendo condotte sgradite e andare avanti lo stesso, accettando che possano turbare la serenità dell’altra persona. Non serve un piano, non serve l’intenzione di “perseguitare”. Serve aver capito e aver continuato.
Ecco perché il discrimine pratico, quello che racconto a chi mi cerca, sta tutto in una domanda: quando lei ti ha detto basta, ti sei fermato? Se ti sei fermato — magari maldestramente, magari con un ultimo messaggio di troppo — siamo in un territorio in cui la difesa ha argomenti solidi. Se hai continuato a cercarla con sistemi sempre nuovi proprio perché ti aveva chiuso ogni porta, la storia è diversa, e va affrontata con altrettanta franchezza.
Quando il telefono diventa l’arma
Una parte crescente di questi casi nasce online, e qui la legge è più severa. L’art. 612-bis prevede infatti un aumento di pena quando le condotte sono commesse attraverso strumenti informatici o telematici — l’aggravante del cosiddetto cyberstalking, introdotta nel 2013. Messaggi a raffica sulle chat, pubblicazione di contenuti che riguardano la persona offesa, profili falsi creati per contattarla aggirando un blocco, forme di sorveglianza digitale: tutto questo pesa, perché lo schermo non attenua la condotta, semmai la moltiplica e la rende ininterrotta.
Lo dico sempre, anche a costo di sembrare antipatico: i messaggi restano. La cronologia di una chat è una prova che lavora da sola, nel bene e nel male. Per questo, già al primo colloquio, chiedo di conservare tutto in originale — non screenshot ritagliati, ma gli scambi interi, con date e contesto. Spesso è proprio la sequenza completa a raccontare una verità diversa da quella della querela.
Due casi che ricordo
Mi è capitato di difendere una persona accusata di atti persecutori per una serie di messaggi inviati dopo una separazione coniugale molto conflittuale. Il mio compito era valutare con serietà se quelle comunicazioni avessero davvero quel carattere ripetuto e ossessivo che il reato richiede, oppure rientrassero nelle tensioni — pur dolorose — di una separazione. Ho documentato il contesto familiare e la circostanza che i contatti erano cessati spontaneamente al primo intervento del difensore. In assenza degli effetti tipici della condotta persecutoria, la posizione del mio assistito è stata archiviata.
In un altro procedimento, per cosiddetto cyberstalking legato alla pubblicazione di contenuti sui social, la difesa non poteva ignorare la posizione della persona offesa, ma il nodo giuridico era la corretta qualificazione del fatto. Ho dimostrato che le pubblicazioni si inserivano in una polemica di rilievo pubblico, rientrando nell’esercizio del diritto di critica e, semmai, in un’ipotesi di diffamazione (art. 595 c.p.). La riqualificazione ha escluso il reato più grave degli atti persecutori, con conseguenze processuali nettamente diverse per il mio assistito.
Cosa guardo, in concreto, quando arriva la querela
Quando il quadro reale è quello di un corteggiamento finito sotto accusa, il lavoro è meno spettacolare e più paziente di come lo si immagina. Ricostruisco la cronologia: quando è iniziato il contatto, quando è cessato, su iniziativa di chi. Conto e peso gli episodi, perché senza vera reiterazione manca un pezzo del reato. Verifico se l’evento — quello stato d’ansia, quel timore, quel cambiamento di abitudini — sia stato provato o soltanto affermato: certificati, prescrizioni, riscontri concreti, oppure una dichiarazione e nulla più. E controllo la procedibilità, perché lo stalking si persegue di norma a querela e il termine per proporla è di sei mesi, più lungo dei tre mesi ordinari proprio in ragione della natura abituale del reato. Attenzione però: la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce gravi e reiterate, e in alcuni casi — tra cui la persona offesa minore o con disabilità — si procede d’ufficio. Sono dettagli che cambiano l’intera strategia.
Vale la pena ricordare che oggi questa materia è presidiata da un impianto severo. Con la legge n. 69 del 2019, il “Codice Rosso”, la pena per gli atti persecutori è stata innalzata fino alla reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, e la legge n. 168 del 2023 ha ulteriormente rafforzato misure cautelari e di prevenzione. Non è un terreno su cui si possa improvvisare.
FAQ
Quante volte devo aver contattato qualcuno perché sia stalking? Non c’è un numero magico. Servono condotte reiterate, e la Cassazione ammette che bastino anche due episodi se collegati e idonei a creare il quadro persecutorio. Ma il giudice guarda il contesto, non la calcolatrice.
È stalking anche senza minacce esplicite? Sì. La legge punisce anche le molestie reiterate, senza bisogno di minacce, purché producano uno dei tre eventi tipici: ansia grave, timore per l’incolumità, o cambiamento forzato delle abitudini di vita.
Si può essere assolti se la persona offesa non ha uno stato d’ansia documentato? È possibile. Quell’evento è un elemento costitutivo del reato: se non è provato e collegato alle condotte, manca un pezzo essenziale e si può lavorare sull’archiviazione o sull’assoluzione.
Il termine per la querela è davvero di sei mesi? Sì, per lo stalking il termine è di sei mesi, più lungo del consueto. Va però verificato caso per caso: in certe situazioni la querela è irrevocabile o si procede d’ufficio.
Se lei non aveva percepito la mia insistenza come persecuzione, conta? Può contare. Il modo in cui la persona offesa ha vissuto i contatti è un elemento che si valuta, ma va dimostrato con elementi concreti, non solo affermato.
Le norme di riferimento
- Art. 612-bis c.p. — Atti persecutori (stalking), con l’aggravante per le condotte commesse tramite strumenti informatici o telematici.
- Art. 612-ter c.p. — Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
- L. 38/2009 — Ha introdotto il reato di atti persecutori.
- L. 69/2019 (Codice Rosso) — Ha inasprito la pena, oggi reclusione da uno a sei anni e sei mesi.
- L. 24 novembre 2023, n. 168 — Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e domestica: rafforza misure cautelari e di prevenzione e potenzia le tutele per le vittime.
- Convenzione di Istanbul 2011 (L. 77/2013).
- Cass. pen., Sez. V, n. 51718/2014 — natura abituale del reato: bastano anche due episodi idonei, non gli atti isolati.
Per approfondire
La linea di confine tra corteggiamento e stalking è materia tecnica, e ogni caso ha la sua storia. Se vuoi seguire i miei commenti alla giurisprudenza di Cassazione, iscriviti alla mia newsletter mensile.