In breve. Chi ha interessi tra Italia e Germania mi chiede spesso se un conto, una società o un reddito “tedesco” sia davvero al riparo dal fisco italiano. La risposta breve è: oggi no. Entrambi i Paesi puniscono penalmente l’evasione quando si superano certe soglie, ma il vero cambiamento è un altro: con lo scambio automatico dei dati bancari, ciò che accade a Monaco arriva in pochi mesi sul tavolo dell’Agenzia delle Entrate, e viceversa. Quel che resta da decidere non è “se” si scopre, ma “come” si difende una posizione su due fronti contemporaneamente.

La telefonata tipo

Chi mi cerca su questo tema, di solito, ha già un sospetto. È l’imprenditore con una controllata in Germania che non ha mai dichiarato in Italia i dividendi. È il professionista che vive a metà tra Milano e Francoforte e non sa più dove sia “residente” davvero. È chi ha aperto un conto tedesco anni fa, pensando fosse una zona tranquilla, e ora ha ricevuto una richiesta di chiarimenti.

La prima domanda che pongo non è quanto hai evaso, ma dove sei residente fiscalmente e in quale Paese si è prodotto il reddito. Da lì dipende tutto: quale fisco può contestarti, con quali soglie, con quali pene e — soprattutto — se rischi di trovarti imputato due volte per lo stesso fatto. Perché il vero pericolo, nei casi che attraversano il confine, raramente è una singola accusa: è la doppia contestazione parallela, mal coordinata, che ti lascia esposto sia a Roma sia a Berlino.

Le due cornici, fianco a fianco

In Italia la materia vive nel D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che negli ultimi anni ha cambiato pelle due volte: prima con la L. 157/2019, che ha abbassato le soglie e alzato le pene, poi con il D.lgs. 87/2024, la riforma del sistema sanzionatorio entrata in vigore nel 2024, che ha ridisegnato in particolare i reati di omesso versamento. Il principio resta lo stesso: si entra nel penale solo oltre certe soglie, che cambiano a seconda di quanto è “aggressiva” la condotta. Le frodi vere — quelle costruite con fatture per operazioni inesistenti (art. 2) o con la loro emissione (art. 8) — non hanno una soglia che condizioni l’esistenza del reato e scontano da quattro a otto anni; per l’art. 2 la pena scende a una forbice tra un anno e sei mesi e sei anni quando gli elementi passivi fittizi restano sotto i 100.000 euro (il comma 2-bis introdotto dalla L. 157/2019), ma il reato resta comunque integrato. La dichiarazione infedele (art. 4) scatta quando concorrono un’imposta evasa superiore a 100.000 euro e elementi attivi sottratti all’imposizione oltre il 10% del dichiarato o comunque sopra i 2 milioni, con pena da due anni a quattro anni e sei mesi; l’omessa dichiarazione (art. 5) sopra i 50.000 euro. Gli omessi versamenti, dopo la riforma del 2024, restano ancorati a 150.000 euro per le ritenute e 250.000 per l’IVA, ma con un meccanismo nuovo legato alla rateazione del debito su cui torno tra poco.

In Germania la struttura è più compatta. Il cuore è il § 370 dell’Abgabenordnung (AO), la Steuerhinterziehung: pena fino a cinque anni, che salgono fino a dieci nei casi gravi. Qui non c’è un catalogo di soglie scritte nella legge come da noi: a fissare i numeri è stata la Corte federale di giustizia, il Bundesgerichtshof. La sua giurisprudenza, consolidata e ribadita anche di recente, ragiona così: sotto i 50.000 euro evasi, di norma una pena pecuniaria; superata quella cifra si entra nell’area della pena detentiva, spesso sospesa; ma oltre il milione di euro la sospensione condizionale, di regola, non è più concedibile. È una griglia che dà al difensore tedesco un’idea precisa di dove si colloca il rischio, e che io tengo sempre presente quando coordino una difesa transfrontaliera.

