In breve. Dal 25 agosto 2024 il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) non esiste più: lo ha cancellato la legge Nordio. Ma chi pilota un concorso pubblico non è affatto “al sicuro”. Restano in piedi reati spesso più gravi — rivelazione di segreti d’ufficio, corruzione, falso, traffico di influenze, fino all’associazione per delinquere — e resta la Corte dei conti, che chiede indietro i soldi. Qui ti spiego, in concreto, cosa si rischia davvero oggi.

Chi mi chiama su questa storia di solito attacca con la stessa frase: “Avvocato, ma l’abuso d’ufficio l’hanno tolto, no? Allora io sono tranquillo.” Quasi sempre dall’altra parte c’è un dirigente, un membro di commissione, a volte il candidato che è arrivato primo a un concorso e ha già ricevuto la telefonata di un finanziere o l’avviso di una verifica interna. Ha letto i titoli dei giornali del 2024 e ha tirato un sospiro di sollievo.

La prima cosa che gli dico è che quel sollievo è prematuro. È vero che una colonna del sistema è caduta. Ma sotto la parola “favoritismo” si nascondono condotte molto diverse, e per la maggior parte di queste il codice penale ha altre risposte, più specifiche e con cornici di pena ben più pesanti di quella che aveva l’abuso d’ufficio. Tradurre “hanno abrogato l’art. 323” in “ora si può fare” è l’errore che, nella mia esperienza, costa più caro.

Cosa è davvero cambiato nel 2024

La legge 9 agosto 2024, n. 114 — la cosiddetta legge Nordio, in vigore dal 25 agosto 2024 — ha cancellato dal codice penale l’art. 323 c.p., l’abuso d’ufficio. È stata una scelta discussa: la magistratura e organismi internazionali come il GRECO (il gruppo del Consiglio d’Europa contro la corruzione) hanno alzato la voce, e la questione è perfino finita davanti alla Corte costituzionale, che però ha salvato l’abrogazione.

Per chi aveva un processo in corso l’effetto è stato netto. Quando una legge successiva cancella un reato, nessuno può più essere punito per quel fatto: lo dice da sempre l’art. 2 c.p.. Significa che nessuna nuova condanna è più pronunciabile, le condanne non ancora definitive vengono travolte e perfino quelle già definitive si revocano in fase di esecuzione (art. 673 c.p.p.). Migliaia di procedimenti pendenti si sono chiusi così, con la formula “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

Fin qui la buona notizia per chi era imputato di abuso d’ufficio. Il problema è quello che resta.

Il favoritismo non è diventato lecito

Quando si pilota un concorso, si fa quasi sempre qualcosa di più che “favorire” e basta. E quel “qualcosa di più” è spesso un reato a sé, che l’abrogazione del 323 non ha toccato.

Se al candidato vengono passate le tracce, il materiale di studio, i criteri di valutazione prima del tempo, siamo nella rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.): per il pubblico dipendente che svela notizie destinate a restare segrete la reclusione va da sei mesi a tre anni, e sale fino a cinque anni quando lo si fa per procurare un profitto patrimoniale indebito. È, nella pratica, il reato che vedo contestato più spesso al posto del vecchio abuso d’ufficio.

Se poi il favore ha un prezzo — denaro, ma anche un’utilità non in denaro, uno scambio, un altro favore — si entra nel terreno della corruzione. È la differenza che pesa di più sulla pena. Se il pubblico ufficiale incassa per esercitare la sua funzione, è corruzione “impropria” (art. 318 c.p.), reclusione da tre a otto anni. Se incassa per compiere un atto contrario ai suoi doveri — ed è quello che succede quando si trucca davvero una graduatoria — è corruzione “propria” (art. 319 c.p.), e qui la cornice è da sei a dieci anni. Niente a che vedere con il vecchio abuso d’ufficio. Esiste anche una figura intermedia, l’induzione indebita (art. 319-quater c.p.), quando il funzionario abusa della sua posizione per indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente.

C’è chi, invece di corrompere, vende relazioni: “io conosco la persona giusta, lascia fare a me”. Qui entra in gioco il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), ridisegnato proprio dalla legge Nordio e oggi punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. La riforma del 2024 ne ha ristretto i confini, ma non lo ha eliminato.

E quando il favoritismo finisce sulla carta — un verbale che attesta una prova mai svolta come è stata descritta, un punteggio gonfiato, una documentazione concorsuale alterata — si scivola nel falso in atti pubblici (artt. 476 e 479 c.p.). Per il falso del pubblico ufficiale la pena base arriva a sei anni, ma quando l’atto fa fede fino a querela di falso la reclusione può spingersi fino a dieci anni.

Nei casi peggiori, infine, non si parla più di un episodio. Quando esiste una vera “filiera” — concorsi che si comprano e si vendono in serie, ruoli stabili, un’organizzazione — si contesta l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.): da uno a cinque anni per chi semplicemente partecipa, da tre a sette anni per chi la promuove, la costituisce o la organizza, con aumenti quando il gruppo è numeroso. È l’ipotesi più temibile, perché trascina con sé tutti i reati-fine.

