In breve. Una persona condannata all’estero può, ricorrendone le condizioni, finire di scontare la pena in Italia, vicino alla famiglia e nella propria lingua; e lo stesso può accadere a chi è stato condannato qui e vuole tornare nel proprio Paese. Dentro l’Unione europea il meccanismo poggia sul reciproco riconoscimento delle sentenze; fuori dall’Unione sulla Convenzione del Consiglio d’Europa e sui trattati fra Stati. Il punto delicato, quasi sempre, non è il “se” ma il “come”: consenso, doppia incriminazione, e soprattutto l’adeguamento della pena straniera ai limiti della legge italiana.

Chi mi cerca per questo, di solito, non sta chiamando per sé. È un padre, una moglie, un fratello. Dall’altra parte del telefono c’è una persona detenuta a migliaia di chilometri di distanza, in un carcere di cui nessuno conosce le regole, dove non si parla la sua lingua e dove le visite sono un viaggio impossibile da ripetere. La domanda che mi pongono è sempre la stessa, e arriva spesso prima ancora dei dettagli del processo: “Si può riportare a casa, almeno per scontare la pena?”.

La risposta, nella maggior parte dei casi, è sì. Ma è una risposta che va costruita, perché il trasferimento dell’esecuzione di una condanna non è un favore né un automatismo: è una procedura di cooperazione giudiziaria, con regole precise, e con un margine di lavoro tecnico che spesso fa la differenza sul tempo che il tuo familiare passerà ancora dentro.

Dentro l’Unione europea: il reciproco riconoscimento

Se la condanna è stata pronunciata in un Paese dell’Unione, lo strumento è la decisione quadro 2008/909/GAI, che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161. La logica è quella del reciproco riconoscimento: lo Stato che ha condannato trasmette la sentenza definitiva, accompagnata da un certificato standard, e lo Stato di esecuzione — l’Italia, nel caso che mi viene chiesto più spesso — la riconosce e la fa eseguire come se fosse propria.

Tre nodi reggono tutto il meccanismo, e sono i tre punti su cui lavoro fin dal primo colloquio.

Il primo è il consenso del condannato. Di regola serve. Ma c’è una deroga importante: quando la persona è cittadina dello Stato di esecuzione e lì risiede, il suo consenso non è più una condizione necessaria. Per un italiano condannato altrove e da rimpatriare in Italia, questo significa che il trasferimento può procedere anche nei casi in cui altrimenti si arenerebbe.

Il secondo è la doppia incriminazione: il fatto deve essere reato anche per la legge italiana. Per i reati gravi inclusi nella lista delle categorie previste dalla normativa europea — la stessa che conosciamo dal mandato d’arresto europeo — questa verifica è presunta; per gli altri va fatta in concreto.

Il terzo, e qui sta il cuore della difesa, è l’adeguamento della pena. Quando la condanna straniera, per natura o per durata, eccede il massimo che la legge italiana prevede per il reato corrispondente, la pena viene riportata a quel massimo. Non può mai essere resa più pesante. È una regola che, da sola, può tagliare anni di detenzione.

A decidere è la Corte d’Appello del distretto in cui la persona è stata arrestata o dove ha residenza, dimora o domicilio. La legge le assegna un termine di sessanta giorni per pronunciarsi sul riconoscimento, salvo che ricorra uno dei motivi tassativi di rifiuto.

Lo stesso quadro normativo copre anche le situazioni che non riguardano il carcere in senso stretto: l’esecuzione in un altro Stato membro delle misure alternative alla detenzione — sospensione condizionale, affidamento, liberazione condizionale — viaggia sulla decisione quadro 2008/947/GAI (in Italia, decreto legislativo n. 38 del 2016), mentre il riconoscimento delle misure cautelari personali decise altrove poggia sulla decisione quadro 2009/829/GAI (decreto legislativo n. 36 del 2016).

Fuori dall’Unione: la Convenzione di Strasburgo e i trattati

Se invece la condanna arriva da uno Stato che non fa parte dell’Unione, il binario cambia. Il riferimento principale è la Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall’Italia con la legge 25 luglio 1988, n. 334. Vi hanno aderito molti Stati anche extraeuropei, il che la rende uno strumento sorprendentemente esteso.

I princìpi sono i cugini stretti di quelli europei: la persona dev’essere cittadina dello Stato di esecuzione, la sentenza definitiva, la pena ancora da scontare di almeno sei mesi, il fatto reato in entrambi gli ordinamenti, e — qui senza la deroga europea — serve il consenso di tutti: del condannato e dei due Stati. Dove la Convenzione non arriva, restano i trattati bilaterali che l’Italia ha stretto con singoli Paesi. Sul piano interno, il riconoscimento delle sentenze penali straniere fondato su accordi internazionali è disciplinato dagli articoli 731 e seguenti del codice di procedura penale.

