In breve. Difendo persone in processi penali da più di vent’anni, e ho imparato che il sistema italiano non è né uno “Stato di polizia” né un modello da imitare: è un equilibrio sempre in tensione tra due esigenze legittime, garantire i diritti di chi è accusato e fare in modo che chi sbaglia risponda davvero. Le crepe si vedono soprattutto sui tempi del processo, sulla doppia punizione penale e fiscale dello stesso fatto, sulle carceri sovraffollate e sul rapporto tra magistratura e politica. Qui ne parlo per quello che sono: problemi giuridici concreti, non slogan.

Nota editoriale. Questo testo nasce da un mio articolo del 2016, allora scritto con toni più accesi. Ne ho conservato le riflessioni, ma le ho riportate a un’analisi più pacata e, soprattutto, le ho aggiornate alle riforme degli ultimi anni.

Scrissi la prima versione di queste righe nel 2016, in un momento in cui mi sembrava che il dibattito pubblico sulla giustizia avesse perso ogni misura: o si era “giustizialisti” o si era “garantisti”, come se fossero due tifoserie. A distanza di dieci anni la penso diversamente, non perché i problemi siano spariti, ma perché ho capito che presentarli come una guerra di slogan non aiuta nessuno, men che meno chi un processo lo subisce davvero. Provo allora a guardarli per quello che sono: nodi tecnici, che chiedono soluzioni tecniche.

Il tempo, che è il vero imputato

Chi viene a studio dopo aver ricevuto un avviso di garanzia mi fa quasi sempre la stessa domanda: “Quanto durerà?”. È la domanda giusta, perché in Italia il tempo è la prima pena, anche per chi sarà assolto.

Tra indagini preliminari, udienza preliminare, primo grado, appello e Cassazione, un procedimento di media complessità può occupare diversi anni di vita di una persona. Per chi è innocente significa anni vissuti sotto accusa prima del proscioglimento; per chi è colpevole, troppe volte, significava arrivare alla prescrizione prima della sentenza definitiva.

È proprio su questo che è intervenuta la riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), introducendo nel codice di procedura penale l’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (l’art. 344-bis c.p.p.): a regime, due anni per l’appello e un anno per la Cassazione, salvo proroghe e sospensioni, soprattutto per i reati più gravi. È uno strumento discusso, e capisco le critiche, perché un processo che si chiude per scadenza dei termini non è una vera risposta di giustizia. Ma nasce da un problema reale: un sistema che non sa darsi tempi prevedibili finisce per tradire tutti, l’accusato e la vittima allo stesso modo. La via d’uscita non è scegliere tra garanzie e rapidità, è organizzare meglio gli uffici giudiziari perché le due cose convivano.

Quando lo stesso fatto viene punito due volte

C’è una categoria di assistiti che vive un disagio particolare: chi si trova, per la stessa vicenda fiscale, davanti sia all’Agenzia delle Entrate sia al giudice penale. È il cosiddetto doppio binario sanzionatorio. Lo stesso comportamento, ad esempio un’omessa dichiarazione o un mancato versamento, può attivare insieme la sanzione amministrativa tributaria e quella penale prevista dal d.lgs. 74/2000, con tutto ciò che ne consegue, confisca compresa.

La prima domanda che pongo, in questi casi, è se ci troviamo davanti a una sostanziale doppia punizione vietata dal principio del ne bis in idem. La questione è tutt’altro che teorica: la Corte di Strasburgo l’ha affrontata nel caso Grande Stevens c. Italia (2014) e la Corte di giustizia dell’Unione europea l’ha precisata nel 2018 con le sentenze Menci e Garlsson Real Estate. La conclusione, in sintesi, è che il doppio binario non è di per sé vietato, ma regge solo se i due procedimenti sono coordinati e se il carico sanzionatorio complessivo resta proporzionato. Tradotto nella pratica: è un terreno dove la difesa può e deve lavorare, caso per caso, perché tra una sanzione legittima e un accanimento punitivo il confine è sottile.

Le carceri, dove le parole contano poco

Se c’è un punto su cui nel 2016 ero meno polemico di quanto avrei dovuto, sono le carceri. La sentenza Torreggiani c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 2013, aveva condannato l’Italia per violazione strutturale dell’art. 3 della Convenzione, quello che vieta i trattamenti inumani e degradanti, a causa del sovraffollamento. Da allora sono state introdotte misure per alleggerire la pressione, dalla detenzione domiciliare all’affidamento in prova, fino alla messa alla prova (l’art. 168-bis del codice penale).