Quello che molti dimenticano: la Corte dei conti

C’è un secondo fronte che con l’abrogazione del penale non c’entra nulla e che, anzi, è diventato più centrale che mai. Anche quando il processo penale si chiude, restano in piedi la responsabilità disciplinare del dipendente e, soprattutto, la responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, che valuta il danno erariale e il danno all’immagine della pubblica amministrazione. Si aggiungono i poteri dell’ANAC e, sul piano amministrativo, l’annullamento del concorso con la riapertura delle graduatorie.

Ripeto sempre questo punto perché è quello che sorprende di più. La giurisdizione contabile è del tutto autonoma da quella penale: l’archiviazione o l’assoluzione in sede penale non chiude affatto il conto con la Corte dei conti, che può procedere per suo conto e chiedere indietro i soldi. Nella mia esperienza, man mano che il penale si è ritirato, è proprio la responsabilità contabile a essere cresciuta, fino a diventare il vero baricentro delle vicende di favoritismo nei concorsi.

Due casi che racconto sempre

Il primo. Seguivo un procedimento per abuso d’ufficio ancora pendente in primo grado nel momento esatto in cui il legislatore ha abrogato l’art. 323 c.p. Ho fatto valere subito la sopravvenuta abolizione del reato: il fatto non era più previsto come reato e quel filone si è chiuso in quella direzione. Lo dico con onestà, però: la vicenda non si è esaurita lì. In parallelo restava aperto il giudizio davanti alla Corte dei conti per il danno erariale, e lì ho dovuto impostare una difesa completamente autonoma. La vittoria penale, da sola, non bastava.

Il secondo. Mi è capitato di difendere in un procedimento su una presunta filiera di favoritismo in un concorso pubblico, dove all’accusa associativa si sommavano la rivelazione di atti riservati e il falso nei verbali. Una difesa unitaria sarebbe stata un errore. Ho lavorato sulla scomposizione: separare i singoli contributi, distinguere le posizioni, dimostrare che alcuni atti rientravano nella normale attività di una commissione e non in un disegno criminale. Per il mio assistito il quadro accusatorio si è ridimensionato e l’accusa più grave — quella associativa — è venuta meno.

In sintesi, prima di chiamarmi

L’abuso d’ufficio non c’è più, ma il favoritismo nei concorsi resta penalmente pericoloso, spesso più di prima, perché i reati che restano hanno pene più alte. E c’è sempre la Corte dei conti dietro l’angolo. Se hai ricevuto un avviso, una convocazione o anche solo una richiesta di chiarimenti, la cosa più sbagliata è dare per scontato di essere al riparo. La cosa più giusta è capire, prima di tutto, su quale dei due fronti — penale o contabile — ti stai davvero giocando qualcosa.

FAQ

L’abrogazione dell’abuso d’ufficio significa che è tutto legale? No. Pilotare un concorso resta penalmente rilevante per altri reati — rivelazione di segreti, corruzione, traffico di influenze, falso, associazione — e restano in piedi la responsabilità disciplinare e quella davanti alla Corte dei conti.

Cosa succede ai vecchi procedimenti per abuso d’ufficio? Si chiudono perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (art. 2 c.p.). Anche le condanne ormai definitive vengono revocate in esecuzione (art. 673 c.p.p.).

Possono processarmi alla Corte dei conti dopo l’archiviazione penale? Sì. La giurisdizione contabile è autonoma: valuta il danno erariale e procede per conto suo, a prescindere dall’esito penale.

Quando il favoritismo diventa corruzione? Quando al favore corrisponde una controprestazione — denaro, ma anche utilità non patrimoniali o scambi di favori. È la soglia che fa salire di molto la pena.

Anche il candidato favorito rischia? Sì, può rispondere come concorrente nei reati del pubblico ufficiale (art. 110 c.p.); per la corruzione c’è poi la specifica previsione dell’art. 321 c.p..

Le norme di riferimento

  • L. 9 agosto 2024, n. 114 (legge Nordio) — abrogazione dell’art. 323 c.p. e riscrittura del traffico di influenze.
  • Artt. 2 c.p. e 673 c.p.p. — effetti dell’abolizione del reato (abolitio criminis).
  • Art. 326 c.p. — rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.
  • Artt. 318, 319 e 319-quater c.p. — corruzione e induzione indebita.
  • Art. 346-bis c.p. — traffico di influenze illecite.
  • Artt. 476 e 479 c.p. — falso materiale e ideologico in atti pubblici.
  • Art. 416 c.p. — associazione per delinquere.
  • Artt. 110 e 321 c.p. — concorso del privato e corruzione del corruttore.

Per approfondire — il mio commento

L’abrogazione dell’abuso d’ufficio resta una scelta politica controversa, ma non ha cancellato la risposta penale al favoritismo: l’ha solo spostata su reati più specifici e su un’altra giurisdizione. Se ti interessa come stanno cambiando i reati contro la pubblica amministrazione, iscriviti alla mia newsletter mensile: ne scrivo con i casi alla mano.

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