In breve. Per anni la promessa è stata seducente: investi del denaro, ottieni in cambio un passaporto europeo. Tra il 2022 e il 2025 quel mercato è quasi sparito. Il 29 aprile 2025 la Corte di giustizia UE ha bocciato il programma maltese che “vendeva” la cittadinanza (causa C-181/23, Commissione c. Malta); Cipro aveva già chiuso nel 2020. I golden visa che davano solo la residenza sono stati stretti in Portogallo (2023) e cancellati in Spagna (3 aprile 2025). In Italia il visto investitori resta, ma è un permesso di soggiorno: non una scorciatoia verso il passaporto.
Chi mi scrive su questo tema ha quasi sempre in mano la stessa brochure patinata. Un consulente — a volte serio, spesso no — gli ha prospettato un passaporto europeo “in pochi mesi” a fronte di un investimento. La prima cosa che faccio è togliere di mezzo l’equivoco di fondo, perché è lì che nascono i guai: residenza e cittadinanza non sono la stessa cosa, e da un paio d’anni la differenza è diventata l’intero discorso.
Voglio essere chiaro con te fin da subito. Se l’obiettivo è “comprare” la cittadinanza di uno Stato dell’Unione, nel 2026 la strada è praticamente chiusa. Se invece l’obiettivo è ottenere un titolo di soggiorno investendo in modo legittimo, qualche porta resta aperta — ma le regole sono cambiate, e con esse i margini di rischio penale.
Cosa è successo davvero tra il 2022 e il 2025
Il punto di svolta porta una data precisa. Il 29 aprile 2025 la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-181/23, Commissione c. Malta, ha dichiarato che il programma maltese di cittadinanza per investimento (il Citizenship by Investment) è incompatibile con il diritto dell’Unione. Malta, in sostanza, concedeva il proprio passaporto — e con esso la cittadinanza europea — in cambio di versamenti e investimenti predeterminati, senza un legame reale tra la persona e il Paese. Per la Corte è proprio questo il vizio: la cittadinanza non è una merce, e mercificarla viola il principio di leale cooperazione e la stessa natura della cittadinanza dell’Unione.
È la prima volta che un giudice europeo dichiara incompatibile con i Trattati uno schema nazionale di acquisto della cittadinanza. Non è una sentenza qualunque: è la pietra tombale su un modello di business.
Cipro c’era arrivata prima, ma per altra via: aveva chiuso il proprio programma nel 2020, travolta dallo scandalo che ne mostrava le falle nei controlli. Da allora non l’ha più ripristinato.
Sullo sfondo di tutto questo c’è la guerra. Dopo il febbraio 2022 le istituzioni europee hanno spinto con forza per limitare questi programmi, temendo che diventassero un canale per aggirare le sanzioni contro cittadini russi. La pressione politica e quella giudiziaria hanno finito per convergere.
La residenza per investimento: porte che si chiudono, qualcuna ancora aperta
Diverso, e più articolato, è il discorso sui golden visa che danno la sola residenza. Qui non c’è un divieto europeo: ogni Stato decide. E negli ultimi anni molti hanno deciso di stringere, soprattutto per non alimentare ulteriormente i prezzi del mattone.
Mi è capitato più di una volta di assistere persone che avevano già firmato — o stavano per firmare — un preliminare su un immobile all’estero contando su un programma che, nel frattempo, era stato cancellato. È il rischio tipico di questa materia: si muove in fretta, e una brochure stampata sei mesi prima può essere già carta straccia.
La Spagna è l’esempio più netto. Con la Ley Orgánica 1/2025 ha abrogato gli articoli da 63 a 67 della Ley 14/2013, cioè l’intero impianto del visto di residenza per investitori, con effetto dal 3 aprile 2025. Chi aveva presentato domanda prima di quella data resta tutelato da norme transitorie; per tutti gli altri, il golden visa spagnolo semplicemente non esiste più.
Il Portogallo ha agito prima, nel 2023, con la legge “Mais Habitação”: ha eliminato la via immobiliare — quella che attraeva la maggior parte degli investitori — lasciando in piedi soprattutto i fondi di investimento non immobiliari (con soglia intorno ai 500.000 euro), la creazione di posti di lavoro e i contributi culturali o scientifici.
La Grecia non ha chiuso, ma ha alzato l’asticella. Oggi il programma è strutturato a fasce: la soglia più alta, intorno agli 800.000 euro, vale per le zone più richieste (l’Attica con Atene, Salonicco, le isole più popolose); 400.000 euro nelle altre aree; la soglia ridotta di 250.000 euro resta solo per casi particolari, come gli immobili da recuperare. E sono caduti alcuni usi “facili”, come gli affitti brevi turistici.
L’Italia, infine, mantiene il proprio visto per investitori (l’Investor Visa), previsto dall’articolo 26-bis del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 286/1998) e introdotto dalla legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 148). Le soglie restano impegnative: 2 milioni di euro in titoli di Stato italiani, 500.000 euro nel capitale di una società italiana (250.000 se si tratta di una start-up innovativa), oppure 1 milione di euro in una donazione filantropica di pubblico interesse. Si ottiene un permesso di soggiorno biennale, rinnovabile.
