In breve. Chi mi chiama perché un familiare è stato fermato in Francia, o perché teme un procedimento al di là delle Alpi, fa quasi sempre lo stesso errore: pensa che il processo francese assomigli al nostro. Non è così. I reati sono divisi in tre fasce di gravità, ci sono giudici dedicati che da noi non esistono — il juge d’instruction che indaga e il juge des libertés et de la détention che decide sulla custodia — e i tempi corrono più veloci, a volte a scapito delle garanzie della fase iniziale. In questa guida ti racconto come funziona davvero, dopo le riforme degli ultimi anni che hanno cambiato parecchio.
La telefonata tipo
La prima domanda che mi sento rivolgere è quasi sempre la stessa: «In Francia funziona come da noi, vero?». La risposta breve è no. E la differenza non è accademica: incide sulle scelte difensive fin dalle prime ore, quando un cittadino italiano si trova fermato a Lione o a Nizza e non capisce chi ha davanti, quanto può durare il fermo, chi decide se finirà in carcere.
Chi mi cerca in questi casi ha bisogno prima di tutto di una mappa. Te la disegno, evitando di trasformarla in un catalogo di articoli.
Tre fasce di reato, tre giudici
Il codice penale francese in vigore — il Code pénal entrato in vigore il 1° marzo 1994, che ha sostituito il codice napoleonico del 1810 — classifica i reati in tre categorie, e a ciascuna corrisponde una giurisdizione diversa.
In fondo alla scala ci sono le contraventions: le infrazioni minori, punite con sole ammende (fino a 3.000 euro nei casi più gravi) e qualche pena complementare. Se ne occupa il tribunal de police, spesso con una procedura semplificata, l’ordonnance pénale, senza nemmeno un’udienza. È il livello delle violazioni stradali, del disturbo alla quiete pubblica.
Al centro stanno i délits: la fascia più frequente, che comprende furti, truffe, lesioni, reati economici. Qui la pena detentiva arriva fino a dieci anni — l’art. 131-4 del Code pénal scandisce gli otto gradini della scala correzionale, dai due mesi ai dieci anni. È la competenza del tribunal correctionnel, ed è davanti a questo giudice che si gioca la grande maggioranza dei processi.
In cima ci sono i crimes: omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale aggravata, terrorismo, puniti con la reclusione dai quindici anni all’ergastolo. E qui sta una delle novità che chi ha letto vecchie guide ignora. Fino a pochi anni fa tutti i crimes finivano davanti alla cour d’assises, con la sua giuria popolare. Oggi non più: dal 1° gennaio 2023 è stata generalizzata su tutto il territorio la cour criminelle départementale, composta da cinque giudici professionali senza giuria, competente per i crimini puniti fino a vent’anni di reclusione (imputati maggiorenni non recidivi). Alla cour d’assises — con i suoi giurati popolari — restano i fatti più gravi, l’appello e i casi che ne escono per legge. Una riforma pensata per smaltire l’arretrato delle assise, ma molto discussa, perché toglie il giudizio dei cittadini proprio a una parte dei reati gravi, comprese alcune violenze sessuali.
I due giudici che in Italia non abbiamo (così)
Se dovessi indicare la differenza più visibile rispetto al nostro sistema, indicherei queste due figure.
La prima è il juge d’instruction, il giudice istruttore. Per i casi più gravi non è il pubblico ministero a costruire il fascicolo, ma un giudice terzo che istruisce, raccoglie prove, sente i testimoni, e alla fine decide se rinviare a giudizio (ordonnance de renvoi) o archiviare (non-lieu). È un residuo del modello inquisitorio che noi abbiamo abbandonato nel 1989. Da noi indaga il PM sotto il controllo del GIP; lì, nelle vicende più serie, indaga un giudice.
La seconda è il juge des libertés et de la détention, il JLD, introdotto dalla loi n. 2000-516 del 15 giugno 2000. È lui — e non chi istruisce — a decidere su detenzione provvisoria, controllo giudiziario e misure restrittive durante l’istruzione. Nella mia esperienza comparatistica svolge una funzione di garanzia simile al nostro GIP, ma con un ruolo più separato e specializzato: chi indaga non decide sulla libertà. Quella separazione tra funzione istruttoria e funzione cautelare riduce conflitti d’interesse che da noi sono storicamente più marcati.
Come si muove un procedimento
Ti racconto il percorso come lo vedo dall’interno, quando seguo un assistito.
Si parte di solito dall’enquête préliminaire, l’indagine della polizia diretta dal Procureur de la République. Attenzione a un punto che molti testi ancora riportano male: oggi questa fase ha un limite di durata legale, due anni dal primo atto, prorogabili una sola volta fino a tre — lo ha introdotto la loi n. 2021-1729 del 2021 (art. 75-3 del codice di procedura). Non più, dunque, un termine puramente ordinatorio.
Dentro questa fase può collocarsi la garde à vue, il fermo di polizia: 24 ore di base, prorogabili a 48, fino a 96 per i reati gravi, e — in materia di terrorismo — fino a 144 ore. Il diritto al difensore durante gli interrogatori è garantito dal 2011, dopo la condanna della Corte di Strasburgo nel caso Brusco c. Francia. Per i reati di terrorismo, però, l’intervento dell’avvocato può ancora essere differito fino a 72 ore: è in quelle ore che le scelte pesano di più, ed è lì che bisogna esserci.
