In breve. Capita che il narcotraffico funzioni perché qualcuno che dovrebbe fermarlo, invece, lo lascia correre: chiude un occhio a un posto di blocco, fa filtrare una notizia sull’indagine, omette il controllo che avrebbe dovuto fare. Quando l’uomo in divisa diventa parte del meccanismo, le accuse non arrivano mai da sole. Si sommano: il concorso nel traffico di droga, la corruzione, la rivelazione del segreto, il favoreggiamento, fino all’aggravante mafiosa. È il terreno più scivoloso del diritto penale, ed è quello di cui mi occupo da anni.

La telefonata che non vorresti fare

Chi mi cerca, in queste vicende, ha quasi sempre la stessa voce. È un uomo che ha portato una divisa per vent’anni e che, da un giorno all’altro, si ritrova indagato insieme alle persone che avrebbe dovuto arrestare. Mi chiama un familiare, oppure lui stesso dopo un’ordinanza di custodia, e la prima frase è sempre una variazione sullo stesso tema: “Avvocato, io non ho preso niente, ho solo…”.

È proprio quel “ho solo” il punto da cui parto. Perché nelle indagini che incrociano un pubblico ufficiale e un’organizzazione dedita allo spaccio, la linea tra l’aver tollerato e l’aver partecipato è sottilissima, e si gioca tutta sulla prova. La prima domanda che pongo non è “cosa hai fatto”, ma “cosa riescono a dimostrare che tu abbia fatto”.

Quando “chiudere un occhio” diventa concorso

Il nodo giuridico è uno solo: il contributo. Chi fa parte della catena del traffico risponde, insieme agli altri, del reato previsto dall’art. 73 del DPR 309/1990. Il pubblico ufficiale che agevola quella catena — facendo passare un carico, comunicando un’informazione utile al gruppo, omettendo il controllo che era tenuto a fare — può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso, e quindi delle stesse pene di chi la droga la trasportava materialmente.

E quelle pene sono pesanti. Per le sostanze cosiddette pesanti la reclusione va da sei a vent’anni; per le droghe leggere la cornice scende, da due a sei anni. Numeri che spaventano, ma che da soli non bastano a condannare nessuno. Il concorso pretende un contributo causale, materiale o morale, consapevole. La mera conoscenza, la tolleranza passiva, il sospetto di “sapere e non dire” non sono, di per sé, un reato di concorso. È qui che si decide la partita, e quasi sempre la si decide sul terreno indiziario, perché un accordo di questo tipo non lascia ricevute.

Accanto al concorso, l’accusa costruisce spesso un secondo pilastro: la corruzione. Quando si sostiene che il pubblico ufficiale abbia ricevuto denaro o altra utilità per compiere un atto contrario ai suoi doveri — o per ometterlo — si entra nella corruzione propria dell’art. 319 del codice penale, punita con la reclusione da sei a dieci anni dopo l’inasprimento portato dalla legge “spazzacorrotti” del 2019. Tengo sempre distinta questa ipotesi da quella più lieve dell’art. 318, la corruzione per l’esercizio della funzione, che riguarda l’utilità ricevuta in relazione a un atto comunque conforme ai doveri: cambia la pena, cambia il tempo della prescrizione, cambia tutto. E anche qui il cuore della difesa è la prova del patto, di quel do ut des che troppo spesso l’accusa dà per esistente sulla base di indizi equivoci.

Se poi le notizie d’indagine sono uscite proprio dall’ufficio, si affaccia la rivelazione del segreto d’ufficio dell’art. 326 del codice penale, che nella sua forma base prevede la reclusione da sei mesi a tre anni; quando il pubblico ufficiale aiuta qualcuno a sottrarsi alle ricerche dell’autorità si parla invece di favoreggiamento personale, l’art. 378. Sono tessere che l’accusa aggiunge per dare spessore al quadro, e che vanno smontate una a una.

L’aggravante che cambia il peso di tutto

C’è un elemento che, più di ogni altro, trasforma un fascicolo già grave in qualcosa di molto più serio: l’aggravante dell’art. 416-bis.1 del codice penale. Quando si contesta che le condotte siano state tenute per agevolare un’associazione di stampo mafioso, la pena aumenta da un terzo alla metà. Voglio essere preciso su questo, perché in giro circolano cifre sbagliate: non è un raddoppio automatico, è un aumento da un terzo alla metà, e secondo le Sezioni Unite si tratta di un’aggravante a connotazione soggettiva, legata cioè all’intenzione di agevolare il sodalizio. Non basta che il favore “abbia giovato” alla cosca: occorre la prova che quello fosse lo scopo. È una distinzione tecnica, ma fa la differenza tra una condanna e un’assoluzione.