E qui torna il punto da cui siamo partiti. Anche con l’Investor Visa italiano non si compra la cittadinanza: si ottiene un titolo di soggiorno. La cittadinanza italiana per naturalizzazione arriva, di regola, dopo dieci anni di residenza legale e continuativa (art. 9 della L. 91/1992). Nel giugno 2025 un referendum ha tentato di dimezzare quel termine a cinque anni: non ha raggiunto il quorum, e la regola dei dieci anni è rimasta intatta. La riforma del 2025 sulla cittadinanza (D.L. 36/2025, convertito dalla L. 74/2025) ha inciso semmai sulla trasmissione iure sanguinis, non su questa via.
Dove il diritto penale entra in scena
Ti racconto tutto questo non per fare la cronaca delle leggi europee, ma perché il mio mestiere comincia dove finisce la brochure. Un investimento transfrontaliero che serve a ottenere residenza o cittadinanza è, per definizione, un movimento di capitali tra Stati. E i movimenti di capitali tra Stati sono terreno di caccia per accertamenti che possono diventare penali.
Il rischio più pesante è il riciclaggio (art. 648-bis del codice penale): se il denaro investito ha provenienza illecita, l’operazione che ne ostacola la tracciabilità integra il reato, punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se invece a investire i proventi del proprio reato è la stessa persona che lo ha commesso, si entra nell’auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), con la reclusione da due a otto anni. C’è poi il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), che scatta quando l’investimento serve a occultare la disponibilità di beni per sottrarli a sequestri o confische.
Non finisce qui. Una residenza fittizia all’estero, costruita solo per spostare la fiscalità, espone a contestazioni in materia di reati tributari; e i capitali detenuti fuori dall’Italia vanno comunque dichiarati nel quadro RW del monitoraggio fiscale. Infine, se a investire è un soggetto colpito da sanzioni UE — penso ai cittadini russi designati — l’operazione viola il regolamento (UE) 269/2014 e le misure collegate.
Per questo, quando un cliente serio mi chiede come muoversi, la parte legale del lavoro è quasi tutta a monte: una due diligence fatta come si deve. Vuol dire documentare l’origine dei fondi e del patrimonio, verificare di non comparire in liste sanzionatorie o tra le persone politicamente esposte, passare i controlli antiriciclaggio che in Italia gli intermediari sono tenuti a fare per legge (D.lgs. 231/2007). Non è burocrazia: è ciò che, il giorno in cui arriva una richiesta di chiarimenti, fa la differenza tra un fascicolo che si chiude e un’indagine che si apre.
La mia conclusione
Il mondo dei “passaporti in vendita” che si raccontava dieci anni fa non esiste più. La cittadinanza europea non si acquista; al massimo si conquista nel tempo, con la residenza vera. La residenza per investimento sopravvive in pochi Paesi e con regole più rigide. E in mezzo a tutto questo, il vero spartiacque non è quanto si investe, ma da dove arriva il denaro e quanto è limpido il percorso.
Se stai valutando un’operazione del genere, il consiglio che do sempre è lo stesso: fatti seguire prima di firmare, non dopo.
FAQ
Si può ancora “comprare” la cittadinanza europea? In pratica no. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 2025 sul caso maltese e le chiusure precedenti, l’unica via resta la naturalizzazione ordinaria, che richiede anni di residenza effettiva.
Il golden visa italiano è ancora attivo? Sì. È l’Investor Visa: dà un permesso di soggiorno a chi investe (da un minimo di 250.000 euro per le start-up innovative). Ma è residenza, non cittadinanza.
Dopo il visto investitori italiano, in quanto tempo si ottiene la cittadinanza? Di regola dopo dieci anni di residenza legale continuativa (art. 9 L. 91/1992). Il referendum del 2025 per ridurli a cinque non ha raggiunto il quorum.
Quali sono i rischi penali? Se i fondi sono di provenienza illecita, riciclaggio o auto-riciclaggio. Se l’investimento serve a nascondere beni, trasferimento fraudolento di valori. Se i capitali non vengono dichiarati, profili tributari.
A cosa serve la due diligence? A dimostrare, prima ancora di investire, chi sei e da dove vengono i tuoi soldi: identità, origine dei fondi, assenza da liste sanzionatorie e PEP. È un obbligo antiriciclaggio, ma è soprattutto la tua tutela.
Le norme di riferimento
- Art. 26-bis Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 286/1998), introdotto dall’art. 1, comma 148, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 — Investor Visa.
- CGUE (Grande Sezione), causa C-181/23, Commissione c. Malta, 29 aprile 2025.
- Artt. 648-bis, 648-ter.1 e 512-bis del codice penale — riciclaggio, auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori.
- Art. 9 L. 91/1992 — cittadinanza per naturalizzazione.
- D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 — antiriciclaggio.
- Regolamento (UE) 269/2014 e misure collegate — sanzioni.
Per approfondire
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