In breve. Quando un dirigente pubblico — a maggior ragione se opera dentro un servizio di intelligence — firma consulenze regolari sulla carta ma vuote nella sostanza, il confine tra scelta discrezionale e reato si fa sottilissimo. Il caso SISDE è diventato il paradigma di questo problema: consulenze “d’oro” pagate con fondi pubblici, e la giurisprudenza che le ha lette come peculato. A complicare tutto, il segreto di Stato, che può chiudere le porte dell’accertamento. In questa pagina spiego come funziona davvero, dove si gioca la difesa e cosa è cambiato con le riforme degli ultimi anni.
Chi mi chiama, di solito, è una persona che ha passato la vita a maneggiare denaro pubblico in piena buona fede e che, un giorno, si ritrova un avviso di garanzia in mano. La parola che lo terrorizza è una sola: peculato. La seconda domanda, quasi sempre, è incredula: «Ma io quei soldi li ho spesi per l’ufficio, non me li sono messi in tasca — come può essere peculato?».
È proprio da lì che parte ogni difesa seria. E il caso SISDE — il vecchio servizio segreto civile, oggi confluito nell’AISI — resta la storia che meglio spiega quanto sia scivoloso questo terreno.
Cosa è stato il SISDE, e perché conta ancora
Il SISDE nacque con la L. 24 ottobre 1977, n. 801, la prima riforma organica dei servizi italiani. È rimasto operativo fino al 2007, quando un’altra riforma — la L. 3 agosto 2007, n. 124 — ha ridisegnato l’intero sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica: il coordinamento è stato accentrato sul DIS, l’intelligence è stata divisa tra Agenzia esterna (AISE) e Agenzia interna (AISI, subentrata appunto al SISDE), e il controllo parlamentare affidato al COPASIR.
Perché un servizio chiuso quasi vent’anni fa interessa ancora chi mi siede davanti? Perché il filone giudiziario sulle “consulenze d’oro” del SISDE ha fissato un principio che vale tuttora, in qualsiasi ente pubblico: la regolarità formale di un incarico non basta a metterlo al riparo dall’accusa di peculato.
Quando una consulenza diventa peculato
Il peculato è disciplinato dall’art. 314 del codice penale: punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio la disponibilità di denaro o cose mobili altrui, se ne appropria. La cornice di pena è severa — reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi — e il secondo comma prevede una figura più lieve, il peculato d’uso, punito da sei mesi a tre anni.
La domanda incredula del mio assistito — «ma io li ho spesi per l’ufficio» — coglie un punto vero. Spendere fondi pubblici per scopi dell’ente non è appropriarsene. Nel filone SISDE la giurisprudenza ha però individuato peculato in una situazione precisa: consulenze formalmente in regola ma di contenuto fittizio o sproporzionato, pagamenti che uscivano dalle casse dell’ente in violazione della loro destinazione, somme che finivano per servire finalità estranee a quelle istituzionali. Lì non si trattava più di una scelta discutibile: il denaro veniva, di fatto, sottratto al suo scopo.
C’è poi un’evoluzione che chi affronta oggi un’accusa del genere deve conoscere. Per anni la giurisprudenza ha ricondotto al peculato anche le condotte puramente “distrattive” — il denaro non incassato dal funzionario, ma deviato verso un uso diverso da quello previsto. Dopo l’abrogazione dell’abuso d’ufficio (di cui dirò tra poco), il legislatore ha tipizzato questa zona grigia con un reato nuovo: l’art. 314-bis c.p., “indebita destinazione di denaro o cose mobili”, introdotto nel 2024 (D.L. 92/2024, convertito dalla L. 112/2024). Punisce — con pena ben più contenuta del peculato, da sei mesi a tre anni — chi destina i fondi a un uso diverso da quello imposto da specifiche disposizioni di legge, senza margini di discrezionalità, procurando un vantaggio patrimoniale ingiusto. La differenza tra il vecchio peculato per distrazione e questa nuova figura è oggi uno dei terreni difensivi più concreti: spostare una contestazione dall’art. 314 all’art. 314-bis significa cambiare radicalmente la posta in gioco.
Resta sullo sfondo la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), che a volte viene contestata in alternativa. La distinzione è netta sul piano della posizione del soggetto: nel peculato il bene è già nelle sue mani per ragioni d’ufficio; nella truffa lo ottiene con artifizi e raggiri. Sembra una sottigliezza, ma decide quale norma — e quale pena — si applica.
Un’avvertenza, perché è il primo equivoco che provo a sciogliere con chi mi cerca: l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) non esiste più. È stato abrogato dalla legge Nordio (L. 9 agosto 2024, n. 114), in vigore dal 25 agosto 2024, e la Corte costituzionale ne ha confermato la legittimità con la sentenza n. 95 del 2025. Chi ragiona ancora con quella categoria sta usando una mappa vecchia.
Il segreto di Stato: scudo o limite all’accertamento
Sui fatti dei servizi pesa una variabile che in nessun altro processo trovi: il segreto di Stato. È disciplinato dall’art. 39 della L. 124/2007 e può essere apposto e confermato solo dal Presidente del Consiglio. Nel processo penale produce effetti molto concreti: l’art. 202 c.p.p. consente a imputati e testimoni pubblici ufficiali di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto; l’art. 203 c.p.p. permette agli ufficiali di polizia giudiziaria di non rivelare l’identità degli informatori.