Hanno aiutato, ma non hanno risolto. I dati del 2026 lo dicono senza margini: secondo il Rapporto Antigone, al 30 aprile di quest’anno nelle carceri italiane erano detenute oltre 64.000 persone a fronte di poco più di 46.000 posti realmente disponibili, con un tasso di sovraffollamento attorno al 139% e decine di istituti ben oltre quella soglia. Dietro queste cifre ci sono condizioni di vita che pesano, e un numero di suicidi che dovrebbe far parlare molto più di quanto faccia. Quando assisto qualcuno in fase di esecuzione della pena, so che il lavoro sulle misure alternative non è un cavillo: è, spesso, la differenza tra una pena che ha un senso rieducativo e una pena che distrugge e basta.

Magistratura e politica: il referendum del 2026

Nel testo del 2016 parlavo dell’indipendenza dei giudici come di un equilibrio fragile. Da allora il dibattito sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti è arrivato fino in fondo: la legge costituzionale è stata approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale alla fine di ottobre 2025, ma, trattandosi di riforma costituzionale non votata dalla maggioranza qualificata, è stata sottoposta a referendum. Nella consultazione del 22 e 23 marzo 2026 ha prevalso il No, e la riforma non è entrata in vigore.

Non è questa la sede per dire chi avesse ragione. Mi limito a un punto che mi sta a cuore come avvocato: qualunque sia l’assetto, l’indipendenza del giudice resta un valore costituzionale, e va sempre rafforzata, mai indebolita. Un imputato ha diritto a essere giudicato da chi è terzo davvero, e il difensore lavora bene solo dentro un sistema che quella terzietà la garantisce.

Una nota sull’abuso d’ufficio

Un episodio recente mi ha confermato quanto le riforme penali tocchino la vita delle persone. Per anni ho difeso amministratori pubblici accusati di abuso d’ufficio, un reato spesso contestato e raramente arrivato a condanna, ma capace di tenere sotto scacco chi lavorava in buona fede. Con la legge 9 agosto 2024, n. 114 quel reato (l’art. 323 del codice penale) è stato abrogato. La scelta ha diviso giuristi e opinione pubblica, e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2025, ha respinto i dubbi di legittimità, confermando l’abrogazione.

Lo dico con onestà: restano in piedi tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione al peculato. Non è scomparsa la tutela della legalità amministrativa, è caduto un singolo strumento, quello più controverso. Se sia stato un bene o un male lo diranno gli anni; il mio compito, intanto, è applicare le norme come sono oggi, non come erano ieri.

Cosa penso, dopo vent’anni in aula

Riletto adesso, il mio vecchio titolo sullo “Stato di polizia” mi sembra eccessivo. La verità che ho imparato è più sobria, e la riassumo così.

Il garantismo non è il nemico dell’efficienza: un sistema che rispetta i diritti è anche un sistema più credibile, e quindi più solido. I tempi sono il problema dei problemi, perché senza tempi certi non c’è né sanzione effettiva né difesa effettiva. La doppia punizione penale e fiscale va tenuta dentro i confini del ne bis in idem europeo. L’indipendenza della magistratura resta intoccabile. E la difesa tecnica non è un ostacolo al processo: è una sua parte essenziale. Chi pensa che difendere un accusato significhi “ostacolare la giustizia” non ha capito cosa sia la giustizia.

Domande che mi fanno spesso

Cos’è la prescrizione “anomala” della riforma Cartabia? È l’improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p.: se l’appello o la Cassazione superano i termini massimi di durata, il procedimento non può più proseguire. Ha, di fatto, sostituito la vecchia prescrizione nella fase delle impugnazioni.

Aver abrogato l’abuso d’ufficio vuol dire che la pubblica amministrazione non risponde più di nulla? No. È caduto un solo reato, l’art. 323 c.p. Corruzione, concussione, peculato, induzione indebita e gli altri reati contro la PA restano pienamente in vigore.

Cosa significa “ne bis in idem”? Che non puoi essere giudicato due volte per lo stesso fatto. Vale all’interno del nostro ordinamento (art. 649 c.p.p.) e a livello europeo (art. 4 del Protocollo 7 CEDU e art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE).

Quanto dura davvero un processo penale? Dipende dalla complessità del caso, ma raramente si chiude in pochi mesi: tra i vari gradi si parla comunemente di anni. È proprio per questo che i termini introdotti dalla riforma Cartabia hanno tanto peso.

La separazione delle carriere è entrata in vigore? No. La riforma costituzionale è stata approvata dal Parlamento nel 2025, ma il referendum del marzo 2026 l’ha respinta. L’assetto della magistratura, per ora, resta quello precedente.

Per approfondire

Le tensioni del sistema penale italiano non si risolvono con una formula, e cambiano a ogni riforma. Se ti interessa seguirle senza slogan, iscriviti alla mia newsletter mensile: ci ragiono sopra a partire dalle norme nuove, dalle sentenze e dal dibattito tra giuristi.

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