Le indagini: dove si vince e si perde

In questi procedimenti la prova è quasi tutta tecnica, e il difensore che non entra nel merito degli strumenti investigativi ha già perso. Le intercettazioni, ammesse di regola sia per il traffico di droga sia per la corruzione, sono il banco di prova: controllo i decreti autorizzativi, la loro motivazione, i tempi, i brogliacci, la catena di acquisizione. Lo stesso vale per il captatore informatico, il cosiddetto trojan, oggi utilizzabile non solo per i reati di criminalità organizzata ma anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con il massimo non inferiore a cinque anni: ogni passaggio di quella installazione invisibile va verificato.

Aggiungo le operazioni sotto copertura, estese ai principali reati di corruzione proprio dalla riforma del 2019, dove la linea tra agente infiltrato e agente provocatore è un confine che ho imparato a presidiare con cura. E poi ci sono le misure cautelari: per chi è accusato di concorso con il narcotraffico organizzato la custodia in carcere è quasi la regola, perché le esigenze dell’art. 274 del codice di procedura penale — inquinamento della prova, fuga, reiterazione — vengono ritenute integrate con facilità. È sul Riesame, e se serve in Cassazione, che spesso si recupera la libertà personale prima ancora che il processo entri nel vivo.

Due storie, due strade diverse

La prima. Ho difeso un pubblico ufficiale al quale veniva contestato il concorso in un’organizzazione dedita al narcotraffico. L’accusa si reggeva tutta su un presunto contributo causale ricostruito per via indiziaria. Ho lavorato esattamente su quel punto: ho rivisitato analiticamente il preteso apporto del mio assistito, mostrando che gli elementi raccolti erano equivoci e non raggiungevano la soglia della prova. In primo grado è stato assolto, perché gli indizi a suo carico sono risultati insufficienti.

La seconda. Ricordo un altro procedimento, nato in un contesto d’indagine antimafia, dove a un funzionario era contestata una corruzione propria. Qui il quadro probatorio era solido, e una linea puramente assolutoria sarebbe stata un azzardo. Ho scelto il rito abbreviato, valorizzando la condotta collaborativa del mio assistito; il riconoscimento di un’attenuante ha portato a un trattamento sanzionatorio nettamente più contenuto di quello che sarebbe arrivato dopo un dibattimento ordinario. Sono due esiti opposti, ma una sola regola: la strategia si disegna sul fascicolo, non sul desiderio del cliente.

FAQ

Quando “chiudere un occhio” diventa concorso nel narcotraffico? Quando c’è un contributo causale consapevole, materiale o morale — anche per l’omissione di un dovere. La sola tolleranza o conoscenza non basta.

Corruzione propria e impropria: che differenza fa? Tanta. L’art. 318 punisce l’utilità ricevuta per un atto conforme ai doveri; l’art. 319, la corruzione propria, punisce l’utilità per un atto contrario. Cambiano pena e prescrizione, e con esse l’intera difesa.

Cosa rischia davvero chi è condannato per concorso in narcotraffico? La pena del reato di droga, che può arrivare a vent’anni per le sostanze pesanti, aumentata da un terzo alla metà se opera l’aggravante mafiosa. Per chi indossa una divisa si aggiungono le pene accessorie interdittive e, sul piano disciplinare, la perdita del grado.

Collaborare conviene? A volte sì. L’art. 73, comma 7, del DPR 309/1990 prevede una riduzione di pena consistente per chi si adopera concretamente per impedire che il traffico vada oltre o per aiutare l’autorità. Ma è una scelta delicata, che valuto caso per caso.

Le intercettazioni si possono sempre usare contro di me? No. La loro utilizzabilità dipende dalla validità del decreto, dalla motivazione e dalla regolarità della procedura. È spesso il primo terreno su cui si gioca la difesa.

Per approfondire

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Le norme di riferimento

Art. 73 e 74 DPR 309/1990 (traffico e associazione finalizzata al narcotraffico) · artt. 318 e 319 c.p. (corruzione) · art. 322 c.p. (istigazione alla corruzione) · art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d’ufficio) · artt. 378 e 379 c.p. (favoreggiamento personale e reale) · artt. 416 e 416-bis c.p. (associazione per delinquere e di stampo mafioso) · art. 416-bis.1 c.p. (aggravante mafiosa) · artt. 266 e 274 c.p.p. (intercettazioni, captatore e misure cautelari) · L. 190/2012 e L. 3/2019 in materia di anticorruzione.

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