Per i fatti più gravi si apre l’information judiciaire, l’istruzione formale del juge d’instruction, che si chiude con il rinvio a giudizio o l’archiviazione. Poi il dibattimento, davanti al tribunal correctionnel o alla giurisdizione criminale competente: procedura orale e in contraddittorio. La sentenza è motivata — per le assise, con la feuille de motivation introdotta dalla riforma del 2011.
Sull’appello restano dieci giorni per impugnare. E per la cassazione c’è una novità che cambia i conti: il termine per il pourvoi en cassation non è più di cinque giorni. Dal 30 settembre 2024, per effetto della loi n. 2023-1059, è salito a dieci giorni franchi (per le decisioni rese da quella data). Un dettaglio che, se ignorato, costa l’inammissibilità.
Il “patteggiamento alla francese”
Tra le procedure che incontro più spesso c’è la CRPC — comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité —, l’istituto affine al nostro patteggiamento, introdotto dalla loi Perben II del 2004. Il Procureur propone una pena, l’indagato l’accetta assistito dal difensore, il presidente del tribunal correctionnel la omologa.
Anche qui, però, attenzione alle guide datate. Per anni la CRPC era riservata ai delitti puniti fino a cinque anni; quel tetto è caduto. Oggi è applicabile a quasi tutti i delitti, con alcune esclusioni di legge (in particolare violenze e aggressioni sessuali punite oltre i cinque anni). La pena negoziabile resta contenuta: non oltre tre anni di reclusione, o comunque non oltre la metà della pena prevista. La differenza di fondo con il patteggiamento italiano resta: in Francia la CRPC presuppone un’ammissione di colpevolezza esplicita, mentre il nostro patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è neutro sul piano dell’ammissione.
Due casi che ho seguito
Il fermo a sorpresa. Mi è capitato di assistere un cittadino italiano fermato in Francia, in garde à vue, per una vicenda di natura fiscale. Sono intervenuto, in coordinamento con un confrère locale, fin dalle prime ore del fermo, quando le scelte difensive pesano di più. Abbiamo lavorato sulla qualificazione del fatto e sulla sua corrispondenza tra le leggi dei due Paesi, fino a definire la posizione con una comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’esito ha contenuto in modo significativo le conseguenze sanzionatorie a carico del mio assistito.
Il mandato che arrivava dall’altra parte. Ricordo un procedimento in cui la Francia aveva emesso un mandato d’arresto europeo verso l’Italia nei confronti di un mio assistito, cittadino italiano. Ho impostato la difesa sui motivi facoltativi di rifiuto previsti dalla legge di attuazione: la cittadinanza italiana e la disponibilità a scontare la pena in Italia, ai sensi dell’art. 18-bis della L. 69/2005. La Corte d’Appello ha accolto la prospettazione, consentendo l’esecuzione della pena nel nostro Paese anziché la consegna alle autorità francesi.
Italia e Francia, a confronto
Quando spiego le differenze a chi mi ascolta, le riassumo così. Le categorie di reato: da noi delitti e contravvenzioni, lì contraventions, délits e crimes. L’inchiesta sui fatti gravi: da noi il PM con il GIP, lì il juge d’instruction. La libertà personale: da noi il GIP, lì il JLD. Il “plaider coupable”: il nostro patteggiamento dell’art. 444 c.p.p. contro la CRPC francese.
La differenza che si sente di più, però, è la velocità. Il sistema francese chiude i procedimenti in tempi mediamente più brevi — a prezzo di tutele dibattimentali più compresse rispetto al nostro modello. Non è meglio o peggio in astratto: è diverso, e va difeso in modo diverso.
FAQ
Quanto dura un processo penale in Francia? Per i délits, in genere tra un anno e mezzo e due anni e mezzo dall’inizio delle indagini alla sentenza di primo grado. Per i crimes i tempi si allungano, soprattutto davanti alle assise.
Posso avere un avvocato durante la garde à vue? Sì, dal 2011, anche durante gli interrogatori. Per i reati di terrorismo l’intervento può essere differito fino a 72 ore.
Il sistema francese è accusatorio o inquisitorio? Misto: forte componente inquisitoria nella fase istruttoria, con il juge d’instruction; componente accusatoria in dibattimento.
Quanto tempo ho per ricorrere in Cassazione? Dieci giorni franchi dalla decisione, per le sentenze dal 30 settembre 2024 (prima erano cinque). È un termine perentorio: vale la pena verificarlo subito.
Esiste il processo in assenza? Sì, il jugement par défaut, con possibilità di opposition — di regola entro dieci giorni dalla notifica personale, un mese se si risiede all’estero.
Per approfondire — il mio commento
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Le norme di riferimento
- Code pénal (1994) e Code de procédure pénale (1958), nelle versioni vigenti.
- Loi n. 2000-516 del 15 giugno 2000 — presunzione d’innocenza, istituzione del JLD.
- Loi n. 2004-204 del 9 marzo 2004 (loi Perben II) — introduzione della CRPC.
- Loi n. 2021-1729 del 22 dicembre 2021 — durata massima dell’enquête préliminaire (art. 75-3).
- Loi n. 2023-1059 del 20 novembre 2023 — termine del pourvoi en cassation portato a 10 giorni dal 30/09/2024; generalizzazione delle cours criminelles départementales (dal 1° gennaio 2023).
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6.
- In Italia: patteggiamento, art. 444 c.p.p.; MAE, art. 18-bis L. 69/2005.