Quello che faccio davvero, sul caso

La prima cosa che dico a chi mi chiama non è “si può”, ma “conviene?”. Perché il trasferimento non è sempre la scelta migliore, e va valutato a freddo: le condizioni detentive reali nei due Paesi, l’accesso ai benefici penitenziari, la vicinanza alla famiglia. A volte la risposta è ovvia; altre volte un sistema penitenziario straniero offre, su quella specifica posizione, margini che in Italia non ci sarebbero.

Quando la scelta è di procedere, il lavoro tecnico si concentra dove pesa di più: l’adeguamento della pena. È lì che un fascicolo curato fa guadagnare mesi o anni. Poi viene il dopo: una volta che l’esecuzione passa in Italia, si applicano le regole italiane sull’esecuzione della pena, e il condannato può accedere alle misure alternative del nostro ordinamento penitenziario — l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà — secondo l’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), maturati i relativi presupposti.

Tutto questo richiede di lavorare su due fronti contemporaneamente: in Italia e nello Stato di condanna, in raccordo con un collega del posto. E richiede pazienza: una procedura completa, fra trasmissione degli atti, traduzioni, decisione delle autorità e formalità di trasferimento, occupa con frequenza dai dodici ai ventiquattro mesi. Lo dico sempre, perché aspettarselo è già parte della difesa.

Due casi che porto con me

Un italiano dentro, in Europa. Mi è capitato di assistere un cittadino italiano che scontava in un altro Stato dell’Unione una lunga pena per fatti di narcotraffico, lontano dalla famiglia e in un carcere che non capiva. Ho promosso il trasferimento dell’esecuzione in Italia. Il passaggio decisivo è stato proprio l’adeguamento: la pena è stata riportata al massimo previsto dalla legge italiana per il reato corrispondente. Il mio assistito ha potuto proseguire l’espiazione qui, accedendo poi ai benefici penitenziari una volta maturati i termini.

Il caso speculare. Ricordo un procedimento opposto, in cui un cittadino straniero condannato in Italia chiedeva di scontare la pena nel proprio Paese, secondo la convenzione internazionale in materia di trasferimento dei detenuti. Ho curato entrambi i versanti, raccordandomi con le autorità competenti. Con i tempi fisiologici di questo tipo di cooperazione, il trasferimento si è perfezionato in circa un anno e mezzo, e ha consentito al mio assistito di finire di scontare la pena vicino agli affetti.

Domande che mi fanno spesso

Posso scontare in Italia una pena pronunciata all’estero? Sì, se ci sono i presupposti: cittadinanza italiana, doppia incriminazione, pena residua di almeno sei mesi e — di regola — il consenso, che però non serve quando sei cittadino residente in Italia. Per i Paesi UE si segue il decreto legislativo 161/2010; per gli altri, la Convenzione di Strasburgo del 1983 o un trattato bilaterale.

La pena resta identica? No, non sempre. Se la condanna straniera supera il massimo che la legge italiana prevede per quel reato, viene ridotta a quel massimo. Non può mai essere aggravata. È spesso il punto su cui si gioca tutto.

Avrò accesso ai benefici penitenziari italiani? Sì. Una volta che l’esecuzione passa in Italia, valgono le regole italiane: affidamento, detenzione domiciliare, semilibertà, ai relativi presupposti.

Quanto dura? In genere dai dodici ai ventiquattro mesi, a seconda della complessità e della collaborazione fra le autorità.

È la stessa cosa del mandato d’arresto europeo “esecutivo”? No. Il mandato esecutivo serve a far eseguire altrove una pena ed è uno strumento coercitivo; il trasferimento del condannato è uno strumento pensato per avvicinare la persona allo Stato a lei più legato. Sono binari diversi.

Le norme di riferimento

  • Decisione quadro 2008/909/GAI — trasferimento dei condannati nell’UE; in Italia D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161.
  • Decisione quadro 2008/947/GAI — misure alternative alla detenzione; D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38.
  • Decisione quadro 2009/829/GAI — misure cautelari personali; D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36.
  • Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate (L. 25 luglio 1988, n. 334).
  • Artt. 731 e ss. c.p.p. — riconoscimento delle sentenze penali straniere su base convenzionale.
  • L. 26 luglio 1975, n. 354 — ordinamento penitenziario (misure alternative).

Per approfondire

Il riconoscimento delle sentenze è uno strumento poco conosciuto e molto utile. Se ti interessa restare aggiornato, iscriviti alla mia newsletter mensile con i commenti alle novità.

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