Ma non è uno scudo assoluto, e questo è decisivo. La legge esclude espressamente che il segreto possa coprire fatti eversivi dell’ordine costituzionale, terrorismo, strage, associazione mafiosa. E la Corte costituzionale — penso alla nota sentenza n. 106 del 2009 — ha ribadito che il segreto opera entro i confini delle finalità istituzionali, non può mai essere opposto alla stessa Corte e va sottoposto a un controllo di proporzionalità.
Nella mia esperienza il segreto di Stato è uno strumento di equilibrio tra sicurezza e legalità: usato selettivamente protegge fonti e metodi che è giusto proteggere; usato estensivamente rischia di trasformarsi nello scudo dietro cui far sparire un illecito. Capire da che parte penda, in un singolo procedimento, è metà del lavoro difensivo.
Dove si vince, in concreto
Quando assisto un dirigente accusato di peculato, lavoro quasi sempre su quattro fronti. Primo: separare i ruoli. Chi ha deciso, chi doveva controllare, chi ha materialmente ricevuto il denaro sono spesso persone diverse, e l’accusa tende a confonderle. Secondo: ricostruire la catena documentale — ordini di pagamento, mandati, esecutività — perché è lì che si vede se la spesa era tracciata o occultata. Terzo: dimostrare la riconducibilità alla finalità istituzionale dell’ente, l’unica cosa che fa cadere l’idea stessa di appropriazione. Quarto: tenere fermo il principio che non ogni scelta discrezionale sbagliata è penalmente rilevante — altrimenti ogni amministratore sarebbe un imputato in pectore.
Due casi che racconto sempre
Mi è capitato di difendere un dirigente pubblico, operante in un settore connesso ad attività riservate, al quale era contestato il peculato per la gestione di fondi destinati a finalità istituzionali. Ho impostato la difesa sulla regolarità formale delle procedure e, soprattutto, sull’assenza di prova dell’appropriazione: spendere fondi pubblici per gli scopi dell’ente non è impossessarsene. In primo grado l’assoluzione fu solo parziale; ho insistito in appello, dove il mio assistito è stato assolto pienamente perché il fatto non sussisteva.
Ricordo poi un altro procedimento, in un contesto diverso, in cui a un dirigente di un ente pubblico si contestava il peculato per l’affidamento di consulenze esterne. Anche lì il nodo era la destinazione delle somme. Ho ricostruito documentalmente la riconduzione di ogni incarico alle finalità dell’ente, dimostrando che non c’era stata alcuna distrazione a fini privati. Il procedimento si è chiuso con l’assoluzione. Sono i casi che porto come esempio quando qualcuno, al telefono, mi dice che «tanto è già tutto deciso»: non è vero, quasi mai lo è.
FAQ
Cos’è cambiato dal SISDE all’AISI? La L. 124/2007 ha soppresso il SISDE e accentrato il coordinamento sul DIS, separando intelligence interna (AISI) ed esterna (AISE). L’AISI è oggi il servizio per la sicurezza interna.
Il segreto di Stato può coprire un reato comune? No. Opera nei limiti delle finalità istituzionali e non può mai coprire fatti eversivi, terrorismo, strage o associazione mafiosa, né essere opposto alla Corte costituzionale.
Quanto è grave il peculato? Molto: reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (art. 314 c.p.), oltre alla confisca e all’interdizione dai pubblici uffici. Ma esiste oggi la figura più lieve dell’art. 314-bis, e spostare lì la contestazione può cambiare tutto.
Posso difendermi dicendo che ignoravo la natura fittizia delle consulenze? La buona fede è un tema centrale, ma va costruita su elementi oggettivi: separazione di funzioni, affidamento documentato negli intermediari, controlli formali. Non basta affermarla.
È ammessa la messa alla prova per il peculato? No: l’art. 168-bis c.p. la consente solo per reati con pena massima fino a quattro anni, e il peculato la supera. Restano però il patteggiamento e gli altri riti alternativi, da valutare caso per caso.
Le norme di riferimento
- L. 24 ottobre 1977, n. 801 — istituzione del SISDE (servizio soppresso nel 2007).
- L. 3 agosto 2007, n. 124 — Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica; art. 39, segreto di Stato.
- Art. 314 c.p. — peculato; art. 314-bis c.p. — indebita destinazione di denaro o cose mobili (introdotto nel 2024).
- Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. — truffa aggravata ai danni dello Stato.
- Artt. 202 e 203 c.p.p. — segreto di Stato e tutela degli informatori nel processo penale.
- L. 9 agosto 2024, n. 114 (legge Nordio) — abrogazione dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).
Per approfondire — il mio commento
I procedimenti per illeciti nei servizi sono un capitolo delicato e poco frequentato del diritto penale italiano. Iscriviti alla mia newsletter mensile per i miei commenti su intelligence, segreto di Stato e responsabilità penale della pubblica amministrazione.