Pagare per non essere puniti: due strade diverse

Il punto in cui i due sistemi più si assomigliano — e dove si gioca buona parte della difesa — è la possibilità di estinguere il rischio penale saldando il debito.

In Italia l’art. 13 del D.lgs. 74/2000 prevede che il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi, se avviene prima dell’apertura del dibattimento, renda non punibili i reati di omesso versamento e dichiarazione infedele. La riforma del 2024 ha aggiunto un tassello importante: una causa di non punibilità per chi non ha versato a causa di una crisi di liquidità non transitoria non a lui imputabile — penso al credito che non rientra per l’insolvenza di un terzo, o ai pagamenti bloccati della pubblica amministrazione. È una valvola che, ben documentata, può cambiare l’esito di un procedimento.

In Germania la stessa funzione la svolge la Selbstanzeige, l’autodenuncia del § 371 AO: chi si autodenuncia e regolarizza, a condizioni rigorose e prima che l’amministrazione abbia già scoperto i fatti, estingue la responsabilità penale. È uno strumento potentissimo ma a tempo: una volta che il dato è arrivato al fisco tedesco, la finestra si chiude. Per questo, quando assisto chi ha una posizione tedesca irregolare, la prima cosa che valuto è se siamo ancora dentro quella finestra.

Quando si negozia: confessione o no

C’è poi una differenza che pesa enormemente nella strategia processuale. Sia in Italia sia in Germania si può “definire” il processo concordando la pena, ma la logica è diversa. Da noi il patteggiamento non impone all’imputato di confessare. In Germania la Verständigung del § 257c della procedura penale (StPO) — l’accordo tra imputato e procura su una pena ridotta — di norma poggia su una confessione e su una collaborazione effettiva. Sembra un dettaglio tecnico, ma non lo è: significa che la stessa scelta processuale ha conseguenze opposte sui due fronti, e che ammettere in Germania può avere riflessi in Italia. È esattamente il tipo di trappola che una difesa coordinata deve disinnescare.

Come oggi si traccia un’evasione tra i due Paesi

Faccio l’esempio che racconto sempre. Un residente italiano ha un conto non dichiarato in Germania. La banca tedesca comunica i dati al proprio fisco; questi, attraverso lo scambio automatico previsto dal Common Reporting Standard, li gira all’Agenzia delle Entrate italiana. L’Agenzia apre un controllo e, se trova l’evasione, contesta sia sul piano penale sia su quello del monitoraggio fiscale, perché quel conto andava indicato nel quadro RW della dichiarazione (l’obbligo di monitoraggio nasce dall’art. 4 del D.L. 167/1990, poi affiancato dalle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE introdotte dal D.L. 201/2011). E nulla esclude che, in parallelo, la procura tedesca proceda per Steuerhinterziehung sulle stesse somme.

Su questo terreno l’Unione europea ha alzato il muro anno dopo anno. La Direttiva PIF (UE) 2017/1371 ha armonizzato i reati che ledono il bilancio comune; la Procura europea, l’EPPO, è operativa dal 1° giugno 2021 e ha competenza diretta sulle frodi IVA transfrontaliere oltre i 10 milioni di euro, lavorando attraverso procuratori delegati in ciascuno Stato. Italia e Germania ne fanno parte entrambe. A questo si aggiunge la catena delle direttive sullo scambio di informazioni: la DAC6 obbliga consulenti e banche a segnalare gli schemi fiscali aggressivi, la DAC7 ha portato dentro le piattaforme digitali e la DAC8 (Direttiva UE 2023/2226, recepita in Italia con il D.lgs. 194/2025) estende lo scambio automatico alle cripto-attività, con i primi flussi di dati che riguardano già il 2026. Il “rifugio” fiscale, oggi, è un concetto sempre più teorico.

Vale la pena segnalare anche cosa c’è all’orizzonte in Italia: il Testo Unico delle sanzioni tributarie (D.lgs. 173/2024) raccoglierà in un unico corpo anche la materia penale oggi nel D.lgs. 74/2000, ma la sua parte penale è stata rinviata al 1° gennaio 2027. Fino ad allora — e quindi anche oggi — la legge che si applica resta il D.lgs. 74/2000 nella versione riformata nel 2024.

Due storie vere

Mi è capitato di assistere un imprenditore italiano residente in Germania, i cui redditi non erano stati dichiarati in Italia e che si trovava esposto su entrambi i fronti. Il rischio concreto era proprio la doppia contestazione parallela. In coordinamento con un collega tedesco ho impostato una strategia unitaria: in Italia abbiamo percorso la regolarizzazione spontanea della posizione fiscale, in Germania abbiamo definito il procedimento con l’intesa processuale. Tenere insieme le regole dei due Paesi, invece di subirle separatamente, ha permesso di chiudere la vicenda con conseguenze sanzionatorie contenute e senza condanna detentiva.

In un altro procedimento, una frode IVA con struttura “a carosello” e base operativa tra Italia e Germania, la dimensione transfrontaliera aveva portato il caso sotto la Procura europea. Lì la difesa non poteva ragionare su un solo foro. Ho lavorato in parallelo sui due versanti, curando la coerenza tra dichiarazioni e scelte processuali — perché un’incoerenza tra Roma e Berlino è il primo regalo che si fa all’accusa. La posizione del mio assistito si è definita in modo concordato, con un esito che ha tenuto conto del suo ruolo reale nella catena e ne ha ridimensionato la responsabilità.

FAQ

Conviene la regolarizzazione italiana o la Selbstanzeige tedesca? Dipende da dove sei residente, da che tipo di redditi parliamo e da quali annualità. Spesso la risposta giusta è agire su entrambi i fronti, ma in un ordine preciso: va deciso caso per caso, con commercialista e legale che parlano tra loro.

Posso essere processato in entrambi i Paesi per lo stesso fatto? È il punto più delicato. La Corte di giustizia UE, con le sentenze Menci (causa C-524/15) e Garlsson Real Estate (causa C-537/16), entrambe della Grande Sezione del 20 marzo 2018, ha fissato i limiti del ne bis in idem tra sanzione amministrativa e penale; sul piano transfrontaliero europeo opera l’art. 54 della Convenzione di applicazione di Schengen. Sono argomenti che, ben usati, possono fermare il secondo procedimento.

Cos’è e come funziona l’EPPO? È la Procura europea, attiva dal 2021. Indaga direttamente i reati che colpiscono il bilancio dell’Unione, comprese le grandi frodi IVA transfrontaliere, tramite procuratori delegati che operano in ciascuno Stato membro.

Quanto dura la prescrizione fiscale in Germania? Per le ipotesi gravi si arriva a dieci anni, e gli atti del fisco e della procura possono interromperla. È un orizzonte più lungo di quanto molti immaginano.

Cosa cambia con DAC6 e DAC8? La DAC6 impone a consulenti, banche e intermediari di segnalare gli schemi fiscali transfrontalieri aggressivi. La DAC8, in applicazione dal 2026, estende lo scambio automatico anche agli operatori di cripto-attività: gli exchange comunicano i dati dei clienti al fisco, che li condivide tra gli Stati.

Le norme di riferimento

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Italia), come modificato dalla L. 157/2019 e dal D.lgs. 87/2024.
  • D.lgs. 173/2024 — Testo Unico delle sanzioni tributarie (parte penale in vigore dal 1° gennaio 2027).
  • Abgabenordnung (AO), in particolare § 370 (Steuerhinterziehung) e § 371 (Selbstanzeige); § 257c StPO (Verständigung).
  • Direttiva PIF (UE) 2017/1371 e Regolamento (UE) 2017/1939 (EPPO).
  • Direttive DAC6 (UE) 2018/822, DAC7 e DAC8 (UE) 2023/2226; art. 54 CAAS.

Per approfondire

Tra Italia e Germania, l’evasione transfrontaliera è ormai un terreno con pochissime zone d’ombra. Se vuoi che continui a ragionare ad alta voce su questi temi, iscriviti alla mia newsletter mensile dedicata alla fiscalità penale internazionale.

Articoli correlati